Cass. civ. n. 21534 del 15 settembre 2017

Testo massima n. 1


Il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato di calunnia - applicabile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., anche all'azione civile di risarcimento del danno - decorre, sia per il reato sia per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, poiché il reato di calunnia si consuma appena all'autorità giudiziaria - oppure ad altra autorità obbligata a riferire ad essa- venga presentata (o comunque giunga) la falsa denuncia: da quello stesso momento la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE