Cass. pen. n. 46560 del 10 ottobre 2017

Testo massima n. 1


In caso di presentazione di domanda di grazia, il differimento dell'esecuzione della pena non può superare complessivamente sei mesi, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla domanda non sia stata assunta in questo lasso di tempo.

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