Art. 235 – Codice civile – Disconoscimento di paternità
[L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitatonel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.
In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età [244 4] in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 14268/2025
In tema di sostituzione degli amministratori, l'art. 2386, comma 4, c.c. riconosce la validità della clausola "simul stabunt simul cadent", in quanto diretta a garantire il mantenimento inalterato di una determinata composizione dell'organo collegiale per tutto l'arco del mandato, nel caso del venir meno di alcuni dei suoi componenti, con l'unico limite derivante dalla necessità di rispettare i doveri di buona fede, di lealtà e di correttezza che regolano i rapporti all'interno della società, non potendosi ritenere lecito un utilizzo della stessa preordinato all'estromissione di amministratori non graditi; ne consegue che, non essendo le riferite finalità estranee al funzionamento e all'operatività delle società per azioni basate sul sistema dualistico, l'adozione di una siffatta clausola è legittimo anche in tali società, essendo coerente con la filosofia generale di tale modello organizzativo e non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione imperativa, a nulla rilevando la assenza di un puntuale richiamo all'art. 2386, comma 3, c.c. nell'ambito della specifica disciplina a queste società dedicata.
Cass. civ. n. 372/2025
finanziaria per l'acquisto di azioni proprie - Nuovo testo dell'art. 2358 c.c. - Banche popolari in forma di società cooperative - Applicabilità - Sussistenza. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.
Cass. civ. n. 23557/2024
Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d. lgs. n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.
Cass. civ. n. 22509/2024
Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e non determina, di per sé, l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, mentre la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro del dirigente.
Cass. civ. n. 20886/2024
In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens).
Cass. civ. n. 16047/2024
Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo.
Cass. civ. n. 28148/2023
In tema di società per azioni, il nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato il collegamento funzionale tra l'operazione di assistenza finanziaria, priva delle condizioni di cui all'art. 2358 c.c., e due cessioni di azioni solo in quanto previste nel medesimo atto).
Cass. civ. n. 27265/2023
L'art.1, comma 491, della l. n. 228 del 2012, nell'assoggettare a Tobin tax il trasferimento di azioni, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti; tale evenienza non ricorre nel caso in cui il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa società di gestione del risparmio e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori.
Cass. civ. n. 22375/2023
La clausola cd. "russian roulette", contenuta in un patto parasociale, è valida, in quanto soddisfa l'interesse dei soci paciscenti ad evitare la possibile paralisi del funzionamento dell'assemblea derivante dalla contrapposizione del loro paritetico peso nell'esercizio del diritto di voto, sicché deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all'unilaterale arbitrio di un socio a danno dell'altro.
Cass. civ. n. 9400/2023
In tema di "esterovestizione", al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, il controllo sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (cd. controllo interno di diritto) impone di verificare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi la possibile titolarità di altre quote da parte dei soci di quest'ultima, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 2359, comma 2, c.c., il quale esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi.
Cass. civ. n. 23950/2018
Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d.l.vo n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.
Cass. civ. n. 7965/2017
In tema di azione di disconoscimento di paternità, incombe sul preteso padre, che fonda la domanda sulla propria impotenza di generare, fornire la prova che tale impotenza è durata per tutto il periodo corrispondente a quello del concepimento.
Cass. civ. n. 14879/2017
Il genitore può rinunziare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso ma, vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.
Cass. civ. n. 26767/2016
In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all’affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nell’accogliere l’azione di disconoscimento di paternità proposta dal curatore speciale di un minore di quattordici anni, aveva ritenuto l’irrilevanza dell’accertamento in concreto del superiore interesse di quest’ultimo, nonostante fossero stati accertati i rischi derivanti dallo sradicamento affettivo conseguente al disconoscimento e l’infermità psichica della madre da tempo trasferitasi in Nigeria, con conseguente necessità di dichiarare il minore adottabile).
Cass. civ. n. 26346/2016
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dall'utilizzo promiscuo dei dipendenti ad opera del titolare di una ditta individuale e di una serie di società riconducibili a lui ed alla moglie, aventi tutte la medesima sede).
Cass. civ. n. 16168/2014
È valida la clausola statutaria che preveda che la consistenza patrimoniale della società, alla quale fa riferimento l'art. 2437 ter, secondo comma, cod. civ. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso del socio (ovvero, in virtù del richiamo di cui all'art. 2355 bis, terzo comma, cod. civ., nell'ipotesi di prelazione nella circolazione "mortis causa"), venga valutata secondo un criterio che tenga conto dell'utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale (cosiddetto "going concern") atteso che, da un lato, la valutazione della consistenza patrimoniale può essere effettuata secondo una molteplicità di criteri, sicché la scelta statutaria del criterio del "going concern" non può ritenersi adottata in violazione di legge, mentre, dall'altro, tale criterio si mostra coerente con la condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo non si risolve nella somma del valore statico dei singoli beni, ma è inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell'attività.
