Cass. pen. n. 46787 del 18 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE - Interdizione dall'esercizio di uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche o imprese - "Ratio" - Violazione - Conseguenze - Reato di inosservanza di pene accessorie - Configurabilità.
La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 389
Cod. Pen. art. 19
Cod. Pen. art. 20
Cod. Civ. art. 1418 com. 1
Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.