Cass. civ. n. 5816 del 11 giugno 1998
Testo massima n. 1
Il principio secondo il quale non è consentito al creditore trattenere in compensazione beni del debitore acquisiti sine titulo (art. 1246 c.c.) non conosce eccezioni fondate sulla asserita intenzionalità o particolare gravità dell'inadempimento di quest'ultimo, e non autorizza appropriazioni indebite in via di reazione o rappresaglia.