Art. 42 – Codice di procedura civile – Regolamento necessario di competenza

L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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