Cass. pen. n. 46788 del 18 ottobre 2023

Testo massima n. 1


NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Notifica eseguita mediante consegna al difensore - Conoscenza "aliunde" del diverso domicilio - Rilevanza - Conseguenze - Nullità - Ragioni.


In tema di notificazioni, la disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o dimora, perché in tal caso la notifica deve essere effettuata - a pena di nullità assoluta e insanabile - in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 41998 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179

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