Cass. pen. n. 46896 del 13 ottobre 2023

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta documentale - Registro di magazzino virtuale - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.


In tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la tenuta di un registro di magazzino virtuale che, attraverso la creazione di una rappresentazione contabile e documentale alternativa, impedisca la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, ovvero comunque ostacoli gli accertamenti degli organi fallimentari con difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie relativa a registro che, indicando dati diversi da quelli annotati nella contabilità ufficiale, aveva impedito la ricostruzione delle vicende effettive e dei rapporti di debito e credito tra la società concessionaria fallita e la casa madre).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1925 del 2019

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2

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