Cass. civ. n. 2135 del 24 giugno 1972

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La disciplina dettata dall'art. 1259 c.c., a proposito del subingresso del creditore nei diritti del debitore nei confronti del terzo che abbia reso impossibile la prestazione avente ad oggetto una cosa determinata, non vale a dimostrare che l'ordinamento positivo neghi la tutela aquiliana al creditore pregiudicato dal fatto illecito del terzo.

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