Cass. pen. n. 46935 del 11 luglio 2023

Testo massima n. 1


COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTA' DI DETERMINAZIONE - Giudice della cautela che ha emesso l’ordinanza annullata dalla Corte di cassazione - Partecipazione al giudizio di rinvio - Mancata previsione di incompatibilità - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, lett. a) cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17038 del 2023

Normativa correlata

Costituzione art. 117 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST.

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