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Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26066 del 2 novembre 2017

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26066 del 2 novembre 2017

Testo massima n. 1

In tema di associazioni, il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni previsto dall’art. 29 cod. civ. non si estende all’impugnazione giurisdizionale del provvedimento di messa in liquidazione, giacché tale attività rientra tra quelle di mera gestione e di conservazione del patrimonio dell’ente.

Testo massima n. 2

La sentenza in calce alla quale si dia atto che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un giudice ausiliario di corte d’appello non può considerarsi affetta da nullità, nè tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d’ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato ausiliario, ma solo che quest’ultimo abbia collaborato alla stesura della motivazione con il consigliere relatore della causa e componente del collegio che ha adottato la decisione, il quale, con la sottoscrizione, ne ha assunto la paternità

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