Art. 42 – Codice di procedura civile – Regolamento necessario di competenza

L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 25245/2025

L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.

Cass. civ. n. 13483/2025

La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).

Cass. civ. n. 12258/2025

Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).

Cass. civ. n. 10151/2025

In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).

Cass. civ. n. 3549/2025

L'ordinanza che dichiara la litispendenza, in quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che, se erroneamente proposto, può essere oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora ne soddisfi i requisiti di forma e di sostanza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c.).

Cass. civ. n. 25286/2024

La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.

Cass. civ. n. 25181/2024

In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.

Cass. civ. n. 25176/2024

Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile.

Cass. civ. n. 23253/2024

La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese.

Cass. civ. n. 6121/2024

Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Cass. civ. n. 3134/2024

La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.

Cass. civ. n. 2424/2024

Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.

Cass. civ. n. 32996/2023

In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. (Affermando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva sospeso il giudizio di pagamento di somme, proposto dal preteso erede testamentario nei confronti di un istituto di credito, in quanto ritenuto pregiudizialmente necessario definire il giudizio sulla validità del testamento, ancorché in quest'ultimo procedimento non fosse presente la banca convenuta nell'altro giudizio).

Cass. civ. n. 26277/2023

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche.

Cass. civ. n. 18898/2023

La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.

Cass. civ. n. 14124/2023

Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione.

Cass. civ. n. 14091/2023

È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..

Cass. civ. n. 11711/2023

L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.

Cass. civ. n. 6231/2023

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.

Cass. civ. n. 4667/2023

In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).

Cass. civ. n. 341/2023

Nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull'altra, la decisione, benché unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni autonome e distinte e, pertanto, nella parte in cui statuisce in ordine alla competenza, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa, ex art. 42, c. p. c., può essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la stessa proposto.

Cass. civ. n. 16089/2018

La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria; essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 15347/2017

La sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e che rechi anche una statuizione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere impugnata con il regolamento (necessario) di competenza, quale mezzo necessario per discutere anche su detta statuizione, che, invece, è suscettibile di autonoma impugnazione, proposta nei modi ordinari, quando la parte soccombente sulla competenza, ed a carico della quale sia stata pronunciata condanna ai sensi della detta norma, intenda censurare soltanto quest’ultimo capo.

Cass. civ. n. 17025/2017

Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 22446/2017

In sede di regolamento di competenza proposto contro un'ordinanza di sospensione del giudizio adottata dal giudice di merito, la Corte di Cassazione, qualora annulli tale ordinanza e rilevi che il nesso fra il giudizio sospeso e quello in ragione del quale è stata disposta la sospensione si connota come relazione di identità, deve d'ufficio, dopo avere annullato l'ordinanza, rilevare la litispendenza e, quindi, disporre, ai sensi dell'art. 49 c. p.c., la cancellazione dal ruolo, a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., del giudizio di merito in cui è stata pronunciata l’ordinanza.

Cass. civ. n. 6330/2017

Il regolamento di competenza d’ufficio, proposto dalla corte d’appello in sede di impugnazione, è inammissibile, perché l’istituto ha la funzione di dirimere un conflitto negativo di competenza insorto tra due giudici di primo grado e non può essere utilizzato quando, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado, il secondo giudice, dichiarato competente, si sia ritenuto effettivamente tale.

Cass. civ. n. 3665/2017

Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, previo invito alle parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non ricorrendo, in mancanza della rimessione in decisione della causa, un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza.

Cass. civ. n. 7191/2014

È inammissibile il regolamento di competenza promosso contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, si sia limitato a delibare la questione di competenza sollevata dall'opponente, disponendo la prosecuzione del giudizio, atteso che, anche successivamente alla modifica degli artt. 42 e 279, comma primo, cod. proc. civ. operata con l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis"), è necessario che il giudice abbia adottato - sia pure con la forma dell'ordinanza, da emettersi a seguito della rimessione della causa in decisione - un provvedimento di carattere decisorio.

Cass. civ. n. 10909/1994

È ammissibile l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, nel decidere un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto unitamente alla domanda di merito, respinga l'eccezione di incompetenza proposta dal resistente, atteso che detta pronuncia, per la parte che riguarda la competenza, lungi dal presentare natura strumentale e cautelare, ha il contenuto e la sostanza di una sentenza.

Cass. civ. n. 1187/1994

Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, adito con istanza di sequestro conservativo, rilevi la pendenza di causa nel merito davanti allo stesso tribunale, e rimetta gli atti al giudice istruttore di essa, ai sensi dell'art. 673 secondo comma c.p.c., non ha natura sostanziale di sentenza sulla competenza, e, quindi, non è impugnabile con istanza di regolamento, atteso che non inerisce alla ripartizione della funzione giurisdizionale fra uffici giudiziari distinti, secondo criteri di materia, valore o territorio, ma attiene alla suddivisione di compiti fra componenti del medesimo ufficio.

Cass. civ. n. 822/1994

L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare, sia prima dell'inizio del giudizio di merito, sia nella pendenza di esso, con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza, o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito, o lo accoglie in tutto o in parte, non è soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza – esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se non abbiano forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata – essendo la stessa passibile unicamente di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (introdotto dall'art. 74 della L. 26 novembre 1990, n. 353, il quale, ai sensi dell'art. 50 della L. 21 novembre 1991, n. 374, è entrato in vigore l'1 gennaio 1993, non essendo stato ricompreso nella previsione di cui all'art. 2, comma 5, della L. 4 dicembre 1992, n. 477 e successive modificazioni). Il provvedimento cautelare, infatti, che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato da altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio (anche nel medesimo grado).

Cass. civ. n. 524/1993

Affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può ritenersi che contenga una implicita statuizione al riguardo il provvedimento ordinatorio (nella specie, di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo), che è retrattabile ed è comunque inidoneo a pregiudicare la decisione finale.

Cass. civ. n. 7290/1993

Il provvedimento relativo al rilascio dell'immobile locato, ex art. 665 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento provvisorio che non decide alcun punto della controversia, né contiene, per sua natura o funzione, una pronunzia implicita sulla competenza, salva l'ipotesi in cui il rapporto dedotto in giudizio sia devoluto alla cognizione di un giudice speciale o specializzato.

Cass. civ. n. 19/1991

È ammissibile il regolamento di competenza nei confronti di un provvedimento con cui il pretore, adito ex art. 700 c.p.c., affermi la propria competenza per territorio, dando disposizioni per l'ulteriore trattazione della causa, attesa l'autonomia del procedimento ai sensi del citato art. 700 rispetto al successivo giudizio di merito, che deve essere iniziato con distinto atto introduttivo.

Cass. civ. n. 2084/1991

L'istanza per regolamento di competenza può esperirsi per ottenere che la Corte di cassazione dichiari la competenza di un giudice diverso da quello indicato nel provvedimento impugnato, ma non già per fare accertare dalla corte medesima che la competenza del giudice indicato deve essere dichiarata per una ragione diversa da quella ritenuta.

Cass. civ. n. 4573/1991

In tema di denunzia di nuova opera l'ordinanza con la quale il pretore chiude la fase cautelare ha valore di sentenza per quanto concerne la statuizione sulla competenza in relazione alla successiva fase di merito ed è pertanto impugnabile con istanza di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1359/1990

La sentenza del giudice di secondo grado, la quale abbia rigettato, anziché dichiararlo inammissibile, l'appello contro la sentenza di primo grado proposto esclusivamente per motivi relativi alla competenza, è impugnabile con regolamento (necessario) di competenza, dovendo assegnarsi rilievo, ai fini dell'ammissibiità di tale istanza, non all'error in procedendo del giudice di appello ma al contenuto della sentenza emessa dal medesimo.

Cass. civ. n. 2997/1990

La determinazione del giudice, adito con la domanda principale, di non separare da questa la domanda riconvenzionale di competenza di un giudice superiore e di rimettere a questo la decisione dell'intero processo non comporta la decisione d'una questione di competenza, ma contiene una valutazione discrezionale sul miglior modo di tutelare le contrapposte esigenze dell'unico processo e della rapidità delle decisioni, sicché la relativa pronunzia, avendo carattere ordinatorio, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 5825/1990

Il regolamento di competenza è rivolto ad impugnare una pronuncia, anche implicita, sulla competenza, non essendo ammissibile il regolamento preventivo di competenza. Tale mezzo di impugnazione presuppone, pertanto, che si sia esaurita la funzione del giudice, con la conseguenza che non è ammissibile avverso l'ordinanza con la quale il pretore, adito in sede di denuncia di nuova opera, dispone procedersi all'ispezione dei luoghi, giacché detto provvedimento non ha natura di una statuizione sulla competenza, stante la possibilità per il pretore di declinarla, o anche di affermarla, nell'ulteriore corso del processo innanzi a lui.

Cass. civ. n. 7968/1990

Le pronuncie sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado, e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, c.p.c.

Cass. civ. n. 8399/1990

La sentenza con cui il giudice dichiara l'improponibilità della domanda per essere stata la controversia deferita in forza di clausola compromissoria ad arbitrato irrituale, è una pronuncia di merito, non sulla competenza, come tale non impugnabile con il regolamento di competenza. Tuttavia la proposizione del regolamento non osta alla sua conversione nel ricorso ordinario per cassazione, nel concorso di tutti i requisiti di detta impugnazione, sempreché il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre esclusivamente l'istanza di regolamento, con espressa esclusione del ricorso ordinario.

Cass. civ. n. 6900/1988

Il provvedimento reso dal giudice istruttore (o dal presidente del tribunale, in sostituzione dell'istruttore), ai sensi dell'art. 701 c.p.c., sull'istanza di misure cautelari ed urgenti avanzata dopo l'instaurazione della causa di merito, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza, in ordine a tale causa ancorché affronti la relativa questione, e, quindi, non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, in considerazione della sua provenienza da un organo istituzionalmente privo di potestà decisoria sulla suddetta questione, la cui definizione resta affidata in via esclusiva al collegio.

Cass. civ. n. 3971/1986

Con riguardo a procedimento disciplinato dal rito del lavoro, il provvedimento con cui il pretore, ancorché sia sorto contrasto tra le parti in ordine alla sua competenza, ammetta la prova richiesta da una di esse e, fissando la data per il relativo espletamento, si riservi esplicitamente ogni altra decisione, non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, in quanto la pronunciata riserva — quantunque inosservante del disposto dell'art. 420, quarto comma c.p.c., che non consente il differimento della decisione sulla competenza — ne esclude anche una implicita decisione.

Cass. civ. n. 50/1986

Il regolamento di competenza, costituendo un mezzo di impugnazione, mentre presuppone l'interesse ad agire, che si identifica con la soccombenza statuita con la decisione, con cui il giudice si è pronunciato, esplicitamente od implicitamente, sulla competenza, non può essere proposto in via preventiva. Pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza che sia proposto dalla parte, la cui domanda sia stata accolta dal giudice adito, al fine di ottenere la conferma della competenza di tale giudice, ancorché la decisione dello stesso sia stata impugnata con appello della controparte pure in ordine alla relativa competenza.

Cass. civ. n. 711/1986

Qualora sia stato proposto, con unico atto, sia il ricorso per il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sia il ricorso per l'instaurazione del connesso giudizio di merito, il provvedimento d'urgenza deve ritenersi emesso in pendenza della causa di merito con la conseguenza che tale provvedimento, ancorché contenga un'espressa pronuncia sulla competenza, non è impugnabile col regolamento non essendo idoneo ad assumere il contenuto sostanziale di sentenza, che è proprio del provvedimento che definisce il giudizio di merito.

Cass. civ. n. 1145/1984

La sentenza d'appello che abbia pronunciato esclusivamente sulla competenza non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, ma soltanto con regolamento di competenza, a nulla rilevando il contenuto delle censure mosse e salva la convertibilità del primo nel secondo ove risulti rispettato il termine fissato dall'art. 47, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 4792/1984

La pronuncia sulla litispendenza, benché non inerisca alla competenza stricto sensu, è a questa equiparata agli effetti del regolamento necessario di competenza per esplicita previsione dell'art. 42 c.p.c., in quanto la ritenuta pendenza di una controversia identica conduce alla sottrazione della cognizione del procedimento instaurato al giudice adito, sia pure per considerazioni diverse dalla violazione dei criteri di riparazione della giurisdizione tra i giudici ordinari, ma con conseguenze simili in ordine al tipo di pronunzia cui la questione può dar luogo ed alla connessa esigenza di provvedere tempestivamente alla individuazione del giudice destinato a conoscere della causa.

Cass. civ. n. 6069/1984

Qualora il pretore, adito a norma dell'art. 700 c.p.c., oltre ad adottare provvedimenti cautelari e provvisori, definisca la questione di competenza, la relativa pronuncia, indipendentemente dalla forma, assume natura sostanziale di sentenza sulla competenza, ed è impugnabile con il regolamento necessario di cui all'art. 42 c.p.c., ove manchi una decisione anche di merito (non ravvisabile nei suddetti provvedimenti, stante il loro carattere meramente strumentale). In difetto di detta impugnazione, pertanto, quella pronuncia acquista autorità di giudicato, precludendo ogni ulteriore contestazione in ordine alla competenza.

Cass. civ. n. 3123/1982

Il regolamento di competenza presuppone che una questione di competenza sia stata definita, anche implicitamente, con provvedimento avente natura e requisiti di sentenza, onde non ne è ammessa la proposizione in via preventiva, quale si configura quando, in presenza di un provvedimento non contenente alcuna decisione sulla competenza, il ricorrente richieda la dichiarazione di competenza del giudice a quo e, quindi, una pronuncia di conferma sulla competenza, escludente l'eventualità di un conflitto reale di competenza.

Cass. civ. n. 4726/1982

Nel giudizio di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore la sentenza, con la quale l'adito tribunale, nella parte dispositiva, sospenda il processo fino alla decisione della causa pregiudiziale concernente l'adeguamento del canone, e dichiari, nella parte motiva dello stesso provvedimento, quest'ultima causa devoluta alla competenza del pretore ai sensi dell'art. 45 della L. 27 luglio 1978, n. 392, va considerata, dovendo il dispositivo integrarsi con la motivazione, come declinatoria di competenza in ordine alla domanda di determinazione del canone. Pertanto, ove rispetto a tale domanda il pretore (giudice ad quem) si ritenga invece incompetente a favore del detto giudice a quo, omettendo peraltro di denunciare ex art. 45 c.p.c. il conflitto negativo, la relativa pronuncia è impugnabile con regolamento di competenza anche dalla parte che inizialmente abbia adito il tribunale, e nonostante la sua difforme posizione nel giudizio pretorile.

Cass. civ. n. 4777/1982

È inammissibile il regolamento di competenza avverso la declaratoria d'improcedibilità della domanda di determinazione del canone di locazione, emessa ai sensi degli artt. 43 e 44 (sull'equo canone) per il mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione, non contenendo siffatta declaratoria nessuna pronuncia, sia pure implicita, sulla competenza, il cui accertamento si colloca in un momento successivo rispetto all'esame della procedibilità della domanda ex artt. 43 e 44 citati.

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