Art. 2103 – Codice civile – Prestazione del lavoro

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se lavori sotto ordini, orari e istruzioni altrui, sei in una posizione di subordinazione, anche se il contratto dice altro.
  • Non conta come ti hanno inquadrato: se nella realtà lavori come dipendente, il giudice può riqualificare il rapporto anche contro quanto scritto nel contratto.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25703/2025

In tema di trattamento economico dei dipendenti delle società in house, gli obiettivi di contenimento della spesa, di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, sono legittimamente perseguibili non già attraverso l'esercizio unilaterale del potere datoriale di riduzione della retribuzione, bensì unicamente mediante la contrattazione di secondo livello, posto che tale rapporto di lavoro deve ricondursi alla disciplina di diritto comune, derogabile soltanto a fronte di espresse disposizioni normative, come ad esempio in materia di reclutamento e di incarichi dirigenziali.

Cass. civ. n. 24221/2025

Ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio dei poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza e il livello rivendicato, funzionale alla dimostrazione dell'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore, in ragione dell'insufficienza delle allegazioni, mancando il raffronto contrattuale e la necessaria specificità delle deduzioni comparative ai fini dell'invocato riconoscimento).

Cass. civ. n. 24051/2025

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).

Cass. civ. n. 20589/2025

Ai fini della liquidazione del danno da demansionamento, costituito da un impoverimento delle capacità del lavoratore per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la propria professionalità lavorando, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione.

Cass. civ. n. 20569/2025

In caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra società di multiservizi per "cambio appalto", non è applicabile né l'art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - che garantisce al lavoratore, nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo, il mantenimento delle eventuali condizioni contrattuali ed economiche "di miglior favore" già in godimento - né il principio di irriducibilità della retribuzione, al quale restano estranee le indennità compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della stessa, il cui venir meno vale ad escludere il diritto alla relativa remunerazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di pagamento di somme a titolo di superminimo percepito dal precedente datore di lavoro e non pagato dal nuovo, in ragione di elementi di discontinuità nell'oggetto del nuovo contratto di appalto, che giustificavano la diversità di trattamento dei dipendenti, nonché della circostanza che non fosse stato conservato l'assetto della "squadra lavoro", in virtù del quale trovava giustificazione il superminimo precedentemente erogato al lavoratore).

Cass. civ. n. 19052/2025

In tema di prescrizione del diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riguardo alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore ma a quella rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro.

Cass. civ. n. 18189/2025

Il datore di lavoro può legittimamente attribuire al lavoratore una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (qualifica che, in tal caso, prescinde dalla corrispondenza delle mansioni concretamente svolte rispetto a quelle contemplate dalla contrattazione collettiva), in quanto il principio sancito dall'art. 2103 c.c. - in virtù del quale la qualifica deve corrispondere alle mansioni di assunzione - è stabilito a tutela del prestatore, sicché può essere legittimamente derogato in suo favore dall'autonomia negoziale, sempre che ciò risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non abbia finalità elusive di norme imperative.

Cass. civ. n. 12128/2025

Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica").

Cass. civ. n. 8706/2025

Nel caso di trasferimento del personale, l'accordo sindacale che individui i dipendenti da trasferire valorizzando unicamente l'anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato è contrario alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone, viceversa, di tener conto della complessiva anzianità di servizio, quindi anche dei periodi di lavoro svolti in esecuzione di rapporti a termine, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di un assistente di volo, disposto dalla compagnia aerea senza alcuna valorizzazione della complessiva anzianità di servizio in applicazione dell'art. 2.1.2 dell'accordo sindacale del 25.3.2022).

Cass. civ. n. 22958/2024

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Cass. civ. n. 20226/2024

Anche se sottoposti alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, salva un'espressa e specifica contraria previsione legislativa, non sono sottratti alle regole generali della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (che costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost.) i rapporti di lavoro con un ente pubblico non economico (nella specie, quelli degli operai agricoli utilizzati dai consorzi di bonifica ex art. 5 della l.r. Puglia n. 15 del 1994), ai quali, pertanto, deve applicarsi l'art. 52 del citato d.lgs., secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento non comporta l'acquisizione della qualifica superiore, ma solo il diritto alle differenze retributive.

Cass. civ. n. 17036/2024

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione.

Cass. civ. n. 15677/2024

Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori - nello specifico di autista soccorritore, anziché di autista di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) - consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento, che, nella specie (e con riguardo ai contratti collettivi C.R.I. relativi agli anni 1998-2001, 2002-2005 e 2006-2009) si concretizzano nell'inserimento del solo autista soccorritore (che integra una professionalità che opera in campo medico) - non anche del mero autista - nel processo produttivo tipico dell'attività sanitaria.

Cass. civ. n. 14706/2024

Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni).

Cass. civ. n. 11870/2024

In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.

Cass. civ. n. 10714/2024

L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).

Cass. civ. n. 10627/2024

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.

Cass. civ. n. 10391/2024

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, nel regime di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive del prestatore assente può anche non essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore rimpiazzato, perché la sostituzione deve essere funzionale alle esigenze dell'impresa, con la conseguenza che l'imprenditore - nell'esercizio del proprio potere di organizzazione - ha la facoltà di disporre l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine assunto per ragioni sostitutive, attraverso gli spostamenti interni che ritenga più opportuni alla migliore performance aziendale e, quindi, anche attraverso un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, ferma, però, la necessità della correlazione tra assenza ed assunzione a termine, dovendo la seconda essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'impresa per effetto della prima.

Cass. civ. n. 10065/2024

La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

Cass. civ. n. 1920/2024

Lo svolgimento di mansioni superiori non dirigenziali alle dipendenze degli enti pubblici non economici - nella specie, Autorità di sistema portuale - comporta il diritto del dipendente alla promozione ex art. 2103 c.c., in ragione dell'applicazione della normativa speciale di cui agli artt. 6 e 10 della l. n. 84 del 1994, che deroga alla previsione generale di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Cass. civ. n. 47/2024

In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Cass. civ. n. 31561/2023

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale la domanda di impugnativa di licenziamento intimato ad una lavoratrice, a seguito della soppressione del posto di cassiera fissa, era stata rigettata sul mero rilievo, da un lato, che la lavoratrice medesima non avesse mai svolto mansioni - le uniche rimaste dopo la riorganizzazione aziendale - di addetta al bancone o ai tavoli, e, dall'altro, che successive assunzioni avevano interessato esclusivamente lavoratori adibiti a mansioni di cameriere, aiuto cuoco e lavapiatti).

Cass. civ. n. 29339/2023

Il trasferimento di personale a una Provincia di nuova istituzione (nella specie, Fermo) costituisce un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" riconducibile alla disciplina generale dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché ai dipendenti transitati non è dovuta l'indennità di disagio speciale di cui all'accordo sindacale del 26.3.2005, perché - in assenza di specifiche disposizioni della legge istitutiva della Provincia - gli accordi sindacali non possono riconoscere trattamenti economici ulteriori non previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e perché gli artt. 41 e 42 del c.c.n.l. del Comparto Autonomie Locali del 14 settembre 2000 non sono applicabili alla fattispecie, che non integra l'ipotesi di trasferta o di trasferimento.

Cass. civ. n. 20340/2023

La nozione di trasferimento d'ufficio di cui all'art. 2103, comma 8, c.c., alla quale deve intendersi facciano rinvio le disposizioni dei contratti collettivi che non definiscono ulteriormente tale nozione (nella specie, l'art. 91 del c.c.n.l. del personale dell'area dirigenziale e l'art. 49 del c.c.n.l. del personale non dirigente del Registro Aeronautico Italiano, del 14 luglio 1997), non comprende l'ipotesi in cui il datore di lavoro trasferisca la propria sede da un luogo a un altro e, quindi, non assuma scelte discrezionali direttamente concernenti il luogo in cui fare svolgere ai lavoratori dipendenti le loro prestazioni, nell'ambito della dislocazione territoriale delle proprie unità operative.

Cass. civ. n. 17631/2023

Il rapporto di lavoro che intercorre con l'ente pubblico economico ha natura privatistica ed allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private. L'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 c.c. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Cass. civ. n. 10811/2023

La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. (Principio espresso rispetto al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010, nel testo "ratione temporis" applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).

Cass. civ. n. 8615/2023

In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione; spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti.

Cass. civ. n. 4296/2023

In tema di personale dirigente privato, la locuzione "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione" di cui all'art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del 23 maggio 2000, va interpretata nel senso che ciò che integra la situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela, sotto forma di riconoscimento - in favore del dirigente che risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro a seguito del predetto mutamento - di un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, è il (mero) verificarsi dell'effetto giuridico del mutamento della posizione del dirigente nell'organizzazione aziendale, a prescindere dalla configurazione di una modifica in senso peggiorativo del ruolo esplicato dal lavoratore, costituendo la previsione negoziale uno strumento di tutela per il dirigente esposto ad un ampio arco di mutamenti, legittimi, del ruolo apicale di "alter ego" del datore di lavoro.

Cass. civ. n. 9901/2018

Nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno biologico, nella condotta tenuta dal datore di lavoro nei confronti di una lavoratrice alla quale, dopo il rientro dalla cassa integrazione, non erano stati assegnati compiti da svolgere, era stato disattivato il telefono e non era stato consentito di sostituire personale assente per maternità, nonostante le reiterate richieste).

