Cass. civ. n. 47 del 02 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Sede di lavoro - Diritto del genitore o del familiare lavoratore ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Circostanze ostative - Onere della prova gravante sul datore di lavoro - Sussistenza.


In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25379 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST.
Legge 03/03/2009 num. 18 art. 1
Tratt. Internaz. 13/12/2006

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