Art. 629 – Codice penale – Estorsione

Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia , costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa , procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000 , se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 31302/2025

Integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi costringe un imprenditore, con violenza o minaccia, ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo tanto il requisito dell'ingiusto profitto per la persona indebitamente assunta, quanto quello del danno per la vittima, implicito nell'essere, la stessa, costretta all'assunzione di una persona, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico.

Cass. civ. n. 29363/2025

Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare l'aggravante delle più persone riunite, dev'essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.

Cass. civ. n. 25778/2025

Integra il concorso nel delitto di estorsione, nella specie cd. "progressiva", ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicchè è sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui.

Cass. civ. n. 20996/2025

In tema di estorsione, è irrilevante che il patrimonio della persona offesa sia costituito anche da proventi di attività illecite, in quanto oggetto di tutela è il duplice interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e alla libertà personale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la tutela prescinde dalla dimostrazione, da parte della persona offesa, della lecita acquisizione del proprio patrimonio).

Cass. civ. n. 18578/2025

E' configurabile, in relazione al delitto di estorsione, il tentativo cd. "incompiuto", che ricorre nel caso in cui il soggetto agente abbia realizzato solo in parte, senza portarla a compimento, l'azione diretta a produrre l'evento. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che integra il tentativo cd. "incompiuto" di estorsione la condotta dell'indagato consistita in una mera minaccia rivolta alla vittima, cui non era seguita, per il verificarsi di eventi indipendenti dalla sua volontà, la richiesta di denaro confermativa della strumentalità della stessa al compimento forzoso dell'atto dispositivo patrimoniale).

Cass. civ. n. 17805/2025

In tema di morte quale conseguenza di altro delitto, sussiste il nesso di causalità tra le condotte estorsive e il suicidio della vittima nel caso in cui questo non sia espressione della libera scelta del soggetto, ma sia ritenuto quale unica alternativa percorribile a fronte dell'impossibilità di sottrarsi alle condotte predatorie degli imputati. (In motivazione, la Corte ha affermato che, per l'accertamento dell'elemento soggettivo di tale delitto, è necessario fare riferimento alla condotta che ragionevolmente ci si poteva attendere da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale, sicché la colpa deve essere accertata in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui era o poteva essere a conoscenza il soggetto che ha compiuto il delitto presupposto, che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale).

Cass. civ. n. 10861/2025

In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che riqualifica giuridicamente il fatto, escludendone la riconducibilità a taluna delle fattispecie delittuose indicate nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche solo in forza dell'esclusione di un'aggravante, è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, con conseguente onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere di annullarlo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero di provvedere a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. nel diverso caso in cui ravvisi l'urgenza anche di una soltanto delle esigenze cautelari riscontrate. Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.

Cass. civ. n. 6771/2025

Integra il delitto di estorsione, e non quello di tentata estorsione, il rilascio sotto minaccia, da parte della persona offesa, di una scrittura privata in cui la stessa si riconosce debitrice di una somma invero non dovuta, posto che il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce "ex se" l'evento del reato.

Cass. civ. n. 30016/2024

In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.

Cass. civ. n. 21616/2024

In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non è associato.

Cass. civ. n. 19543/2024

In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni.

Cass. civ. n. 18883/2024

Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).

Cass. civ. n. 15429/2024

In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.

Cass. civ. n. 11123/2024

Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali.

Cass. civ. n. 9912/2024

L'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l'attenuante in oggetto, ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).

Cass. civ. n. 9820/2024

L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne).

Cass. civ. n. 7097/2024

Integra il delitto di estorsione l'imposizione mediante minaccia della sottoscrizione di cambiali in valuta non più in corso legale (lire), posto che, pur non valendo come titoli di credito, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con modif. dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, i titoli cambiari possono, in tal caso, essere azionati in giudizio come atti ricognitivi del debito, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del debitore, in ciò essendo ravvisabile il profitto della condotta estorsiva per il creditore.

Cass. civ. n. 6591/2024

Non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.

Cass. civ. n. 49651/2023

In tema di tentata estorsione in danno di congiunti, la procedibilità a querela prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui le condotte minacciose siano attuate mediante violenza sulle cose. (Fattispecie in cui l'imputato aveva danneggiato l'autovettura della sorella non convivente).