Cass. civ. n. 13217/2014
In tema di azione di disconoscimento di paternità trova applicazione, ai fini della individuazione del "thema probandum", il principio di non contestazione, dovendosi ritenere tale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova, mentre resta solo indiretta, ed eventuale, la disposizione giuridica della situazione dedotta in giudizio, che si realizza attraverso la preclusione della mancata opponibilità della dimostrazione dei fatti allegati dalla controparte. L'interesse pubblico posto a base della situazione giuridica esclude, tuttavia, che il giudice possa ritenersi vincolato a considerare sussistenti (o meno) determinati fatti in virtù delle sole dichiarazioni od ammissioni delle parti, restandone rimessa la loro valutazione al suo prudente apprezzamento, (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, muovendo dall'assunto che a fondamento dell'esperita azione era stata fatta valere la "impotentia generandi" del padre anagrafico, aveva valorizzato, ai fini del relativo accertamento, la mancata contestazione di tale circostanza, evidenziando l'incompatibilità logica tra la negazione della stessa e l'assunto difensivo della odierna ricorrente, secondo cui il concepimento del figlio minore era stato frutto di inseminazione artificiale eterologa).
Cass. civ. n. 23540/2013
Le azioni proprie della società, a norma dell'art. 2357 ter, secondo comma, secondo periodo, c.c., nel testo introdotto dall'art. 10 del d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, ed anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 3, del d.l.vo 29 novembre 2010, n. 224, vanno incluse nella base su cui calcolare i "quorum" costitutivi o deliberativi, esclusivamente allorché tali "quorum" si configurino come quote del capitale sociale, per cui, in caso di assemblea ordinaria in seconda convocazione, la maggioranza assoluta per deliberare deve essere calcolata sul solo ammontare delle azioni rappresentate dai soci partecipanti all'assemblea, senza tener conto delle azioni proprie di cui sia titolare la società.
Cass. civ. n. 17773/2013
Le azioni rivolte all'accertamento della genitorialità biologica anche in contrasto con quella legittima, individuate dal legislatore nel disconoscimento della paternità e nella dichiarazione giudiziale di paternità (e maternità) presentano caratteristiche oggettive e soggettive diverse, che ne conformano anche i requisiti probatori, sicché non vi è perfetta coincidenza dei medesimi nelle due azioni, e sebbene i mezzi di prova univocamente indicativi della discendenza biologica abbiano crescente rilevanza. Il "favor veritatis" nell'azione giudiziale di paternità e maternità tutela il diritto alla genitorialità ed alla identità personale di chi è stato privato per effetto del mancato riconoscimento; nell'altra azione, al contrario, l'esito positivo dell'accertamento della mancata corrispondenza tra filiazione biologica e filiazione legittima, determina la privazione sopravvenuta dello "status" di figlio legittimo "ex patre" per cause estranee alla sfera di volontà e responsabilità del soggetto destinato a subire gli effetti dell'azione.
Cass. civ. n. 15398/2013
In tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di di agevolazione finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato. (Nella specie, era stato concesso un mutuo dopo l'acquisto delle azioni, ma a quest'ultimo strumentale).
Cass. civ. n. 13617/2012
Il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 c.c. e ribadito per i notai dall'art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta. Ne consegue che il trattenimento della carta d'identità del cliente a garanzia del compenso per il pagamento dell'opera professionale prestata costituisce un comportamento affatto disdicevole, come tale idoneo ad integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, come modificato dall'art. 30 del d.l.vo n. 249 del 2006, il quale configura come fattispecie rilevante ogni condotta del notaio che comprometta in qualunque modo, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o reputazione, o il decoro e prestigio della classe notarile, ininfluente essendo, a tal fine, che il privato abbia aderito alla richiesta di consegnare il documento senza sentirsi costretto e che la conoscenza dell'episodio sia inizialmente rimasta circoscritta ai suoi unici due protagonisti.
Cass. civ. n. 12797/2012
Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente.
Cass. civ. n. 11644/2012
In tema di disconoscimento di paternità, la disciplina contenuta nell'art. 235 c.c. è applicabile anche a filiazioni scaturite da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell'introduzione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per come formulata e interpretabile alla luce del principio del "favor veritatis", si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dalla citata disposizione codicistica; pertanto, stante l'identità della "ratio" e per evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche il termine di decadenza previsto dal successivo art. 244 c.c., che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.
Cass. civ. n. 9380/2012
In tema di disconoscimento della paternità, l'onere di provare la tempestiva conoscenza della causa d'incapacità procreativa nel termine decadenziale, previsto dall'art. 235, n. 3, c.c., non può essere sostituito dal riscontro diagnostico dell'esistenza dell'impotenza generativa eseguito nell'anno antecedente l'azione, poiché tale riscontro riguarda i presupposti del fondamento dell'incompatibilità genetica tra padre e figlio legittimo e non la tempestiva conoscenza del presupposto legittimante.
Cass. civ. n. 430/2012
La sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternità, in quanto pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata "erga omnes", essendo inerente allo "status" della persona; pertanto, nè colui che è indicato come padre naturale, nè i suoi eredi, sono legittimati passivi nel relativo giudizio e la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento è a loro opponibile, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio.
Cass. civ. n. 7554/2011
A norma dell'art. 2359, terzo comma, c.c., si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; tale situazione - che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in borsa - può sussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicità che - secondo l"id quod plerumque accidit" - connota i rapporti dei parenti di primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso tale collegamento in presenza di due società, appartenenti a soggetti legati da vincolo di parentela entro il secondo grado, nelle quali uno stesso componente era titolare di un quinto del capitale di una delle società e, assieme al proprio padre, del novantacinque per cento del capitale dell'altra).
Cass. civ. n. 1361/2011
Ai fini del rispetto del limite del dieci per cento del capitale sociale, posto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c. (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l.vo 4 agosto 2008, n. 142, applicabile nella specie "ratione temporis"), occorre tener conto anche dell'eventuale aumento del capitale deliberato e sottoscritto successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio, senza che sia necessario procedere all'approvazione di un ulteriore bilancio, dal momento che la norma non fa riferimento a questo, ma solo al capitale sociale e non intende salvaguardare la sua integrità, quanto impedire un potere eccessivo in capo all'organo amministrativo della società.
Cass. civ. n. 15089/2008
In tema di disconoscimento della paternità, ove l'azione sia promossa per l'impotenza del marito, l'esperimento della prova ematico-genetica non è subordinato all'esito positivo della prova dell'impotenza, anche solo di generare, in tal senso deponendo sia una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, primo comma, n. 2, c.c., imposta dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (cfr. Corte cost., sent. N. 266 del 2006), sia l'alto grado di affidabilità ormai raggiunto dalla prova ematico-genetica, e, per converso, la difficoltà della prova dell'impotenza.
Cass. civ. n. 15088/2008
In tema di disconoscimento della paternità, ove l'azione sia promossa per celamento della gravidanza, l'esperimento della prova ematologica e genetica non è subordinato all'esito positivo della prova della predetta circostanza, in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, primo comma, n. 2, c.c., imposta dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (cfr. Corte cost., sent. n. 266 del 2006), nonché il rilievo che tale fattispecie si pone come ipotesi parallela all'adulterio, in quanto l'anomalia del comportamento della moglie consente di dubitare, secondo l'id quod plerumque accidit che il figlio sia stato generato dal presunto padre.
Cass. civ. n. 8356/2007
In tema di disconoscimento della paternità, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3), c.c. (Corte cost., n. 266 del 2006), è possibile dare ingresso alle prove genetiche e a quelle ematologiche, rivolte ad acclarare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.
Cass. civ. n. 4175/2007
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2006, n. 266, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, secondo comma c.c. nella parte in cui subordinava l'esame delle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, il giudice di merito deve procedere agli accertamenti genetici anche in mancanza di prova dell'adulterio, traendo argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dall'eventuale rifiuto di una parte di sottoporsi al prelievo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto la domanda di disconoscimento in mancanza di prova dell'adulterio e dato il rifiuto della madre di sottoporre se e il figlio ad accertamenti, tenuto conto del mutato quadro normativo e della raggiunta maggiore età da parte del figlio, in condizione attualmente di autodeterminarsi in ordine alle prove genetiche).
Cass. civ. n. 25275/2006
È configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio di cui in massima riconoscendo, in controversia per differenze retributive per lo svolgimento di mansioni dirigenziali, la legittimazione passiva del datore di lavoro, convenuto in un giudizio in proprio e quale rappresentante delle società che ad esso facevano capo e che egli sostanzialmente controllava influenzandone le decisioni e le scelte gestionali).
