Art. 629 – Codice penale – Estorsione

Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia , costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000 , se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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