Cass. civ. n. 49478/2023

In tema di estorsione, la minaccia finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto, rivolta a una pluralità di persone, integra, laddove l'intento non sia conseguito, una pluralità di delitti tentati, unificabili sotto il vincolo della continuazione, rispetto ai quali l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. deve essere valutata con riguardo al danno patrimoniale cagionato o avuto di mira dall'agente per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva minacciato con un coltello gli occupanti di un vagone della metropolitana al fine di ottenere "qualche spicciolo").

Cass. civ. n. 46796/2023

In tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, poiché univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie di tentata estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione della necessità di rivalutare l'univocità della condotta posta in essere dall'agente, sul rilievo che il predetto, professionista incaricato dall'associazione mafiosa ai fini di formulare la richiesta estorsiva, si era limitato a verificare che l'appalto non era stato aggiudicato alla società di titolarità della vittima).

Cass. civ. n. 22614/2023

Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.

Cass. civ. n. 6223/2023

Concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva pianificato con altri più condotte estorsive, è stato ritenuto responsabile anche dei reati di detenzione e porto dell'arma materialmente utilizzata dai correi per eseguire le programmate intimidazioni).

Cass. civ. n. 4365/2023

Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di norma riguardante la determinazione della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non è previsto che la sanzione comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità ai sensi dell'art. 311 cod. pen.)

Cass. civ. n. 2331/2023

L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.

Cass. civ. n. 1525/2023

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.l cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).

Cass. civ. n. 14160/2018

Il creditore che costringa, con minaccia, il proprio debitore a vendere l'immobile in cui abita per soddisfarsi del proprio credito sul ricavato della vendita, commette il reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto ricorre al giudice al fine di ottenere direttamente la vendita coattiva del bene del debitore insolvente.

Cass. civ. n. 6824/2017

Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione alla stregua di concorso in estorsione della condotta dell'imputato, il quale, su sollecitazione della vittima di un furto, aveva prontamente individuato gli autori del fatto, mettendoli in contatto con la stessa, ed aveva poi provveduto alla fissazione e comunicazione a quest'ultima del prezzo del riscatto, nonché alla predisposizione di studiate modalità di rinvenimento del bene in modo che apparisse casuale).

Cass. civ. n. 4936/2017

Integra la condotta del delitto di estorsione la richiesta, rivolta da uno dei partecipanti ad un'asta giudiziaria ad un altro concorrente, di una somma di denaro come compenso per l'astensione dalla partecipazione, in quanto la prospettazione dell'esercizio del diritto di prendere parte alla gara, siccome finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto, assume connotazioni minacciose.

Cass. civ. n. 3934/2017

In tema di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si configura il solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto.

Cass. civ. n. 11107/2017

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

Cass. civ. n. 33712/2017

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che assumesse le indicate caratteristiche l'avvenuto invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un'arma e dei proiettili, trattandosi di una metodologia tipica di azioni poste in essere da aderenti a consorterie di tipo mafioso).

Cass. civ. n. 44853/2017

Si configura il delitto di estorsione nella forma consumata, e non tentata, anche nel caso in cui a seguito della condotta costruttiva, la persona offesa rilasci un assegno privo di provvista ovvero emesso per un conto corrente estinto, atteso che, con la consegna, si realizzano sia l'ingiusto profitto per il prenditore, consistente nel trasferimento del diritto di ottenere il pagamento della somma rappresentata nel documento, sia il simmetrico danno per l'emittente, consistente nel divenire parte di un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale in forza del quale, per effetto dell'incorporazione del credito nel titolo, l'adempimento è dovuto dietro semplice presentazione dello stesso all'incasso.

Cass. civ. n. 32/2017

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del riesame di annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura custodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7 D.L. n. 152 del 1997, cit., per aver svalutato l'indicazione logistica contenuta nella frase: "Vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare qualcosa", indirizzata dall'indagato alla persona offesa, titolare di un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota 'ndrina).

Cass. civ. n. 37896/2017

Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana.

