Cass. pen. n. 47327 del 03 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Mandato specifico a impugnare - Necessità - Sussistenza.


In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 43718 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

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