Cass. civ. n. 4111 del 3 maggio 1996
Testo massima n. 1
La comoda divisibilità di un bene, ai fini dell'eventuale assegnazione in natura delle quote spettanti agli aventi diritto, ricorre solo quando, in relazione alla struttura del bene, sia possibile la formazione di un numero di quote omogenee eguale a quello dei condividenti e non quando le quote omogenee possibili siano inferiori.