Art. 479 – Codice civile – Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [459 c.c.].
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta [468, 519 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 19498/2024
In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 9995/2024
In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della sua notificazione, l'omessa impugnazione della successiva cartella di pagamento originante dallo stesso avviso (assunto come definitivo e, cioè, come ritualmente notificato) comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio sull'atto impositivo in ragione del riconoscimento (per non contestazione) della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella (inclusa la notifica dell'avviso).
Cass. civ. n. 1227/2024
In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 44188/2023
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.
Cass. civ. n. 27536/2023
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Cass. civ. n. 27424/2023
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate).
Cass. civ. n. 9066/2023
OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all’erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza. L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.
Cass. civ. n. 22175/2020
Ai fini dell'imposta di successione, il presupposto dell'imposizione tributaria è costituito dalla chiamata all'eredità, non già dall'accettazione, così che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.
Cass. civ. n. 19303/2017
In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato.
Cass. civ. n. 1628/1985
La facoltà di accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c., spetta anche agli eredi del chiamato all'eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479, la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato l'eredità.