14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29420 del 7 dicembre 2017
Posted at 16:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’effetto interruttivo della prescrizione a seguito dell’introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo si produce soltanto rispetto al soggetto o ai soggetti nei cui confronti l’accertamento medesimo è demandato, nella prospettiva della successiva instaurazione del procedimento cognitivo per l’accertamento e la tutela del diritto fatto valere.
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