Art. 2943 – Codice civile – Interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [670 c.p.c.] o esecutivo [474, 491 c.p.c.].

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [1219] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 20896/2025

In caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto.

Cass. civ. n. 13430/2025

L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.

Cass. civ. n. 10784/2025

In tema di azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, il minore può beneficiare, ex art. 2943 c.c., dell'effetto interruttivo permanente (o sospensivo) della prescrizione, prodotto dalla citazione introduttiva del giudizio promosso dai genitori, anche ove essi, nelle more, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed abbiano abbandonato la pretesa esercitata in rappresentanza del figlio per il danno dallo stesso patito.

Cass. civ. n. 8514/2025

La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.

Cass. civ. n. 25171/2024

In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.

Cass. civ. n. 23273/2024

Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, per cui l'anteriore esposizione nella dichiarazione, ai fini della compensazione o della detrazione, ad opera del curatore fallimentare, manifesta la inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.

Cass. civ. n. 22267/2024

In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario.

Cass. civ. n. 18963/2024

In tema di personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale, la domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini della corresponsione dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria), ha efficacia interruttiva della prescrizione in relazione a tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, ivi incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima, senza che occorra che il titolare ne chieda la corresponsione nello stesso o in altro processo e anche quando la relativa pretesa non possa essere avanzata nel giudizio pendente.

Cass. civ. n. 14829/2024

Nel giudizio possessorio, sia l'azione che l'eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l'usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l'ammissibilità.

Cass. civ. n. 11938/2024

La domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al "petitum" ed alla "causa petendi"), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.

Cass. civ. n. 9757/2024

In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.

Cass. civ. n. 9542/2024

La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale.

Cass. civ. n. 4084/2024

La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione.

Cass. civ. n. 698/2024

In tema di procedimento per la determinazione dell'indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria della Corte d'appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Cass. civ. n. 279/2024

Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

Cass. civ. n. 35571/2023

In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.

Cass. civ. n. 29082/2023

La notifica dell'atto di citazione, anche dinanzi a giudice che si dichiari privo di giurisdizione, produce comunque effetti sostanziali, tra i quali l'interruzione della prescrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il diritto di un medico specializzando a essere risarcito dei danni asseritamente derivanti dalla tardiva attuazione di direttive comunitarie da parte dello Stato italiano, ritenendo l'atto introduttivo di un giudizio, conclusosi con una pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, privo di efficacia interruttiva della prescrizione).

Cass. civ. n. 27989/2023

In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c.

Cass. civ. n. 27567/2023

In tema di prescrizione, nel caso in cui la connessione con reati attribuisca al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 interrompe la prescrizione dell'illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 157 cod. pen., bensì quella di cui agli artt. 2943 e 2945 cod. civ.

Cass. civ. n. 27040/2023

Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 1993) trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore e non, dunque, al diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c., sottoposto al termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, trattandosi di una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile che non incide sull'identità oggettiva del credito.

Cass. civ. n. 25928/2023

L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.

Cass. civ. n. 25650/2023

La richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL.

Cass. civ. n. 25226/2023

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo. (Nella specie, la S.C., a fronte della notifica di una cartella di pagamento avvenuta oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte territoriale che aveva escluso la prescrizione attribuendo efficacia interruttiva del termine di prescrizione a meri solleciti di pagamento effettuati con lettere raccomandate ricevute dal debitore).

Cass. civ. n. 24730/2023

La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.

Cass. civ. n. 15023/2023

L'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero.

Cass. civ. n. 13046/2023

In tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria.

Cass. civ. n. 10916/2023

In tema di servitù di non edificare, la prescrizione, che comincia a decorrere al momento della realizzazione dell'opera edilizia sul fondo servente in violazione del divieto di costruzione, non è interrotta dalla successiva demolizione seguita da ricostruzione del manufatto (nella specie un tunnel) e ciò in quanto i due momenti, demolizione e ricostruzione, vanno unitariamente considerati, essendo entrambi tesi a consolidare la violazione della servitù di non edificare, sempre che la demolizione non sia conseguenza dell'esercizio dello "ius prohibendi" da parte del titolare del fondo dominante, manifestato con domanda giudiziaria, in tal caso producendosi, per converso, l'effetto interruttivo.

Cass. civ. n. 9883/2023

In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.

Cass. civ. n. 9458/2023

Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".

Cass. civ. n. 4677/2023

Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano.

Cass. civ. n. 14427/2013

La proposizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, protraentesi fino al massimo in giudicato della sentenza che definisca il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, con riguardo a tutti i diritti da essa coinvolti o che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto dì cui essa inerisce, sicché una siffatta efficacia, relativamente al termine decennale di prescrizione afferente il conguaglio della indennità di espropriazione e di occupazione giudizialmente invocato può essere attribuita alla precedente domanda di opposizione alla stima solo in presenza di una correlazione sostanziale o processuale tra le decisioni che abbiano definito i rispettivi giudizi. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso una tale correlazione avendo il giudizio di opposizione alla stima riguardato, originariamente, indennità relative a porzioni di terreno diverse da quella per la quale sera stato successivamente richiesto il suddetto conguaglio, ed essendo, altresì, rimasto incensurato il diniego di valenza interruttiva della prescrizione attribuito alla statuizione di inammissibilità concernente la domanda tardivamente ivi formulata anche con riguardo a quest'ultima).

Cass. civ. n. 14230/2013

Il reclamo ex art. 22 legge fall. può avere efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a forma solenne, essendo sufficiente che il creditore manifesti e porti a conoscenza legale del debitore, mediante atto scritto, la volontà di ottenere il soddisfacimento del suo diritto.

Cass. civ. n. 12480/2013

In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario.

Cass. civ. n. 11985/2013

In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.

Cass. civ. n. 23017/2012

In tema di interruzione della prescrizione, l'inammissibilità della domanda (nella specie, per difetto di procura alla lite) non ne esclude l'efficacia interruttiva, che, anche in questo caso, permane fino al giudicato.

Cass. civ. n. 7097/2012

Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare, e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'intimazione a corrispondere le differenze retributive dovute ad un lavoratore, fatta da un rappresentante sindacale che dichiari di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione).

Cass. civ. n. 25861/2010

Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riguardo all'azione proposta dal lavoratore subordinato per l'annullamento delle dimissioni comunicate al datore di lavoro, aveva ritenuto inidoneo ad interrompere il corso della prescrizione l'atto del difensore del dipendente volto a sollecitare una soluzione transattiva di una futura controversia).

Cass. civ. n. 3371/2010

In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritte, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

Cass. civ. n. 18399/2009

Ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, primo comma, c.c., in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l'atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso è stato affidato all'ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato (nella specie a mezzo del servizio postale), posto che l'esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d'impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell'atto notificato.

Cass. civ. n. 14862/2009

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.

Cass. civ. n. 13588/2009

In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2943 c.c. in relazione all'art. 414 c.p.c. e all'art. 2934 c.c.

Cass. civ. n. 22238/2007

La domanda giudiziale (nella specie, relativa a controversia di lavoro) pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla; in tal caso, permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 2945 c.c.

Cass. civ. n. 21006/2007

Il principio fissato dall'art. 2943 c.c., secondo cui la domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, sia essa di merito o risolutiva di questioni pregiudiziali o preliminari, non trova applicazione quando la domanda sia inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale, come nel caso in cui la notificazione della citazione sia affetta da inesistenza (nella specie, a causa della assoluta illeggibilità della firma).

Cass. civ. n. 25500/2006

In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., perché un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. E pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. (Nella specie la corte di merito aveva rigettato, perché estinta, la domanda, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i danni cagionati dalle illegittime azioni intraprese da una banca per un effetto cambiario scaduto nel dicembre del 1982; avevano sostenuto i ricorrenti di avere fatto espressa riserva dì agire per tutti i danni nella citazione di un precedente giudizio, nel novembre 1984, per il rimborso delle spese di procedura di urgenza, e di avere fatto una diffida ad adempiere, nel settembre 1989, cui era seguita, nel maggio del 1992, l'introduzione dl presente giudizio, di modo che il quinquennio non si sarebbe compiuto: sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso).

Cass. civ. n. 15766/2006

In tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere «in una richiesta o intimazione» (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 c.c. (Nella specie la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso del danneggiato da un sinistro stradale avverso la sentenza di appello che aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione di una missiva da lui inviata alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, in quanto essa contenuta solo «una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimenti»).

Cass. civ. n. 15489/2006

La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 c.p.c.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo. c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, c.p.c., la quale, stabilendo che «la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza» non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione.

Cass. civ. n. 10270/2006

L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo alla costituzione in mora dell'acquirente di alcune merci l'emissione e la trasmissione della fattura, anche se non accompagnata da una espressa richiesta di pagamento, e lo aveva pertanto condannato al pagamento del residuo prezzo oltre agli interessi legali dalla data della scadenza indicata nella fattura stessa).

Cass. civ. n. 5104/2006

L'inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, non esclude l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che — anche in questo caso — permane fino al giudicato.

Cass. civ. n. 3873/2006

Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che non fosse idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione una lettera firmata da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell'atto giuridico extragiudiziale, poi designato dal lavoratore medesimo quale difensore con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 3786/2005

La lettera raccomandata con cui si provveda a costituire in mora una società in persona del suo legale rappresentante è idonea ad interrompere la prescrizione, ancorché inviata non alla sede della società ma al domicilio del detto rappresentante legale, non richiedendosi, come per la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, l'osservanza delle regole previste dall'art. 145 c.p.c., bensì dovendosi ritenere che la società destinataria ne sia venuta a conoscenza tramite la persona di tale suo rappresentante.

Cass. civ. n. 13081/2004

Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 primo e secondo comma c.c. ; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei ) ex art. 2945, secondo comma, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.

Cass. civ. n. 12617/2003

L'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., anche qualora sia indirizzato al rappresentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito in tale qualità, benché privo del potere di rappresentanza, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza del diritto, che può essere invocato nei confronti dell'apparente rappresentato, nel caso in cui questi abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo il ragionevole convincimento che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato che l'atto di costituzione in mora era stato inviato a mezzo fax al legale al quale si presumeva conferito l'incarico di rappresentare il debitore nella composizione della controversia concernente il pagamento di un credito, ne aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione, senza valutare se il pregresso comportamento del debitore avesse o meno ingenerato nel creditore il ragionevole convincimento della titolarità da parte del legale del potere di rappresentanza del debitore.).

Cass. civ. n. 17157/2002

In materia di prescrizione, condizione di idoneità di un atto alla produzione di effetti interruttivi della prescrizione è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2934 e 2943 c.c., la sua provenienza dal titolare del diritto ovvero da soggetto che agisca quale suo valido rappresentante.

Cass. civ. n. 16131/2002

Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge.

Cass. civ. n. 260/1999

Gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente a favore del soggetto che ha compiuto atti di interruzione, onde essi sono riferibili ad un soggetto diverso soltanto se il primo abbia agito nell'interesse di quest'ultimo, nella dichiarata qualità di suo legittimo rappresentante e mandatario. (Nella specie la S.C. ha escluso che atti interruttivi della prescrizione posti in essere da uno dei diversi creditori potessero produrre effetti a favore di altri, ove i primi non avessero ricevuto mandato).

Cass. civ. n. 2445/1998

La dichiarazione scritta del debitore di non voler eseguire l'obbligazione, non è equiparabile a costituzione in mora, pur rendendola superflua, e non vale quindi a interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2943 ultimo comma c.c.

Cass. civ. n. 9589/1997

La domanda giudiziale proposta davanti ad un giudice ordinario o speciale da uno dei soggetti di un rapporto giuridico ed avente ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso, con efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi degli ant. 2943 e 2945 c.c. con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto senza necessità che il loro titolare proponga nello stesso (o in altro) giudizio con specifica domanda diretta a farli valere. Pertanto la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento di un dirigente interrompe la prescrizione del diritto al pagamento delle indennità supplementari previste dall'art. 19 del Codice dei dirigenti di aziende industriali, a prescindere dalla formulazione di una specifica richiesta.

Cass. civ. n. 8711/1993

In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità - e dimostrabile con ogni mezzo di prova, anche presuntiva - non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva, atteso che la disposizione dell'art. 1392 c.c. - secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per quello di costituzione in mora, ancorché, a norma dell'art. 1219 c.c., debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell'art. 1221 c.c. e, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., anche quello di interrompere la prescrizione.

Cass. civ. n. 5084/1992

La notificazione di un atto introduttivo di giudizio promosso nei confronti di una società di capitali, ove il giudice abbia dovuto disporne la rinnovazione per mancata costituzione della convenuta, non è idonea a produrre — anteriormente a tale rinnovazione — almeno l'effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato in giudizio, quando la sua originaria esecuzione sia avvenuta presso la privata dimora del legale rappresentante della convenuta società, non coincidente con la sede di questa.

Cass. civ. n. 3074/1991

L'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione è circoscritta, sia dal lato attivo che da quello passivo, ai soggetti di tale atto (il quale sul piano sostanziale è un negozio unilaterale recettizio), senza alcuna influenza sulle posizioni di terzi, salve le particolari ipotesi di cui agli artt. 1309, 1310, comma primo, e 1957, comma quarto. c.c.; pertanto, l'atto interruttivo rivolto ad una persona fisica in proprio non estende la sua efficacia, qualunque ne sia il contenuto, nei confronti della società di cui tale persona sia organo, rimanendo pur sempre distinte le due soggettività e, quindi, differenziate le rispettive posizioni sostanziali e processuali.

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