Cass. pen. n. 46833 del 26 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Art.234-bis cod. proc. pen. - Acquisizione di prove documentali mediante ordine europeo di indagine o altre forme di collaborazione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali acquisite mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale accessibile al pubblico via internet, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti sono collocati.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 18/02/2015 num. 7 art. 2
Legge 17/04/2015 num. 43 art. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108
Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41