Art. 42 – Codice di procedura civile – Regolamento necessario di competenza
L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 999/2025
In tema di espropriazione parziale di un bene unitario, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, anche ove si tratti di provvedimenti di acquisizione sanante, deve comprendere, in applicazione del generale principio desumibile dall'art. 33 del medesimo d.P.R., la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla pubblica amministrazione.
Cass. civ. n. 689/2025
Natura - Conseguenze - Sussistenza requisiti soggettivi in capo al funzionario sottoscrittore - Presunzione. La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva.
Cass. civ. n. 35789/2024
Non si estende alla confisca per equivalente il criterio di temperamento della "ragionevolezza temporale" fra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita, richiesto ai fini della confisca di prevenzione e di quella per sproporzione, in quanto, a differenza di queste due ultime forme di ablazione, la confisca per equivalente, quale sanzione di entità commisurata al vantaggio illecito ritratto, consegue all'accertamento della colpevolezza dell'autore in ordine ad uno specifico fatto delittuoso.
Cass. civ. n. 35016/2024
In tema di competenza per materia determinata da connessione, l'individuazione del giudice competente deve avvenire avuto riguardo alla regiudicanda all'esito dell'udienza preliminare, alla stregua degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio, atteso che, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in detta fase si determina l'effetto stabilizzante della competenza, insensibile alle successive vicende processuali. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale principio assicura l'immutabilità del giudice anche ai fini della ragionevole durata del processo, precisando che la connessione per materia di cui all'art. 15 cod. proc. pen. costituisce criterio di attribuzione originario della competenza che, in deroga a quanto previsto dall'art. 596 cod. proc. pen., determina l'attribuzione alla Corte di assise dei reati non rientranti nel catalogo di cui all'art. 5 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 33086/2024
La sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.
Cass. civ. n. 30589/2024
La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420 bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 30440/2024
È abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di economia e di ragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullità prima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa).
Cass. civ. n. 29529/2024
Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine.
Cass. civ. n. 29371/2024
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 29117/2024
In tema di reati edilizi, il principio di proporzionalità, enunciato dalla giurisprudenza convenzionale, cui deve conformarsi l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, postula la valutazione della sola interrelazione esistente tra l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio e la tutela del diritto di proprietà e delle relative forme di godimento dell'autore del reato o del proprietario dell'immobile e del suo stretto nucleo familiare, non potendosi riconoscere rilievo alcuno all'interesse abitativo di terzi estranei, detentori, a qualsiasi altro titolo, del manufatto abusivo altrui, che, eventualmente, potranno ottenere altre forme di soddisfacimento mediante misure di assistenza sociale o la locazione di immobili leciti.
Cass. civ. n. 28912/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).
Cass. civ. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. civ. n. 25707/2024
In tema di liquidazione dell'indennità per acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il valore venale del bene va determinato senza considerare quello dell'opera pubblica realizzata dalla P.A., ma tenendo conto della destinazione urbanistica al momento dell'acquisizione, dell'area oggetto del procedimento ablatorio, poiché essa connota le attuali caratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, del bene stesso. dalla premessa deriva la illegittimità della determinazione basata sul criterio del cd. costo di trasformazione, che, pur epurata la stima dal valore dell'opera pubblica realizzata, consideri le caratteristiche di una sottozona diversa da quella propria del bene al momento dell'acquisizione (recante un indice di edificabilità inferiore a quello effettivo), attribuendo così allo stesso un valore diverso da quello venale effettivo.
Cass. civ. n. 25286/2024
La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.
Cass. civ. n. 25203/2024
In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 in favore del fittavolo, del mezzadro e compartecipante, costretti ad abbandonare il fondo da loro direttamente coltivato, non spetta a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma (nella specie, coloro che detengono il fondo in base ad un rapporto derivato da quello di affitto agrario intercorrente tra proprietario ed un diverso soggetto), poiché l'impiego di risorse pubbliche, nell'ottica di un bilanciamento dei valori in gioco, impone una lettura restrittiva della norma, al fine di evitare una dilatazione oltre misura dell'impegno finanziario richiesto.
Cass. civ. n. 25181/2024
In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 25176/2024
Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile.
Cass. civ. n. 25027/2024
In materia di espropriazione, la dichiarazione di pubblica utilità, prorogata anche reiteratamente prima della scadenza del termine, conserva la sua efficacia ed è valido il decreto di esproprio, se emesso prima dell'ultima scadenza, con conseguente legittimità dell'attività manipolativa del bene del privato, compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo, né in astratto né in concreto.
Cass. civ. n. 24729/2024
In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).
Cass. civ. n. 24577/2024
In tema di divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett. d-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d. l. n. 130 del 2020, conv. con modif. con l. n. 173 del 2020, ratione temporis applicabile, il giudice è tenuto a verificare, ove dedotte, l'effettiva ricorrenza di tali condizioni, al momento dell'emissione del decreto di espulsione, e se le stesse siano tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza, senza che assumano rilievo profili legati alla suitas ovvero alla imputabilità di precedenti condotte di reato, per le quali lo stesso straniero sia stato condannato.
Cass. civ. n. 24556/2024
In tema di misure di prevenzione, le spese afferenti ai compensi erogati per l'attività di coadiutore, in quanto funzionali al corretto esercizio del "munus publicum" ricoperto dall'amministratore giudiziario, devono essere poste a carico dell'Erario, mentre quelle relative all'onorario dei collaboratori del predetto, deputati a svolgere prestazioni necessarie per la conservazione e la redditività dei beni sequestrati, debbono gravare sui costi di gestione, sicché non sono suscettibili di rimborso in caso di successivo dissequestro e, allorché anticipate dallo Stato, determinano, per quest'ultimo, un diritto al loro recupero.
Cass. civ. n. 23639/2024
Il provvedimento emesso a norma dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev'essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.
Cass. civ. n. 23253/2024
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese.
Cass. civ. n. 23157/2024
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
Cass. civ. n. 22907/2024
Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.
Cass. civ. n. 22551/2024
La sentenza di non luogo a procedere per incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al procedimento è soggetta soltanto ai mezzi di impugnazione previsti dall'art. 428 cod. proc. pen., e non è anche ricorribile in cassazione "per saltum", essendo tale facoltà riconosciuta dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente nei confronti della sentenza che definisce, nel merito, il giudizio di cognizione di primo grado o di altre tipologie di decisioni espressamente previste.
Cass. civ. n. 21972/2024
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.
Cass. civ. n. 21860/2024
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429, cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.
Cass. civ. n. 21859/2024
La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).
Cass. civ. n. 21839/2024
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.
Cass. civ. n. 21437/2024
In tema di congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto rientranti fra i datori di lavoro privati, possono detrarre, nella denuncia contributiva, l'importo dell'indennità corrisposta ai dipendenti beneficiari di detto congedo dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.
Cass. civ. n. 20140/2024
In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura "bifronte" della sentenza in esame, recante, sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una "vocatio in iudicium" a udienza predefinita in caso di rintraccio dell'imputato).
Cass. civ. n. 19109/2024
La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.
Cass. civ. n. 18862/2024
In tema di affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, sussiste il legittimo impedimento a comparire dell'imputato nel solo caso in cui la sussistenza di tale obbligo sia comunicata al giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento o se risulti dagli atti, sicché, ove sia resa nota al predetto la mera sottoposizione alla misura, deve ritenersi legittima la conseguente dichiarazione di assenza.
Cass. civ. n. 18837/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 25 e 30 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 42, 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU, nella parte in cui prevedono la possibilità di adozione cumulativa della confisca ordinaria e di prevenzione. (In motivazione la Corte ha evidenziato la differenza tra la confisca ordinaria per equivalente, che è limitata al profitto dello specifico reato commesso, e la confisca di prevenzione, basata sulla sproporzione tra redditi e investimenti e che, pertanto, ha ad oggetto anche beni che non sono correlati allo specifico reato oggetto di verifica nella fase di constatazione della pericolosità).
Cass. civ. n. 18819/2024
L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "perché il fatto non costituisce reato", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave.
Cass. civ. n. 18773/2024
A seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017 , le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.
Cass. civ. n. 17532/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).
Cass. civ. n. 16481/2024
In assenza di un'espressa dichiarazione di conservazione dell'efficacia degli atti a contenuto probatorio contenuta nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione o in quello, ad esso successivo, emesso in sede rinvio a seguito di annullamento, gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi o ricusato devono ritenersi inefficaci.
Cass. civ. n. 16354/2024
Il provvedimento di separazione del processo conseguente ad astensione per taluni soltanto dei capi di imputazione, emesso prima dell'autorizzazione all'astensione da parte del presidente della Corte di appello, è astrattamente abnorme, in quanto idoneo a determinare una stasi del processo oggetto di separazione nel caso in cui la richiesta non sia accolta, sicché la separazione così motivata di alcune posizioni si pone al di fuori dall'ambito applicativo dell'art. 18 cod. proc. pen., dovendosi inquadrare, piuttosto, nel contesto dell'istituto processuale dell'astensione, atteso che costituisce rimedio legittimo, nonché utile per far fronte alla diversità di situazioni decisorie venutesi a creare.
Cass. civ. n. 16318/2024
In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima. (Fattispecie relativa a donna che aveva intenzionalmente versato benzina sul coniuge, poi deceduto per carbonizzazione, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario che, nonostante l'obiettiva inidoneità dell'atto a cagionare da solo l'evento e l'incertezza sulle cause di innesco del fuoco, si basava sulla mera presunzione che l'intento omicidiario fosse rimasto fermo fino al prodursi dell'evento).
Cass. civ. n. 16315/2024
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.
Cass. civ. n. 16131/2024
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).
Cass. civ. n. 16015/2024
In sede di redazione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad indicare in quale categoria dogmatica (analitico, analitico induttivo, analitico presuntivo, sintetico, etc.) deve essere iscritto l'atto impositivo notificato al contribuente, poiché rilevano, ai fini della legittimità dell'accertamento tributario e del rispetto del diritto di difesa, la sua fondatezza e la chiara intelligibilità.
Cass. civ. n. 15865/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.
Cass. civ. n. 15124/2024
In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Cass. civ. n. 14923/2024
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Cass. civ. n. 14077/2024
La buona fede che, nei reati contravvenzionali, esclude l'elemento soggettivo ben può derivare da un fattore positivo correlato a un comportamento dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela dell'interesse formante oggetto della disposizione normativa, idoneo a determinare nel trasgressore uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta tenuta, ma tale principio dev'essere, comunque, valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza di esse che può discendere dal ruolo rivestito dal predetto agente.
Cass. civ. n. 13714/2024
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Cass. civ. n. 12730/2024
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare la condotta di colui che, dopo essere stato dichiarato fallito, intraprenda una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso, in violazione dell'art. 46 legge fall.
Cass. civ. n. 11351/2024
In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo.
Cass. civ. n. 10065/2024
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Cass. civ. n. 9426/2024
In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 8898/2024
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.
Cass. civ. n. 8163/2024
In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante" va determinato alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, essendo questo volto a ripristinare, ma solo con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata.
Cass. civ. n. 8079/2024
In tema di espropriazione, ove il bene sia incluso in un'area di protezione di una riserva naturale o di un piano paesaggistico istituito con legge regionale, nel cui ambito sia consentito solo l'esercizio di attività agricola, non è dovuto alcun indennizzo per la perdita dello ius aedificandi, essendosi in presenza non di un vincolo preordinato all'esproprio o avente analoga natura, ma di un vincolo ambientale imposto per legge, avente carattere ricognitivo e confermativo delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali già possedute dal bene, da ritenersi giustificato alla luce dell'equilibrio costituzionale, che, in attuazione della funzione sociale della proprietà, vede alcune facoltà dominicali recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali di interesse generale, e alla stregua dell'art. 1 del Prot. N. 1 della CEDU, che non esclude il sacrificio dello ius aedificandi per la salvaguardia dei predetti interessi.
Cass. civ. n. 8016/2024
Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova.
Cass. civ. n. 7289/2024
Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato, per fini diversi da quelli esclusivamente personali, è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustifichino l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).
Cass. civ. n. 6470/2024
Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.
Cass. civ. n. 6135/2024
Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili.