Cass. civ. n. 836/2018

Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o che sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello di accertamento dell’illegittimità del licenziamento del lavoratore che, adibito a mansioni inferiori per circa due mesi, aveva eccepito l’inadempimento datoriale e si era assentato per oltre quattro giorni dal posto di lavoro).

Cass. civ. n. 6793/2018

Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale (sciopero, adempimento di funzioni pubbliche elettive, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, chiamata alle armi) o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto. In particolare, poi, rilevano, ai fini dell'acquisizione del superiore livello contrattuale, le mansioni sostitutive quando le funzioni vicarie siano travalicate in ragione del carattere permanente della sostituzione e della persistenza solo formale della titolarità in capo al superiore delle mansioni proprie della relativa qualifica, sempre per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro.

Cass. civ. n. 11408/2018

In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.

Cass. civ. n. 2143/2017

Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., ed è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto legittimo il trasferimento, dal servizio di polizia giudiziaria a quello di controllo del traffico e della mobilità, di un lavoratore a carico del quale era stata avviata un’indagine penale avente ad oggetto l’utilizzo indebito della password di accesso al computer dell’ufficio per visitare siti pornografici).

Cass. civ. n. 807/2017

In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto non dimostrata la dedotta prassi aziendale - di Poste italiane s.p.a. - di avvicendamento del personale quadro e generica l'indicazione, come ragione del trasferimento del lavoratore, della necessità di realizzare una "job rotation", quale strumento di accrescimento professionale).

Cass. civ. n. 29247/2017

Il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 c.c., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati.

Cass. civ. n. 29054/2017

In caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.

Cass. civ. n. 18178/2017

Il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato ex art. 2103 c.c., è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio.

Cass. civ. n. 18866/2016

Il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l'accertamento di legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato ingiustificato il rifiuto della lavoratrice di prendere servizio nella nuova sede di lavoro, avvenuto prima dell'inadempimento del datore di lavoro alla sua richiesta di convocazione per un'audizione).

Cass. civ. n. 17163/2016

In tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza.

Cass. civ. n. 14637/2016

Il demansionamento del lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio a seguito di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, costituisce fatto illecito suscettibile di tutela risarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamente riformata in sede di gravame, atteso che la "fictio iuris", per la quale la declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in prime cure determina l'effetto della risoluzione "ex tunc" del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro era stato riattivato.

Cass. civ. n. 4211/2016

Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Omissis).

Cass. civ. n. 19930/2015

È legittimo il patto di demansionamento stipulato dal lavoratore, in difetto di soluzioni alternative all'estinzione del rapporto di lavoro, ai soli fini di evitare il licenziamento o fatti prodromici allo stesso (nella specie, il rifiuto di trasferimento a sede diversa e distante oltre 150 chilometri da quella precedente e soppressa).

Cass. civ. n. 17768/2015

In caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, permangono in capo al distaccante, per la realizzazione del cui interesse il provvedimento è adottato, il potere direttivo e l'onere di vigilare sull'esecuzione del rapporto, sicché in caso di attribuzione, al lavoratore distaccato, di mansioni superiori presso il distaccatario, le conseguenze di cui all'art. 2103 c.c. si verificheranno in capo al distaccante.

Cass. civ. n. 12253/2015

In caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha stimato equo, confermando la sentenza di appello, l'assunzione, a parametro della liquidazione del danno, dell'importo pari alla metà delle retribuzioni dovute per il periodo di demansionamento).

Cass. civ. n. 9119/2015

In tema di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, l'equivalenza alle "ultime effettivamente svolte", di cui all'art. 2103 c.c., costituisce un parametro per valutare quali siano stati i compiti precedentemente adempiuti con sufficiente stabilità dal lavoratore, così da consentire un confronto con gli spostamenti disposti dal datore di lavoro, ma non costituisce titolo per una sostanziale inamovibilità di settore qualora le mansioni di nuova assegnazione siano coerenti con il bagaglio professionale già acquisito dal lavoratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo lo spostamento di un giornalista redattore dal settore politica e cronaca italiana a quello della cronaca locale, non risultando che la diversa attività fosse incoerente con il patrimonio professionale del ricorrente e tale da integrare una dequalificazione suscettibile di risarcimento).

Cass. civ. n. 56/2015

L'assegnazione del dirigente comunale ad un diverso ufficio, pure dirigenziale, esula dalla problematica del demansionamento, trattandosi, ove vi sia stata manifestazione di volontà punitiva e ritorsiva del datore di lavoro, di "assegnazione del lavoratore ad ufficio diverso per ritorsione" vietata anche nel pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna del comune al risarcimento dei danni subiti dal dirigente per la revoca dell'incarico dirigenziale prima della scadenza del termine e l'assegnazione ad un servizio di minore rilevanza, alla stregua della scala di valutazione delle posizioni dirigenziali prevista dal regolamento comunale).

