Cass. civ. n. 5810 del 23 marzo 2015
Testo massima n. 1
In tema di domanda di ingiunzione dell'avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. non è stato abrogato dall'art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sicché l'avvocato può ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso, nel qual caso tale giudice è anche competente a decidere sull'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.
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