Cass. civ. n. 6121/2024
Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 5744/2024
In ipotesi di ritardato pagamento di somme di natura risarcitoria ai dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati, a prescindere dalla loro cumulabilità, sugli importi dovuti al netto delle ritenute di legge.
Cass. civ. n. 5721/2024
L'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, ed il suo contenuto non dev'essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso, di cui all'art. 221 c.p.c., dinnanzi al giudice ordinario, bensì, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente nell'atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso.
Cass. civ. n. 5212/2024
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 5196/2024
Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.
Cass. civ. n. 4264/2024
I periodi di congedo non retribuito richiesti ex art. 4 l. n. 53 del 2000 dal figlio convivente di persona con handicap grave possono essere riqualificati come permessi retribuiti ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, se fruiti anteriormente alla pronunzia della Corte cost. n. 19 del 2009, in quanto con detta pronunzia è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 42, comma 5, nella parte in cui non includeva nel novero dei legittimati anche il figlio convivente.
Cass. civ. n. 3785/2024
In tema di formazione dell'attivo fallimentare, le polizze united linked c.d. "pure", svolgendo una funzione esclusivamente finanziaria e speculativa, sono esentate dalla applicazione dei limiti di aggredibilità di cui all'art. 1923 c.c., con la conseguenza che il valore di riscatto di tali polizze può essere acquisito all'attivo fallimentare su iniziativa del curatore.
Cass. civ. n. 3356/2024
emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario - Imputato detenuto - Mancata richiesta di partecipare all’udienza - Obbligo di traduzione - Esclusione. In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenza dell'imputato).
Cass. civ. n. 3145/2024
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Cass. civ. n. 3134/2024
La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.
Cass. civ. n. 3057/2024
In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).
Cass. civ. n. 2438/2024
In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale – parallelamente contestato – va condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività.
Cass. civ. n. 2424/2024
Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.
Cass. civ. n. 2345/2024
In tema di concessioni per servizi di pubblica utilità, va escluso che la scelta del legislatore, attuata con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 453, della l. n. 232 del 2016, tesa a confermare la necessità del pagamento del canone di concessione anche nel corso della proroga del rapporto, presenti profili di incostituzionalità o di contrarietà con i principi eurounitari, in quanto l'ordinamento riconosce alle parti del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas la facoltà di rinegoziarne le condizioni, assicurando in caso di esito negativo della trattativa la possibilità di recedere dal contratto, garantendo altresì al concessionario del servizio gli strumenti per reagire tanto all'inerzia dell'amministrazione nel provvedere all'indizione delle gare, quanto per neutralizzare, sotto forma di risarcimento del danno derivante da tale inerzia, l'eventuale minore redditività o le perdite conseguenti alla mancata attualizzazione delle condizioni del rapporto contrattuale.
Cass. civ. n. 1937/2024
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Cass. civ. n. 1770/2024
In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.
Cass. civ. n. 1283/2024
La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.
Cass. civ. n. 1270/2024
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.
Cass. civ. n. 321/2024
La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di ricusazione, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza camerale.
Cass. civ. n. 159/2024
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis, introdotto dall'art. 34, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, non trova applicazione a procedimenti ablatori avviati in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che, quantunque, a mente del comma 8 del citato art. 34, le disposizioni introdotte si applichino anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non ne fa menzione la disciplina delle occupazioni sine titulo anteriori al 30 settembre 1996 ex art. 55 del T.U., dovendosi tenere conto del fatto che tale norma risponde alla medesima finalità del sostituito art. 43 del T.U., dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, consistente nell'agevolare il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, ma soltanto per i procedimenti ablatori avviati in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo T.U., sicché, essendo il relativo provvedimento emesso, in tali casi, in carenza di potere e potendo, perciò, essere disapplicato, resta esclusa l'improcedibilità della domanda risarcitoria e la contemporanea pendenza dell'opposizione alla stima.
Cass. civ. n. 48/2024
Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale mediante l'eliminazione degli aspetti valutativi e suggestivi rientra nei poteri istruttori del giudice previsti dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità.
Cass. civ. n. 51681/2023
L'assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell'art. 427, comma 1, cod. proc. pen., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell'art. 427, comma 3, cod. proc. pen., difettando "in re ipsa" l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza.
Cass. civ. n. 50426/2023
In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 49935/2023
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.
Cass. civ. n. 49654/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'imputato detenuto che voglia partecipare all'udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente.
Cass. civ. n. 49315/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 46880/2023
In presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa.
Cass. civ. n. 46795/2023
In tema di rescissione del giudicato, l'essere stato il soggetto sottoposto a misura cautelare, durante la cui esecuzione sia evaso - avendo, peraltro, nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio - costituisce indice di effettiva conoscenza del processo tale da legittimare il giudizio in assenza, in mancanza della allegazione di specifici elementi indicativi di uno stato di "incolpevole ignoranza" del processo medesimo, per la cui sussistenza non è sufficiente evocare la mancata notifica dell'atto di "vocatio in iudicium" contenente l'accusa, invero già cristallizzata nel titolo cautelare (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 165, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. s, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 46491/2023
L'omessa allegazione del decreto di citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario, determina una nullità d'ordine generale insanabile, in quanto non consente all'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio in ius". (Nella specie la Corte, stante la mancata partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio d'appello, ha ritenuto inficiato lo svolgimento del processo, in quanto la comunicazione riportava la data di udienza e il numero di ruolo del procedimento, senza alcuna indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonché del giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).
Cass. civ. n. 46173/2023
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).
Cass. civ. n. 43835/2023
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.
Cass. civ. n. 43790/2023
E' affetta da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottata in carenza di potere ed idonea a determinare una situazione di incertezza in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio, l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver disposto il rinnovo della notifica dell'avviso di fissazione di tale udienza, in precedenza omesso, alle persone offese, così rimettendole in termine per la costituzione di parte civile, abbia rigettato, all'udienza preliminare nuovamente fissata, la richiesta delle stesse di restituzione nel temine per la costituzione, non riconoscendo loro la qualifica di parti lese.
Cass. civ. n. 42333/2023
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40797/2023
L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari.
Cass. civ. n. 39205/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un reato di cui è prevista l'abrogazione differita e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell'imputazione, posto che l'abrogazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, elevata con riguardo a una norma al momento vigente e applicabile. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di cui è prevista l'abrogazione a far data dall'01/01/2024, per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197). COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 318 PENDENTE
Cass. civ. n. 37711/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza.
Cass. civ. n. 36190/2023
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131 del 1986, è esente da tassazione la sentenza del T.A.R. recante condanna del Comune all'emanazione di un provvedimento di acquisizione di lotto di terreno ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001, poiché essa non contempla una prestazione in denaro concretamente dovuta, mentre un'eventuale condanna del Comune al pagamento di questa risulta subordinata alla verifica del fatto costitutivo del diritto, rappresentato dal provvedimento di acquisizione del bene immobile.
Cass. civ. n. 35287/2023
Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.
Cass. civ. n. 34713/2023
Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.
Cass. civ. n. 34523/2023
In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.
Cass. civ. n. 34517/2023
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cass. civ. n. 33810/2023
In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.
Cass. civ. n. 32996/2023
In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione del giudizio pregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto di giudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazione del medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale. (Affermando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che aveva sospeso il giudizio di pagamento di somme, proposto dal preteso erede testamentario nei confronti di un istituto di credito, in quanto ritenuto pregiudizialmente necessario definire il giudizio sulla validità del testamento, ancorché in quest'ultimo procedimento non fosse presente la banca convenuta nell'altro giudizio).
Cass. civ. n. 32980/2023
In tema di indennità di buonuscita, la base di calcolo di quella dovuta agli ex dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia va determinata, anche successivamente al 1^ gennaio del 2004, ricomprendendo in essa l'indennità cd. forestale di cui agli artt. 42 della l.r. Sicilia n. 41 del 1985 e 7 della l.r. Sicilia n. 11 del 1985, in quanto emolumento pensionabile corrisposto in maniera fissa e continuativa per tredici mensilità, ricompreso nella clausola di chiusura di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, senza che a conclusioni di segno opposto conduca l'interpretazione dell'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 21 del 2003 che, con rinvio alla legislazione nazionale, si occupa della diversa questione delle modalità di calcolo dell'emolumento.
Cass. civ. n. 32966/2023
In riferimento al delitto di frana colposa di cui all'art. 426 cod. pen., costituisce colpa specifica l'inosservanza delle prescrizioni, dei limiti e delle modalità realizzative legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, sicché non è consentito al destinatario del provvedimento abilitativo sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello effettuato dall'organo pubblico con l'adozione di condotte diverse da quelle prescritte. (Fattispecie relativa alla violazione di regole cautelari cd. rigide, poste a salvaguardia del vincolo idrogeologico).
Cass. civ. n. 31005/2023
Integra il delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ("altro disastro") non solo il macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente e immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale, sempre che produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che il delitto potesse essere integrato anche nel caso di attività di bonifica errata di un sito già inquinato, laddove si verifichi una imponente contaminazione dei parametri ambientali).
Cass. civ. n. 30846/2023
In tema di insinuazione al passivo fallimentare ai sensi dell'ult. comma dell'art. 101 l.fall., la domanda (cd. supertardiva) è inammissibile ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, sia perché abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall'invio della comunicazione di cui all'art. 92 l.fall.; detta conoscenza assume rilievo non solo ai fini della domanda di ammissione di un credito, ma anche in ipotesi di domanda di rivendica, in quanto la dichiarazione di fallimento comporta di default, in forza dell'art. 42 l.fall., l'acquisizione del bene alla massa fallimentare ad opera del curatore, salva eventuale, successiva rinuncia.
Cass. civ. n. 30738/2023
In tema di espropriazione forzata, i soggetti cessionari dei crediti fondiari vantati dal Banco di Napoli S.p.A., nascenti da contratti di mutuo già conclusi alla data dell'1 gennaio 1994 (a cui si applicano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, del d.lgs. n. 385 del 1993, le disposizioni del r.d. n. 646 del 1905), possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996, convertito dalla l. n. 588 del 1996 (norma poi abrogata dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla l. n. 119 del 2016), che, richiamando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di lex specialis rispetto all'art. 42 del r.d. n. 646 del 1905. Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 12
Cass. civ. n. 30499/2023
E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).
Cass. civ. n. 30218/2023
In tema di servizio di trasporto pubblico locale, non può essere accolta la richiesta di integrazione e rivalutazione del corrispettivo chilometrico integrato proposta nei confronti della regione Lazio e dei comuni interessati, in quanto correttamente i contratti di gestione del servizio compiono rinvio al tetto di spesa previsto per il finanziamento del trasporto pubblico urbano previsto da detta regione, rapportato al criterio della spesa storica, costituita dai costi standard utilizzati per l'anno di riferimento, compresa la relativa decurtazione del 25% dei contributi di esercizio fissati dall'ente regionale ex art. 30 della l.r. n. 30 del 1998 e art. 42 della l.r. n. 15 del 1998.
Cass. civ. n. 30165/2023
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
Cass. civ. n. 30145/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Cass. civ. n. 29840/2023
In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 29424/2023
Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, a prescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno, anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio alla sperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hanno natura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualità intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza dei c.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza al fondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da parte della Pubblica Amministrazione, di un quantum di volumetria con funzione indennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero in caso di reiterazione di vincoli espropriativi.
Cass. civ. n. 29339/2023
Il trasferimento di personale a una Provincia di nuova istituzione (nella specie, Fermo) costituisce un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" riconducibile alla disciplina generale dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché ai dipendenti transitati non è dovuta l'indennità di disagio speciale di cui all'accordo sindacale del 26.3.2005, perché - in assenza di specifiche disposizioni della legge istitutiva della Provincia - gli accordi sindacali non possono riconoscere trattamenti economici ulteriori non previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e perché gli artt. 41 e 42 del c.c.n.l. del Comparto Autonomie Locali del 14 settembre 2000 non sono applicabili alla fattispecie, che non integra l'ipotesi di trasferta o di trasferimento.
