14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29251 del 13 giugno 2017
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l’esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità [ art. 481 cod. pen. ] e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico [ art. 483 cod. pen. ], di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell’autore della dichiarazione, ma giudizi.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]