Cass. civ. n. 20600/2014

In tema di trasferimento del lavoratore, poiché la finalità principale della norma di cui all'art 2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che, con riferimento a tre punti di vendita di uno stesso supermercato, tutti ubicati nell'ambito del territorio comunale della stessa città di notevoli dimensioni, aveva apoditticamente ritenuto non trattarsi di distinte unità produttive ai fini dell'applicazione della tutela di cui all'art. 2013 cod. civ.).

Cass. civ. n. 19778/2014

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Nella specie, la S.C. ha qualificato in termini di demansionamento, fonte di danno risarcibile, l'assegnazione, ad un dirigente medico, del solo incarico di responsabile del progetto di informatizzazione del pronto soccorso, con esclusione dell'esercizio della professione medica).

Cass. civ. n. 17870/2014

Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'adibizione di un dipendente postale a mansioni diverse, sebbene protratta e reiterata, ma con attribuzione di reggenza di un ufficio per nove giorni e dopo tre anni di alternanza in detta posizione di altri dipendenti aventi qualifica di quadro, potesse dare luogo alla promozione automatica).

Cass. civ. n. 16012/2014

In tema di demansionamento illegittimo, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell'interesse leso, intesa a condannare il datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente. L'obbligo del datore di lavoro è derogabile solo nel caso in cui provi l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti.

Cass. civ. n. 13485/2014

Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, non può essere inteso né come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti allo "ius variandi" datoriale, né come prova della sua tollerabilità, potendo essere proprio la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni.

Cass. civ. n. 11717/2013

Grava sul lavoratore, che richieda la promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., l'onere di provare che il lavoratore sostituito non aveva diritto alla conservazione del posto configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo del diritto alla promozione richiesta, salva sempre, a carico del datore di lavoro, la prova contraria che l'assegnazione era funzionale, invece, alla sostituzione di un lavoratore titolare del relativo posto.

Cass. civ. n. 7963/2012

In tema di mansioni, il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. A tal fine, il giudice deve tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

Cass. civ. n. 5780/2012

Il rifiuto preventivo espresso dal lavoratore contro un eventuale trasferimento, pur in presenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che ne avrebbero giustificato l'adozione, non autorizza il datore di lavoro a privare il lavoratore medesimo delle sue mansioni, atteso che il demansionamento costituisce "extrema ratio", lecita solo nel caso in cui, disposto il trasferimento, il lavoratore l'abbia ingiustificatamente rifiutato e, quindi, intimato il licenziamento (anche in via disciplinare) a fronte della mancata accettazione della misura, il prestatore abbia accettato il mutamento peggiorativo delle mansioni per evitare la cessazione del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 19836/2004

In tema di rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, la nullità di patti contrari al divieto di declassamento di mansioni previsto dal capoverso dell'art. 2103 c.c., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di inquadramento nell'area di base di un dipendente dell'Ente Poste Italiane, proveniente dalla IV categoria, già inquadrato dal Ccnl nell'area operativa e dichiarato idoneo ad alcune delle mansioni proprie dell'area operativa. ).

Cass. civ. n. 13193/2001

La trasferta si caratterizza per il fatto di comportare un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone, e per tale profilo si distingue dal trasferimento, che viceversa comporta l'assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa da quella precedente; sicché esulano dalla nozione di trasferta sia la volontà del lavoratore, nel senso che è irrilevante il suo eventuale consenso o disponibilità, sia l'identità o difformità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro. (Principio di diritto affermato in relazione ad un dipendente delle Ferrovie dello Stato che aveva chiesto l'indennità ed il trasferimento definitivo nella nuova sede, cui era stato destinato su domanda).

Cass. civ. n. 6984/2001

Qualora la disciplina collettiva (nella specie, art. 16 del C.C.N.L. dei metalmeccanici) preveda che il trasferimento del dipendente ad altra sede debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata, è illegittimo il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine, incarichi il medesimo dipendente di una trasferta presso la stessa sede di destinazione finale, venendo in tal modo compromessa la finalità della disposizione, intesa a ridurre al minimo di disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo, derivante dal mutamento di sede. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di adempiere all'ordine di recarsi in trasferta, non può essere considerato assente ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso predetto.

Cass. civ. n. 13940/2000

Nelle imprese che esplicano la loro attività anche nei giorni festivi, l'adibizione di un lavoratore a mansioni superiori per sopperire alla carenza dell'organico, dimensionato senza tenere conto dell'aliquota necessaria a consentire il riposo settimanale a turno dei dipendenti, non costituisce sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma copertura di posto (vacante) necessario per l'espletamento continuativo del servizio. (Nella specie la sentenza impugnata era stata censurata dal ricorrente non solo per la violazione dell'art. 2103 c.c., ma anche per l'illogica interpretazione del contratto collettivo 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nella parte in cui fa riferimento alla carenza di organico in materia di promozioni automatiche).

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