Cass. civ. n. 36115/2017

Risponde di concorso nel reato di estorsione e non di favoreggiamento personale colui che sia stato incaricato soltanto della riscossione delle somme dalla vittima, in quanto tale condotta non costituisce un "post factum" rispetto alla commissione del reato ma influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo a conseguimento della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a temine la condotta delittuosa.

Cass. civ. n. 26235/2017

È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, di una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi.

Cass. civ. n. 51013/2016

In tema di estorsione, si ha consumazione, e non mero tentativo allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto.

Cass. civ. n. 53610/2016

Ai fini della distinzione tra estorsione e truffa per incusso timore di un pericolo immaginario, assume fondamentale rilievo il fatto che il male ingiusto sia percepito dalla vittima come direttamente o indirettamente proveniente dal reo, a fronte di un eventuale rifiuto della pretesa da quest'ultimo avanzata, ovvero venga percepito come proveniente da terzi, ravvisandosi nella prima di dette ipotesi l'estorsione e nella seconda la truffa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse stata affermata la sussistenza dell'estorsione in un caso in cui l'imputato, spacciandosi falsamente come agente di polizia, aveva indotto la vittima a versargli danaro onde evitare di dover pagare delle multe).

Cass. civ. n. 32/2016

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del riesame di annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura custodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7 D.L. n. 152 del 1997, cit., per aver svalutato l'indicazione logistica contenuta nella frase: "Vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare qualcosa", indirizzata dall'indagato alla persona offesa, titolare di un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota 'ndrina).

Cass. civ. n. 10877/1987

Ai fini della consumazione del reato di estorsione, non è necessario che il profitto sia stato materialmente realizzato, essendo sufficiente la mera disponibilità del bene acquisito attraverso la violenza o la minaccia.

Cass. civ. n. 10150/1987

La richiesta di danaro giustificata dalla necessità di soddisfare le sia pur modeste esigenze di persone detenute integra gli estremi del delitto di estorsione, anche se formulata in termini di estrema cortesia, quando l'invito a pagare serve ad incutere nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili (implicitamente per le allusioni generiche a danni futuri, attraverso l'ostentazione simbolica di mezzi idonei a recare nocumento, ed esplicitamente per l'uso di intimidazione violenta contemporaneamente effettuata da persona apparentemente ignota).

Cass. civ. n. 10082/1987

La circostanza aggravante del numero delle persone nel reato di estorsione è configurabile anche nell'ipotesi in cui la violenza o minaccia sia esercitata in forma mediata, a mezzo di lettera, telefono o nuncius, quando il soggetto passivo abbia avuto la netta e sicura sensazione della provenienza dell'azione costrittiva da parte di più persone. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante, poiché le parti lese ebbero, per le modalità dei crimini e per l'alternanza di varie persone al telefono, la precisa percezione di essere vittime di una banda di estorsori).

Cass. civ. n. 1207/1987

Nell'ipotesi in cui il responsabile del delitto di usura ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento degli interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di ragion fattasi, poiché l'agente è consapevole di esercitare la minaccia stessa per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa contra ius, egli non può avere infatti la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli è negata in considerazione dell'illiceità della pretesa.

Cass. civ. n. 13333/1986

Allorché il ladro solleciti il derubato al versamento di una somma per farlo rientrare in possesso del bene sottrattogli, è sempre configurabile il delitto di estorsione, in quanto la costrizione è determinata dalla minaccia implicita e contestuale alla stessa richiesta di pagamento, essendo il derubato consapevole del fatto che l'omesso versamento si tradurrebbe immediatamente nella perdita definitiva del bene.

Cass. civ. n. 13329/1986

Si configura il delitto di estorsione nella ipotesi in cui l'imputato, essendo a conoscenza del furto di una cosa, usi di questa conoscenza come mezzo di pressione morale sull'animo del derubato, richiedendogli l'esborso di una somma di danaro per farlo rientrare in possesso della res furtiva. (Fattispecie in ipotesi di tentativo).

Cass. civ. n. 11069/1986

Il delitto di estorsione è configurabile anche in un comportamento apparentemente corretto ma implicitamente portatore di minacce, anche indeterminate, così da far sorgere nella persona offesa la preoccupazione di un ineludibile pregiudizio. (Nella specie, la corte ha ritenuto integrare il delitto di estorsione la richiesta di denaro fatta sotto forma di colletta presso i commercianti di un rione, ed a beneficio degli ex detenuti).

