Cass. pen. n. 47034 del 17 ottobre 2023
Testo massima n. 1
In tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum", ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato d.l., sicché questi ultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che, pur non avendo fatto formale applicazione della disciplina transitoria, risultava in linea con la regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati, in quanto aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in base non solo ai dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma forza dimostrativa).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 com. 3 PENDENTE
Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1 com. 1
Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1