Cass. civ. n. 19303 del 2 agosto 2017
Testo massima n. 1
In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato.