Cass. pen. n. 44853 del 28 settembre 2017

Testo massima n. 1


Si configura il delitto di estorsione nella forma consumata, e non tentata, anche nel caso in cui a seguito della condotta costruttiva, la persona offesa rilasci un assegno privo di provvista ovvero emesso per un conto corrente estinto, atteso che, con la consegna, si realizzano sia l'ingiusto profitto per il prenditore, consistente nel trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma rappresentata nel documento, sia il simmetrico danno per l'emittente, consistente nel divenire parte di un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale in forza del quale, per effetto dell'incorporazione del credito nel titolo, l'adempimento è dovuto dietro semplice presentazione dello stesso all'incasso.

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