Cass. pen. n. 43586 del 21 settembre 2017
Testo massima n. 1
In tema di differimento obbligatorio o facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice dell'esecuzione può legittimamente porre a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesa strumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l'offerta terapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo.