Cass. pen. n. 46690 del 09 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Causa di inammissibilità - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni - Conseguenze - Specifico mandato ad impugnare - Necessità - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d'impugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3