Cass. civ. n. 14879 del 15 giugno 2017
Testo massima n. 1
Il genitore può rinunziare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso ma, vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.