Cass. civ. n. 28880/2023
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Cass. civ. n. 28160/2023
Il contratto di cessione al Comune di un terreno da destinare a discarica di rifiuti integra un contratto atipico, il cui contenuto dev'essere ricostruito attraverso l'interpretazione della concreta volontà delle parti, anche in relazione alla determinazione della relativa durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo a un contratto che prevedeva l'esecuzione di opere di bonifica da parte del conduttore anche dopo la chiusura della discarica, aveva escluso che sulla previsione convenzionale del termine di durata annuale dovesse prevalere la disciplina imperativa di cui all'art. 42 della l. n. 392 del 1978, alla cui stregua la rinnovazione del contratto, di anno in anno, dopo i primi sei ne avrebbe comportato l'automatica rinnovazione per un ulteriore sessennio).
Cass. civ. n. 27960/2023
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, nel quantificare l'indennità di esproprio non aveva considerato, quale fatto decisivo, che il PIRP comunale aveva svincolato il suolo dalla non edificabilità prevista per le zone F portandolo alla edificabilità prevista per le zone B/1).
Cass. civ. n. 27875/2023
In tema di legittimo impedimento a comparire, sussiste a carico dell'imputato, per ragioni di lealtà processuale e in funzione dell'osservanza dei tempi del giusto processo, l'onere di tempestiva comunicazione della sua concomitante citazione per altro processo dinanzi a diversa autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa ad imputato che aveva formulato istanza di rinvio all'udienza nonostante fosse a conoscenza del concomitante impegno da diversi mesi, in cui la Corte ha precisato che l'onere del predetto tende a prevenire condotte dilatorie e ad evitare disagi a testimoni, parti civili, consulenti e periti, eventualmente anch'essi citati per l'udienza).
Cass. civ. n. 27134/2023
E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).
Cass. civ. n. 26993/2023
L'art. 42 del c.c.n.l. Aiop del 2002-2005, nella parte in cui prevede che "il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile", va interpretato nel senso della non cumulabilità delle assenze per malattia con quelle per infortunio, in quanto le parti collettive - come si evince dal chiaro tenore della complessiva regolamentazione contenuta nel predetto articolo - hanno previsto e disciplinato il comporto con esclusivo riferimento alle assenze per malattia.
Cass. civ. n. 26277/2023
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche.
Cass. civ. n. 25287/2023
La persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento.
Cass. civ. n. 25278/2023
In caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 23566/2023
In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l'ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'espropriato, garantendosi in tal modo l'effettività del relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione.
Cass. civ. n. 22966/2023
Il curatore fallimentare è legittimato a promuovere incidente di esecuzione in funzione della revoca della confisca, onde conseguire la restituzione alla massa attiva delle somme confiscate con cui soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo.
Cass. civ. n. 19336/2023
L'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.
Cass. civ. n. 18898/2023
La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 18445/2023
L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione.
Cass. civ. n. 18199/2023
In tema di riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera di affidamento dei minori, qualora trovi applicazione la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1996 in base all'art. 42 legge n. 218 del 1995, le condizioni sostanziali di riconoscimento delle misure di protezione dei minori disposte dalla giurisdizione straniera risultano fissate dall'art. 23 di detta Convenzione e non dall'art. 64 della legge n. 218 del 1995, mentre il procedimento del riconoscimento innanzi al giudice italiano resta disciplinato, come previsto dall'art. 24 della medesima Convenzione, dalla legge italiana. (Principio affermato in relazione al riconoscimento in Italia dell'efficacia di una sentenza estera, emessa in uno Stato non appartenente all'Unione europea, relativa all'affidamento dei figli minori e pronunciate in un giudizio nel quale la parte convenuta, pur ritualmente costituitasi innanzi al giudice straniero, non aveva in quella sede sollevato alcuna eccezione circa la carenza della competenza giurisdizionale del giudice adito).
Cass. civ. n. 17208/2023
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Cass. civ. n. 15548/2023
In tema di personale dipendente della scuola con la qualifica di ATA, il trasferimento d'ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di un componente r.s.u. presso un istituto ubicato in una sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998 (contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali) può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e della r.s.u. di cui il lavoratore è componente.
Cass. civ. n. 15405/2023
Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta del responsabile civile non determina la sospensione del corso della prescrizione, nel caso in cui la difesa dell'imputato, limitandosi a "nulla opporre", non abbia espressamente acconsentito all'istanza di differimento.
Cass. civ. n. 14779/2023
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le
Cass. civ. n. 14432/2023
Qualora in un atto notarile vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle stesse parti, ma non già registrati, l'imposta di registro dovuta per questi deve qualificarsi come imposta principale e, in rettifica dell'autoliquidazione, l'amministrazione può legittimamente richiederla emettendo un avviso di liquidazione, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti di essi non siano già cessati o cessino con l'atto che li enuncia; in tal caso, ai sensi dell'art. 57, comma 1, TUR, il notaio che ha rogato o autenticato l'atto enunciante è responsabile per il pagamento dell'imposta in solido con le parti dell'atto stesso.
Cass. civ. n. 14124/2023
Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione.
Cass. civ. n. 14091/2023
È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..
Cass. civ. n. 12348/2023
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Cass. civ. n. 11849/2023
L'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad un avviso annullato in sede di autotutela, alla cui rinnovazione l'Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto nullo.
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 10634/2023
In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Cass. civ. n. 10619/2023
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria delle aree ai sensi dell'art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001 non è un contratto di diritto privato, ma di diritto pubblico, che si inserisce nel procedimento espropriativo, con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta all'espropriato, non può tenersi conto della clausola convenzionale, ove essa sia ancorata a parametri legali dichiarati incostituzionali o non più vigenti nel corso della procedura. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, in quanto aveva affermato che, al momento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, introduttivo di criteri riduttivi dell'indennità di espropriazione, l'accordo di cessione del fondo, in quanto avente natura privatistica, fosse ormai esaurito in virtù della prestazione del consenso ai sensi dell'art. 1376 c.c.).
Cass. civ. n. 10238/2023
In tema di classamento, l'attribuzione e la conservazione del carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10) non è subordinato alla permanenza di una superficie minima, ma solo alla strumentalità dell'immobile all'esercizio delle attività agricole tipizzate dalla disciplina "ratione temporis" vigente; ne consegue che, in caso di suddivisione e frazionamento del fabbricato rurale, le risultanti porzioni conservano la classificazione in categoria D/10 a prescindere dalle minori dimensioni delle rispettive superfici, ferma restando la compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale le porzioni del fabbricato sono asservite.
