Cass. pen. n. 47327 del 03 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Mandato specifico a impugnare - Necessità - Sussistenza.
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D