Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 12983 del 24 maggio 2018

Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 12983 del 24 maggio 2018

Testo massima n. 1

La notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell’art. 2943 c.c. [ notifica della domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente ] e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, può spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell’art. 2945, comma 3, c.c. solo quando presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma del citato art. 2943, comma 4, c.c. e cioè integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze