Cass. civ. n. 5801 del 28 giugno 1997

Testo massima n. 1


Poiché l'espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, c.c.); dall'altro, la prova della mancanza di causa dell'assunzione dell'obbligo, incombe sull'espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi.

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