Cass. pen. n. 39055 del 10 agosto 2017
Testo massima n. 1
Non si configura il delitto di frode nell'esercizio del commercio nei riguardi del medico odontoiatra che impianta sul paziente una protesi dentaria di origine e qualità diverse da quelle dichiarate, in quanto lo svolgimento della attività medica, a differenza delle attività commerciali, connaturate dalla causa di scambio di merci o servizi verso un corrispettivo, si caratterizza per il fine di cura dei pazienti e di salvaguardia della loro salute.