Cass. civ. n. 4747 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Giudizio di appello - Contestazione di fatti rilevanti - Preclusione - Limiti - Violazione della preclusione - Deduzione in sede di legittimità - Condizioni.


Nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27907 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE