Art. 73 – Codice penale – Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33369/2024
In tema di reati militari, la concreta offensività della condotta di disobbedienza di cui all'art. 173, cod. pen. mil. pace, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all'incidenza dell'ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l'ordine era correlato.
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 22515/2024
In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito.
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 14653/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 4748/2024
In tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata.
Cass. civ. n. 25982/2023
La revoca, in sede di revisione, della condanna all'ergastolo, unificato a pena detentiva temporanea sostituita, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., con l'isolamento diurno che risulti già eseguito, comporta lo scioglimento del cumulo e, in applicazione analogica dell'art. 184, comma primo, cod. pen., la riduzione della metà della pena detentiva determinata per i reati concorrenti diversi da quello punito con la pena perpetua.
Cass. civ. n. 5494/2023
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.
Cass. civ. n. 2342/2023
La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressocché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).
Cass. civ. n. 30753/2022
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.
Cass. civ. n. 35235/2022
Integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione di marchi celebri pur se apposti su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale (nella specie, marchi di case automobilistiche apposti su capi di vestiario e "gadget"), posto che il bene della fede pubblica è leso dalla confondibilità, secondo il giudizio del consumatore medio, del marchio originale con quello contraffatto, quand'anche utilizzato in ambiti non tradizionali per effetto di attività di "merchandising", non costituendo tale circostanza, di per sé sola, motivo di sospetto.
Cass. civ. n. 2932/2021
In tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.
Cass. civ. n. 23709/2021
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. (In applicazione di tale criterio discretivo, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva confermato l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. dell'imputato che, dopo aver commissionato la produzione di fibbie recanti il marchio contraffatto di una nota casa di moda, le aveva montate su prodotti in pelle immessi sul mercato per la vendita).
Cass. civ. n. 18521/2020
Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all'art. 479, primo comma, cod. pen., dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) dal momento che il predetto consulente non è equiparabile, nell'attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice.
Cass. civ. n. 36534/2020
In tema di istigazione o accordo per commettere un reato, la mera sollecitazione o l'accordo relativi al compimento di una falsa perizia non integrano il delitto previsto dall'art. 373 cod. pen., neanche nella forma tentata, in quanto riconducibili al disposto dell'art. 115 cod. pen. ove assenti atti concretamente volti a dare attuazione all'intento illecito.
Cass. civ. n. 29965/2020
Integra il delitto di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione di componenti di un prodotto complesso protetti da brevetto sui quali sia stato abusivamente riprodotto il marchio dell'impresa produttrice, non assumendo rilievo, al fine di escludere la punibilità, la clausola di riparazione prevista dall'art. 241 del d.lgs. n. 30 del 2005, che consente la fabbricazione e la messa in commercio, come modelli e disegni, di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa.(Fattispecie relativa alla contraffazione di ricambi e materiali di consumo per aspirapolveri di una casa di elettrodomestici, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della tutela come modelli o disegni, tali componenti devono essere visibili nel corso dell'utilizzazione "ordinaria" da parte del consumatore).
Cass. civ. n. 25036/2020
Non integra il reato di uso di marchi contraffatti la mera attività di trasporto di prodotti (nella specie, "clips, tiretti ed etichette") falsamente contrassegnati, in quanto la condotta di utilizzo si identifica unicamente con l'attività funzionale a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un determinato prodotto.
Cass. civ. n. 17951/2020
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 473 cod. pen., la nozione di "utilizzatore informato", che costituisce parametro di riferimento per la valutazione dell'offensività della condotta, corrisponde ad una figura intermedia tra la persona competente in materia, esperta e provvista di conoscenze tecniche approfondite, e quella di consumatore medio, che non è in grado di effettuare un confronto tra i marchi in conflitto, identificandosi in un soggetto in possesso di una buona conoscenza, non necessariamente professionale, nel settore merceologico di riferimento, cui è richiesta diligenza ed attenzione nel verificare la corrispondenza di un determinato bene a quello brevettato.
Cass. civ. n. 2590/2020
Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicché, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l'estinzione per prescrizione di una di esse.
Cass. civ. n. 8499/2020
Il reato, formale e di pericolo, previsto dall'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen., la quale, invece, presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione.
Cass. civ. n. 47105/2019
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo non e sottoposto alla disciplina della prescrizione di cui all'art. 173 c.p. in tema di arresto ed ammenda, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio del bene-interesse violato, imposta per ragioni di tutela del territorio e con carattere reale, come tale priva di finalita punitive.
Cass. civ. n. 40324/2019
Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici o visivi – tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la contraffazione per essere stato utilizzato un segno distintivo di una nota griffe, in particolare una campana aperta, anche se all'interno della stessa era contenuta una scritta differente).
Cass. civ. n. 27743/2019
Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione avvenuta in Italia di un marchio ivi registrato, a nulla rilevando che nel paese ove i beni sono destinati ad essere esportati non si sia proceduto alla registrazione del marchio medesimo. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di reato di pericolo, ciò che rileva è la mera attività di contraffazione o alterazione dell'altrui marchio in quanto foriera dell'immissione sul mercato di beni suscettibili di ledere la fede pubblica e ingenerare confusione, nuocendo all'affidamento dei consumatori).
Cass. civ. n. 26398/2019
L'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall'art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente determinata, ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria nel cui circondario era stata operata l'apposizione delle etichette contraffatte su alcuni prodotti alimentari, in luogo di quella competente per la sede dello studio grafico che aveva realizzato la contraffazione, su commissione dei titolari dello stabilimento produttivo).
Cass. civ. n. 36439/2019
Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni la condotta di colui che convince il minore ad allontanarsi dalla propria abitazione e a sottrarsi alla sfera di vigilanza dei genitori per mezzo della promessa di un sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, in quanto tali condotte sono incompatibili e non meramente interferenti con l'esercizio della potestà genitoriale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 573 cod. pen. concerne la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio di questi, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura).
Cass. civ. n. 41641/2019
In tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen. o del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73, comma secondo, cod. pen., non considera la porzione di pena estinta per effetto dell'applicazione dell'indulto.
Cass. civ. n. 29508/2019
Il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen ha natura di reato solo eventualmente permanente posto che, se pure può ammettersi una condotta che perduri fino alla cessazione dell'attività antigiuridica anche per fatto del terzo, ciò non è quando, invece, la condotta, esaurendosi, non è suscettibile di protrarsi nel tempo, sì che il momento consumativo coincide con l'ultimo della serie di atti che integrano la condotta che ha leso definitivamente l'interesse tutelato dalla norma, pur potendo continuare le conseguenze dannose.
Cass. civ. n. 28736/2018
In tema di tutela delle aree protette, l'art. 30, comma terzo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per il quale, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguiti ai sensi degli artt. 733 e 734 cod. pen., il giudice o, in caso di flagranza, gli addetti alla sorveglianza dell'area, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, possono disporre il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, non preclude la possibilità di procedere comunque al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., ove sussista il fumus della violazione di una delle disposizioni penali previste dalla legge citata.
Cass. civ. n. 38052/2017
All'ergastolo determinato come cumulo giuridico in sostituzione di pene detentive temporanee, ai sensi dell'art. 73, comma 2, cod. pen., non si applica, nel caso di ulteriore cumulo con titoli di condanna a pena detentiva temporanea superiore ad anni cinque, l'isolamento diurno previsto dall'art. 72, comma 2, cod. pen., giacché quest'ultima disposizione, nel fare riferimento ai delitti che "importano" la pena dell'ergastolo, ha riguardo soltanto all'ergastolo come pena direttamente prevista.
Cass. civ. n. 4523/2017
L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., in quanto secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n.212, tale obbligo permane limitatamente all'istruzione elementare.
Cass. civ. n. 4520/2017
L'art. 731 c.p. (che sanziona penalmente la condotta di chi, investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare), reso applicabile a suo tempo, per effetto dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, anche al caso in cui l'omissione avesse ad oggetto l'istruzione da impartirsi fino al conseguimento del diploma di licenza media di primo grado, non è ora più suscettibile di tale applicazione, dovendosi ritenere abrogato il suddetto art. 8 in base all'allegato I, punto 52, del D.L.vo 13 dicembre 2010 n. 212 (recante “Abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell'art. 14, comma 14 quater, della legge 28 novembre 2005 n. 246), e non essendo prevista la sua applicazione, nè altra autonoma sanzione penale, dalle altre disposizioni normative che hanno esteso l'obbligo scolastico fino ad un certo grado dell'istruzione post-elementare.
Cass. civ. n. 50624/2017
La contravvenzione di cui all'articolo 731 cod. pen. relativa alla inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la potestà familiare, ha carattere permanente, poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell'anno scolastico e la permanenza può farsi cessare con l'adempimento dell'obbligo.
Cass. civ. n. 31868/2016
In tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati, spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno della registrazione del modello, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. (Fattispecie nella quale, in relazione alla contestazione di contraffazione di modelli ornamentali di fibbie, la Corte, rilevata la corretta valutazione sulla validità dei brevetti dei modelli, ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 473 cod. pen.).
Cass. civ. n. 14488/2016
La nozione di "aree naturali protette" è più ampia di quella comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. (Fattispecie di terreno agricolo rientrante in Sito di Interesse Comunitario, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 733-bis cod. pen., perchè permanentemente alterato a seguito dell'esecuzione di lavori non autorizzati di aratura e della conseguente eliminazione della vegetazione protetta).
Cass. civ. n. 21977/2016
Il reato di distruzione o alterazione delle bellezze naturali, previsto dall'art. 734 cod. pen., ha natura permanente, ma la permanenza cessa, nell'ipotesi di costruzione o demolizione abusiva in luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, all'epoca di ultimazione dell'attività edilizia o del sequestro che la inibisce.
Cass. civ. n. 24331/2015
Il presupposto del 'fumus commissi delicti' nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.
Cass. civ. n. 17375/2015
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 375 cod. pen. - che opera se dal fatto deriva una condanna alla reclusione - possa comportare l'assunzione, da parte del condannato, della qualifica di persona offesa, in quanto la "ratio" della predetta aggravante va individuata nel maggior danno che dalla falsità è derivato all'interesse della retta amministrazione della giustizia).
Cass. civ. n. 10030/2015
Per la realizzazione del reato previsto dall'art 734 cod. pen., non è necessaria l'irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.
Cass. civ. n. 6058/2015
Integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni la condotta del maggiore di età che offre preventivamente al minore un aiuto a sottrarsi alla sfera di vigilanza del tutore, attraverso la promessa di sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, (nella specie, agevolandone l'allontanamento dalla Comunità in cui è inserito), in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 573 cod. pen. concerne la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio di questi, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura.
Cass. civ. n. 20314/2015
Integra il reato di cui all'art. 373 cod. pen. la falsa relazione redatta dal consulente incaricato, in sede di trasformazione di una società di persone in una società a responsabilità limitata, della stima del capitale sociale ai sensi degli artt. 2500-ter, secondo comma, e 2645 cod. civ., anche se la nomina dell'esperto non è stata effettuata dall'Autorità giudiziaria.