14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 51734 del 14 novembre 2017
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione – inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali – assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l’incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all’art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. [ Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l’androne di un palazzo ].
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