Cass. pen. n. 46824 del 21 settembre 2023
Testo massima n. 1
La regola consacrata nell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non trova applicazione nel caso in cui tale decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché tal genere di provvedimenti, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al giudice dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte, dopo aver rilevato l'abnormità del provvedimento con cui il tribunale aveva dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio per mancata verifica, in sede di udienza preliminare, della volontà dell'imputato di optare, come preannunciato, per il rito abbreviato e aver trasmetto gli atti al giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto ammissibile il conflitto di competenza da quest'ultimo sollevato, risolvendolo in favore del tribunale).