Cass. civ. n. 17696/2006
In tema di «gruppi» di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale (ma non anche sotto il profilo giuridico), la validità di atti compiuti dall'organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata è condizionata all'esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, non potendosi, per converso, predicare la legittimità di atti che, favorendo le società collegate, non rivestano alcun interesse, fuoriescano completamente dall'oggetto sociale o addirittura pregiudichino la società operante; sicché, al fine di verificare se un'operazione abbia comportato o meno per la società che l'ha posta in essere un ingiustificato depauperamento occorre tener conto della complessiva situazione che, nell'ambito del gruppo, a quella società fa capo, potendo l'eventuale pregiudizio economico che da essa sia direttamente derivato aver trovato la sua contropartita in un altro rapporto e l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure mediato e indiretto. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto legittimo il contratto di mutuo, stipulato da una delle società del gruppo, destinato a procurare la liquidità necessaria alla sistemazione dei debiti dell'intero gruppo, sistemazione che condizionava la realizzazione dei progetti imprenditoriali della società mutuataria).
Cass. civ. n. 24834/2005
Il vincolo di controllo, derivante dalla spettanza ad una società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società, non determina di per sè la responsabilità della partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata, all'uopo occorrendo un quid pluris come quando risulti la mera apparenza o comunque il superamento della distinta soggettività dei due enti, con la sostanziale unicità della conduzione dell'attività imprenditoriale nel suo complesso o dello specifico rapporto produttivo di quelle obbligazioni.
Cass. civ. n. 7747/2004
In tema di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, fondato sull'adulterio della moglie, la prova di tale adulterio nel periodo del concepimento consente in ogni caso — nonostante l'eventuale prosecuzione, in detto periodo, della convivenza e dei rapporti intimi con il coniuge — di superare la presunzione legale di paternità del marito mediante la prova del contrario, ossia dimostrando, ai sensi dell'art. 235, primo comma, n. 3, secondo periodo, c.c., che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità; ne consegue che, raggiunta la prova dell'adulterio, gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio, tra cui il rifiuto di sottoporsi alle indagini per la ricerca delle compatibilità emato-genetiche, debbono essere valutati dal giudice di merito al fine di escludere o confermare la paternità, e ciò a prescindere dal fatto che, per un lungo periodo di tempo, comprendente l'epoca di concepimento del figlio, la donna, pur intrattenendo rapporti sessuali con altro uomo, abbia continuato a convivere con il marito e ad avere rapporti intimi con il medesimo.
Cass. civ. n. 6011/2003
La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità non elide, per ciò stesso per il solo fatto di attenere allo status delle persone tutte le già eventualmente intervenute pronunce giurisdizionali presupponenti quella condizione di ?stato? acclarata poi come inesistente, ormai munite dell'efficacia del giudicato. Da ciò consegue che, di fronte ad una pregressa pronuncia di separazione personale passata in giudicato, la quale abbia fissato, a carico del supposto padre l'obbligo di corrispondere un assegno alla moglie per il mantenimento del minore, la eliminazione del suddetto obbligo non potrà che passare attraverso la tipica via di attivazione rappresentata dalla procedura prevista dall'art. 155 c.c. e dall'art. 710 c.p.c.. E tuttavia, la peculiarità del quadro sotteso dalla pronuncia che affermi il difetto di paternità non può che comportare una retroattività del tutto peculiare della pronuncia di revisione, la quale produrrà pertanto i suoi effetti fin dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 235 c.c..
Cass. civ. n. 10144/2002
Il creditore pignoratizio delle azioni ancorché, ai sensi dell'art. 2352 c. c., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c. c., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita anticipata ex art. 2795 c.c..
Cass. civ. n. 3793/2002
Nell'ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l'elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al «disvolere» del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l'art. 30 Cost., fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo.
Cass. civ. n. 12094/2001
La configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra (quale disciplinata dal primo comma, n. 3, dell'art. 2359 c.c. nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L.vo n. 127 del 1991 e consistente nella influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali), postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata; l'accertamento della esistenza di tali rapporti, così come l'accertamento dell'esistenza di comportamenti nei quali possa ravvisarsi un abuso della posizione di controllo tale da convertire una situazione di per sé non illecita nel contesto della vigente disciplina codicistica in una condotta illecita causativa di danno risarcibile, costituisce indagine di fatto, rimessa, come tale, all'apprezzamento del giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solo per aspetti di contraddizione interna all'iter logico formale della decisione, ovvero per omissione di esame di elementi determinanti per la decisione stessa. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti di una società facente capo ad un noto stilista e dello stesso in proprio, da alcune società, asseritamente controllate dalla prima, che, su licenza di questa, producevano capi di abbigliamento con la griffe di detto stilista, al fine di far valere la responsabilità aquiliana della società pretesa controllante e del suo amministratore per avere, con il recesso dai contratti stipulati con le attrici, asseritamente concretante un abuso di posizione di controllo, provocando il dissesto delle stesse).