Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2335 del 1 marzo 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2335 del 1 marzo 1995

Testo massima n. 1

L’art. 720 c.c. prevede la vendita all’incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei coeredi voglia avvalersi della facoltà di domandare l’attribuzione dell’intero con addebito dell’eccedenza. Pertanto, detti immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno degli aventi diritto alla quota maggiore, secondo il criterio di massima indicato

dall’art. 720 c.c., il quale non impedisce peraltro l’esercizio da parte del giudice della facoltà di procedere all’assegnazione, anche quando le quote dei condividenti siano eguali.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze