Cass. civ. n. 4723 del 15 febbraio 2023
Testo massima n. 1
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo internazionale - Danno non patrimoniale da ritardata consegna del bagaglio - Lesione del diritto di circolazione - Risarcibilità.
In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.