Cass. civ. n. 7380/1986

La minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione può assumere forme ben diverse, come quella della prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denunzia penale, che si rivela ingiusta quando la utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l'agente sia consapevole.

Cass. civ. n. 3824/1986

Per configurarsi il reato di estorsione è sufficiente che la minaccia, che è elemento costitutivo, sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volontà ed a nulla rileva che il soggetto passivo in effetti non si sia intimidito né rileva la misura dell'intensità del proposito dell'agente riguardo alla realizzazione del male minacciato.

Cass. civ. n. 3651/1986

Nel delitto di estorsione e in quello di rapina il dolo deve essere escluso e il fatto può essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole, se pure eventualmente errata, della legittimità della propria pretesa. In tal caso, la possibilità del ricorso al giudice, ai fini della minore ipotesi delittuosa prevista dall'art. 393 c.p., deve esistere obiettivamente, in base all'ordinamento giuridico, e non può essere valutata solo con riguardo all'operazione soggettiva dell'agente; né rileva l'eventuale errore in cui quest'ultimo sia incorso trattandosi di errore avente ad oggetto una norma extrapenale che costituisce il presupposto del precetto penale — in esso inserendosi e completandolo — e che, quindi, non può valere come scusante.

Cass. civ. n. 9513/1985

Ad integrare la minaccia finalizzata all'estorsione è sufficiente quella implicita di non poter ottenere la restituzione del maltolto.

Cass. civ. n. 8731/1984

Il delitto di estorsione è configurabile sia quando si minaccia una denunzia, una querela o una citazione, diretta più che al riconoscimento di un diritto, alla realizzazione di un profitto ingiusto, sia quando la violenza o la minaccia — perfino indiretta e mediata — si prospettano, come fine ultimo, di paralizzare la legittima tutela di diritti e di interessi altrui per trarre, dalla inazione o dalla rinunzia, frutto della coartazione, proprio quel profitto che una tempestiva azione giudiziaria avrebbe potuto impedire.

Cass. civ. n. 3232/1984

In tema di delitto di estorsione sussistono gli estremi dell'idoneità della minaccia tutte le volte che, nell'apprezzamento dell'intera fattispecie e con riguardo alla volontà sopraffattrice dell'agente e alle particolari condizioni della vittima (carattere non coraggioso e già intimidito da recenti fatti di violenza), quest'ultima, di fronte alle ingiuste richieste del primo, venga a trovarsi nella condizione di doverne subire la volontà per evitare il paventato verificarsi di un più grave pregiudizio.

Cass. civ. n. 2480/1984

Il reato di estorsione è caratterizzato, quanto all'elemento psicologico, dalla consapevolezza di usare la violenza, fisica o morale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che si sa ingiusto, con necessaria estensione del dolo alla ingiustizia del profitto, che costituisce uno degli elementi materiali del reato.

Cass. civ. n. 2476/1984

Ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se l'esercizio del diritto è finalizzato a conseguire un profitto non dovuto. Tuttavia, la semplice strumentalizzazione dell'esercizio di un diritto, ove si esprima in termini contrattuali, in un rapporto paritario di libere determinazioni, pur diretta, per ipotesi, alla realizzazione di un notevole profitto, non rende questo ingiusto in senso tecnico, in quanto esso è rappresentativo di una prestazione nell'incontro sinallagmatico delle volontà. (Nella fattispecie, in sede di transazione di controversie pendenti tra locatore e locatario, quest'ultimo aveva richiesto la somma di lire 700.000 in corrispettivo di spese effettuate e dell'immediato rilascio dell'immobile. La S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per tentata estorsione).

Cass. civ. n. 2964/1982

L'aggravante delle più persone, di cui all'art. 629 ultima parte c.p., non si identifica in un qualsiasi concorso di più persone, la cui partecipazione al reato può svolgersi in tempi e luoghi diversi ed anche mediante concorso soltanto morale, bensì nella presenza simultanea di più correi al momento e sul luogo del delitto.

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