Cass. pen. n. 38052 del 17 luglio 2017

Testo massima n. 1


All'ergastolo determinato come cumulo giuridico in sostituzione di pene detentive temporanee, ai sensi dell'art. 73, comma 2, cod. pen., non si applica, nel caso di ulteriore cumulo con titoli di condanna a pena detentiva temporanea superiore ad anni cinque, l'isolamento diurno previsto dall'art. 72, comma 2, cod. pen., giacché quest'ultima disposizione, nel fare riferimento ai delitti che "importano" la pena dell'ergastolo, ha riguardo soltanto all'ergastolo come pena direttamente prevista.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE