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Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione

Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi [ 459 c.c. ].

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta [ 468, 519 ss. c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19303/2017

In caso di trasmissione del diritto di accettare l’eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l’acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l’acquisto dell’eredità alla quale quest’ultimo era chiamato.

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Cass. civ. n. 10457/2011

In tema di rinuncia al diritto di servitù prediale, il requisito della forma scritta previsto dall’art. 1350, n. 5), c.c., può essere integrato – non essendo necessario l’uso di formule sacramentali o di particolari espressioni formali – anche dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara ed inequivoca dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del diritto stesso; pertanto, la rinuncia al diritto di “servitus inaedificandi” può essere contenuta nella domanda di concessione edilizia diretta all’esecuzione di opere che, ove realizzate, necessariamente determinerebbero il venir meno dell”‘utilitas” dalla quale dipende l’esistenza della servitù stessa.

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