Art. 1165 – Codice civile – Applicazione di norme sulla prescrizione

Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione [1167, 2653 n. 5, 2943] e al computo dei termini [2963] si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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