Cass. pen. n. 46787 del 18 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE - Interdizione dall'esercizio di uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche o imprese - "Ratio" - Violazione - Conseguenze - Reato di inosservanza di pene accessorie - Configurabilità.


La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 9514 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 32 bis
Cod. Pen. art. 389
Cod. Pen. art. 19
Cod. Pen. art. 20
Cod. Civ. art. 1418 com. 1
Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE