Cass. civ. n. 4707 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA "Rischio consentito" - Sport da combattimento - Violazione di una norma del regolamento sportivo - Illecito civile - Configurabilità - Condizioni - Evento lesivo durante un allenamento - Irrilevanza - Ragioni.


Nello sport da combattimento la violazione di una norma del regolamento sportivo non costituisce di per sé un illecito civile in mancanza di altri elementi idonei a far ritenere ingiustificata l'azione dell'atleta, né assume ex se rilievo il fatto che l'evento lesivo sia occorso durante un allenamento, il quale, pur mancando del profilo agonistico, è comunque connotato dal contatto fisico e dall'uso della forza, restando così la soglia di tolleranza della violenza più elevata rispetto all'allenamento di uno sport in cui questa è soltanto eventuale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12012 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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