Cass. civ. n. 3665 del 10 febbraio 2017

Testo massima n. 1


Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, previo invito alle parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non ricorrendo, in mancanza della rimessione in decisione della causa, un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza.

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