Cass. pen. n. 21977 del 8 maggio 2017

Testo massima n. 1


Tra i delitti di cui all'artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest'ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall'agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall'opera di suggestione o di induzione e nell'estorsione, invece, dall'uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilità dell'uno o dell'altro titolo di reato.

Testo massima n. 2


Le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto con ritardo mentale rilevante, vittima del reato di circonvenzione di incapace).

Testo massima n. 3


Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione.

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