Cass. pen. n. 32987 del 6 luglio 2017
Testo massima n. 1
Il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., tutela l'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.