Cass. civ. n. 15244 del 20 giugno 2017

Testo massima n. 1


Il diritto di veduta sancito dall’art. 907 c.c. intende assicurare, attraverso l'esercizio della "inspectio" e della "prospectio", la piena e completa visione del fondo servente in ogni direzione, sia in orizzontale, che in verticale, che, eventualmente, in maniera obliqua, ed impone, pertanto, che la distanza della nuova costruzione dalla preesistente veduta sia misurata in maniera radiale, non rilevando in senso contrario che la conformazione fisica dei luoghi impedisca la veduta cd. "in appiombo".

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