Cass. civ. n. 9871/2023
In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante", alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi - alla luce del tenore del citato articolo, nonché del richiamo operato da quest'ultimo all'art. 37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 - anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione.
Cass. civ. n. 9759/2023
Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, ai sensi dell'art. 42 l. n. 392 del 1978, trova applicazione il tacito rinnovo alle scadenze successive alla seconda, previsto dall'art. 28 l. n. 392 del 1978, atteso che l'operatività di tale meccanismo non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo di tale forma, assolto "ab origine" con la stipulazione del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore, ovvero di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza, o ancora di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive.
Cass. civ. n. 9314/2023
In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).
Cass. civ. n. 9095/2023
In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio. (Principio affermato in relazione al periodo di comporto previsto dall'art. 42, lettera b), del c.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011).
Cass. civ. n. 8383/2023
In caso di sequestro preventivo della totalità delle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendio aziendale, disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 356 del 1992, il custode giudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dal giorno dell'esecuzione della misura e, di conseguenza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo relativo all'anno in cui la misura ha avuto esecuzione (da assolversi nell'anno successivo) sono soggetti passivi delle imposte e obbligati a presentare la dichiarazione sia l'imprenditore destinatario del sequestro, sia il custode giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio, distintamente tenuti alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali.
Cass. civ. n. 7393/2023
In tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva determinato l'indennità non già in base al valore dell'area all'epoca di emissione dei decreti di espropriazione, applicando lo strumento urbanistico all'epoca vigente, ma sulla base dello strumento urbanistico precedente la delibera con la quale era stato approvato il piano di recupero urbano, senza considerare che il vincolo conformativo derivava dall'accordo di programma e non dal p.r.u., sicché la determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate al p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell'accordo di programma).
Cass. civ. n. 7340/2023
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Cass. civ. n. 6312/2023
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Cass. civ. n. 6231/2023
In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 4667/2023
In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).
Cass. civ. n. 4591/2023
Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il calendario delle udienze non è più un atto "neutro", ma uno strumento organizzativo normativamente previsto, per cui la conferma della previsione di un'udienza, già ivi indicata, non può intendersi come impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è stato formato).
Cass. civ. n. 3048/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in difetto di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il proprio assistito a dimostrazione della sua effettiva conoscenza del processo ovvero della sua volontaria sottrazione ad esso.
Cass. civ. n. 2318/2023
Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento.
Cass. civ. n. 2078/2023
Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
Cass. civ. n. 1959/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).
Cass. civ. n. 1585/2023
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1554/2023
Ove siano state riunite due cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, di cui una erroneamente instaurata con il rito ordinario, anziché con quello del lavoro, come previsto dalla l. n. 102 del 2006, la sopravvenuta abrogazione della legge predetta, ad opera dell'art. 53 della l. n. 69 del 2009, comporta che entrambe vadano trattate e decise con il rito ordinario, risultando questo prevalente in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c., poiché, in base alla disciplina transitoria, l'ultrattività del rito del lavoro non trova applicazione ai giudizi che, nella vigenza della disciplina abrogata, erano stati introdotti erroneamente con il rito ordinario.
Cass. civ. n. 1209/2023
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.
Cass. civ. n. 809/2023
In tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato. (In motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 701/2023
La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta.
Cass. civ. n. 651/2023
di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Cass. civ. n. 437/2023
In tema di impedimento a comparire, l'onere della prova grava sull'imputato che, ove alleghi un certificato di ricovero privo di indicazioni circa la patologia e la durata della malattia, non può dedurre ragioni di "privacy", la cui normativa tutela la riservatezza del privato e non può essere invocata da chi abbia interesse a documentare un impedimento, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di rinvio. (Fattispecie relativa a udienza di sorveglianza, alla quale il condannato aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 14577/2022
In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Cass. civ. n. 38596/2021
L'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni - anche civili e penali - del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 21767/2021
In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse "sub judice" in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità del trasferimento all'estero dei figli medesimi). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI).
Cass. civ. n. 14146/2020
In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (Regola sospensione).
Cass. civ. n. 2338/2020
In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art. 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SIENA, 30/01/2019).
Cass. civ. n. 346/2020
Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'art. 42 c.p.c. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE BUSTO ARSIZIO, 18/09/2018).
Cass. civ. n. 33443/2019
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 31694/2019
Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso. Tale diversità di disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l'illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria - né con l'art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull'esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio ove l'ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l'immediata verifica della legittimità dell'ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità.
Cass. civ. n. 11332/2019
È inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice che, anche solo disponendo la prosecuzione della trattazione del giudizio, affermino o presuppongano la ritualità dell'assegnazione dell'affare al medesimo in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dall'art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941, sia perché per i criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento nel suo complesso all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, sia perché comunque non involge giammai una questione di competenza l'assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; né un'eventuale irritualità nell'applicazione delle tabelle di composizione dell'ufficio o di ripartizione degli affari all'interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente.
Cass. civ. n. 11331/2019
È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti.
Cass. civ. n. 6179/2019
Quando sia stata decisa una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario (come, nella specie, il medesimo tribunale in funzione di giudice fallimentare e quale giudice del lavoro), qualificandola erroneamente come questione di competenza, il mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell'apparenza, il regolamento necessario di competenza.
Cass. civ. n. 30738/2018
L'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla l. n. 353 del 1990 - non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia con il canone della durata ragionevole (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l'accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione "ex lege".
Cass. civ. n. 16089/2018
La sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria; essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello, la cui inammissibilità, se non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 22446/2017
In sede di regolamento di competenza proposto contro un'ordinanza di sospensione del giudizio adottata dal giudice di merito, la Corte di Cassazione, qualora annulli tale ordinanza e rilevi che il nesso fra il giudizio sospeso e quello in ragione del quale è stata disposta la sospensione si connota come relazione di identità, deve d'ufficio, dopo avere annullato l'ordinanza, rilevare la litispendenza e, quindi, disporre, ai sensi dell'art. 49 c. p.c., la cancellazione dal ruolo, a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., del giudizio di merito in cui è stata pronunciata l’ordinanza.
Cass. civ. n. 17025/2017
Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 15347/2017
La sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e che rechi anche una statuizione di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere impugnata con il regolamento (necessario) di competenza, quale mezzo necessario per discutere anche su detta statuizione, che, invece, è suscettibile di autonoma impugnazione, proposta nei modi ordinari, quando la parte soccombente sulla competenza, ed a carico della quale sia stata pronunciata condanna ai sensi della detta norma, intenda censurare soltanto quest’ultimo capo.
Cass. civ. n. 6330/2017
Il regolamento di competenza d’ufficio, proposto dalla corte d’appello in sede di impugnazione, è inammissibile, perché l’istituto ha la funzione di dirimere un conflitto negativo di competenza insorto tra due giudici di primo grado e non può essere utilizzato quando, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado, il secondo giudice, dichiarato competente, si sia ritenuto effettivamente tale.
Cass. civ. n. 5645/2017
L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest'ultima norma, dalla "ratio" di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale.
Cass. civ. n. 3665/2017
Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, previo invito alle parti ad esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non ricorrendo, in mancanza della rimessione in decisione della causa, un provvedimento a carattere decisorio sulla competenza.
Cass. civ. n. 21774/2016
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Ne consegue che l'ordinanza con la quale il giudice istruttore trasmette al presidente del tribunale gli atti relativi ad un causa per la sua assegnazione alla sezione specializzata dello stesso tribunale in materia d'impresa - istituita ai sensi dell'art. 3 del d.l.vo n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2012 - non è qualificabile come una vera e propria decisione sulla competenza, configurandosi piuttosto come un provvedimento a valenza meramente amministrativa, e non è, quindi, impugnabile, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., con il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 21422/2016
L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 18530/2016
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.
Cass. civ. n. 21667/2015
È inammissibile il regolamento di competenza proposto nei confronti dell'ordinanza del tribunale che, pronunciando in sede di reclamo avverso il decreto con cui il giudice tutelare ha autorizzato il rilascio del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, in favore del genitore presso il quale è collocato il minore, ha escluso la propria competenza in favore di quella del tribunale per i minorenni, atteso che l'erronea individuazione del giudice titolare del potere di decidere sulla impugnazione non dà luogo ad una questione di competenza, ma concerne esclusivamente la sussistenza delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità con il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 14367/2015
Non è impugnabile con il regolamento di competenza il provvedimento con cui il giudice, investito secondo il rito locativo di un cumulo di cause, principali e riconvenzionali, rigetti od accolga l'istanza della parte diretta ad ottenere il cambiamento del rito ed il passaggio alla trattazione con il rito ordinario ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi non già di una decisione sulla competenza, bensì solo sul rito con cui il giudice adito deve trattare la causa.
Cass. civ. n. 7191/2014
È inammissibile il regolamento di competenza promosso contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, si sia limitato a delibare la questione di competenza sollevata dall'opponente, disponendo la prosecuzione del giudizio, atteso che, anche successivamente alla modifica degli artt. 42 e 279, comma primo, cod. proc. civ. operata con l'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis"), è necessario che il giudice abbia adottato - sia pure con la forma dell'ordinanza, da emettersi a seguito della rimessione della causa in decisione - un provvedimento di carattere decisorio.
Cass. civ. n. 28652/2013
In tema di adozione di minore ottenuta all'estero, la sentenza della corte di appello, che si sia pronunciata in via esclusiva sulla propria incompetenza a decidere in ordine all'istanza di riconoscimento della sentenza di adozione emessa dal tribunale straniero, va impugnata con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 23095/2013
In una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.
Cass. civ. n. 17747/2013
L'art. 42 c.p.c., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è norma di stretta interpretazione, la cui portata non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento, che sia meramente confermativo di una precedente sospensione non tempestivamente impugnata, non potendo esso produrre l'effetto di riaprire il termine perentorio di trenta giorni per proporre il regolamento.
Cass. civ. n. 17084/2013
I vizi di motivazione della sentenza non sono denunciabili in sede di regolamento di competenza, in cui sono contestabili soltanto l'affermazione e l'applicazione di principi giuridici. (Nel caso di specie, su tali basi, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto ai sensi dell'art. 819 ter, avverso una sentenza con cui il giudice adito aveva negato la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato).
Cass. civ. n. 16051/2013
Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla sola competenza, per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone sempre la rimessione in decisione della causa preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove il giudice unico, che nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica assomma in sé le funzioni di istruzione e decisione, si limiti a dare provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio pur a fronte d'una eccezione di incompetenza (nella specie, ammettendo le prove richieste e fissando apposita udienza per la relativa assunzione e successiva udienza di precisazione delle conclusioni), l'ordinanza così pronunciata non riveste natura di decisione affermativa sulla competenza, impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile.
Cass. civ. n. 14684/2013
L'art. 42 c.p.c., secondo il quale i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non trova applicazione nei casi di sospensione impropria. Ne consegue che il provvedimento di sospensione della procedura fallimentare, adottato ai sensi degli artt. 161, nono comma, e 168 legge fall. a seguito dell'ammissione del fallendo ad una procedura di concordato (equiparabile, quanto agli effetti, ad una esecuzione forzata di natura collettiva), non è impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di atto finalizzato ad assicurare solo il coordinamento tra procedure, strettamene connesse ma con presupposti ed esiti divergenti, tra le quali non c'è rapporto di pregiudizialità.
Cass. civ. n. 8660/2013
Non è impugnabile con regolamento di competenza l'ordinanza con cui, nel corso di un procedimento di scioglimento di comunione, il giudice neghi la sospensione delle operazioni di divisione e dia mandato ad un notaio di procedere all'estrazione dei lotti sulla base del progetto predisposto da un c.t.u. e recepito in sentenza non definitiva, essendo l'esperibilità dell'impugnazione impedita dalla formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., dal carattere eccezionale della norma e dalla "ratio" della stessa, in quanto volta ad assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo, ed essendo, peraltro, assente, nella specie, una pluralità di cause, tra le quali possa configurarsi la relazione di pregiudizialità-dipendenza di cui all'art. 295 c.p.c..
Cass. civ. n. 49/2013
È inammissibile il regolamento di competenza, ad istanza di parte o d'ufficio, proposto avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quali devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto la limitazione o l'esclusione della potestà genitoriale ex art. 317 bis c.c., pure ove pronuncino solo sulla competenza.
Cass. civ. n. 21869/2012
È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte dell'eccezione di improponibilità della domanda per avere le parti del giudizio stipulato una clausola di arbitrato irrituale, abbia provveduto sulla propria "potestas iudicandi", affermandola o negandola.
Cass. civ. n. 9802/2012
È inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto del tribunale fallimentare, con il quale, dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 177 legge fall. per l'approvazione del concordato preventivo, venga fissata l'audizione del debitore con riserva di ogni provvedimento ex art. 162 legge fall., avendo tale decreto mera natura ordinatoria e non di sentenza implicita sulla competenza territoriale per l'eventuale dichiarazione di fallimento, e non essendo, quindi, idoneo a pregiudicare la relativa questione.
Cass. civ. n. 30254/2011
La decisione del giudice di merito sulla competenza non può mai ritenersi implicita, ma affinché possa acquistare efficacia di giudicato è necessario che sia adottata con le forme di rito e, dunque, nel rito ordinario, previo invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. È, di conseguenza, inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice di merito, nonostante l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, abbia adottato provvedimenti istruttori (nella specie disponendo un accertamento tecnico preventivo in corso di causa).
Cass. civ. n. 29261/2011
Il regolamento di competenza proposto nei confronti di sentenza declinatoria o affermativa della competenza per l'esistenza di clausola compromissoria è ammissibile ove riguardi un giudizio promosso successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore dell'art. 819 ter c.p.c., introdotto dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40.
Cass. civ. n. 24621/2011
In tema di sospensione del processo, ferma restando l'impugnabilità ai sensi dell'art. 42 c.p.c. dei provvedimenti emessi in tal senso per ragioni discrezionali, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, il giudice deve valutare la compatibilità del regolamento di competenza, secondo lo schema dell'art. 295 c.p.c., con la specifica fattispecie di sospensione su cui tale istituto viene a incidere, tenendo conto sia della natura eccezionale dell'impugnazione di provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessità di evitare ingiustificate stasi procedimentali che contraddicano i principi del giusto processo. Ne deriva l'inammissibilità del regolamento di competenza avente ad oggetto l'ammissione della proposizione dell'incidente di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c., di cui la sospensione costituisce un effetto legale, poiché trattasi di decisione interlocutoria, priva del carattere della decisività, che non determina la contemporanea pendenza di controversie legate da rapporti di pregiudizialità o dipendenza giuridica.
Cass. civ. n. 17228/2011
Il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo di sentenza concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario - ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita; dall'altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza.
Cass. civ. n. 16005/2011
In una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso in cui la competenza stessa venga affermata, quanto nel caso in cui essa venga negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità ed abbia contenuto positivo non si configura una decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario; ove, invece, la decisione abbia contenuto negativo si configura una decisione impugnabile con detto regolamento.
Cass. civ. n. 8930/2011
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis; primo comma, c.p.c., avuto riguardo al testo dell'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla legge n. 69 del 2009, non applicabile "ratione temporis").
Cass. civ. n. 23978/2010
Nel caso di pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi del medesimo Tribunale non può trovare applicazione l'art. 40 c.p.c. ma è necessario dare attenzione al procedimento previsto nell'art. 274 c.p.c.. Ne consegue che qualora uno dei due giudici si spogli della cognizione della propria causa disponendone la massimazione ai sensi dell'art. 40 c.p.c., davanti all'altro giudice, il regolamento di competenza proposto dalla parte per censurare il provvedimento di massimazione è inammissibile, trattandosi di uno strumento applicabile esclusivamente quando si discuta dell'attribuzione della causa ad uno o ad un altro ufficio giudiziario, non invece dell'assegnazione della causa all'uno o all'altro giudice all'interno del medesimo ufficio.
Cass. civ. n. 17462/2010
Avverso il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione neghi la propria competenza per territorio non è proponibile il regolamento di competenza, ma solo l'opposizione agli atti esecutivi, salva la facoltà della parte di chiedere la revoca al giudice che l'ha pronunciato. Ove, tuttavia, il regolamento di competenza sia stato (inammissibilmente) comunque proposto si determina la sospensione del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, fino alla data di comunicazione del deposito dell'ordinanza di decisione del regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 11352/2010
Il provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione davanti al giudice competente costituisce una decisione su una questione pregiudiziale di rito diversa dalla competenza, e non avente carattere strumentale rispetto alla decisione sulla stessa, con la conseguenza che la sentenza che abbia deciso entrambe le questioni non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma con l'appello.
Cass. civ. n. 17974/2009
Il regolamento necessario di competenza, di cui all'art. 42 c.p.c., proposto in regime di applicabilità della riforma di cui al D.L.vo n. 40 del 2006, deve contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto, trovando tale soluzione conferma nell'art. 380 ter c.p.c., che prevede l'applicabilità del procedimento ordinario per la decisione del regolamento di competenza solo ove il presidente della sezione non ritenga di provvedere ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., disposizione che, a sua volta, richiama l'art. 375, comma primo, n. 5, c.p.c. relativa all'ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all'art. 366 bis c.p.c., con conseguente applicabilità di detta ultima disposizione anche all'istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 17267/2009
È inammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, trattandosi comunque di provvedimento negativo della sospensione e riferendosi l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non alla sospensione di quello di esecuzione cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c.
Cass. civ. n. 16544/2009
Il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. è l'unico rimedio proponibile avverso la sentenza del tribunale che, adito con domanda da qualificarsi come di risarcimento dei danni in materia espropriativa, o di determinazione dell'indennità di espropriazione, dichiari la propria incompetenza in favore della Corte di appello, competente in unico grado, senza pronunciare nel merito. Ciò anche qualora siano controverse la esistenza o attinenza del decreto di esproprio ai fatti di causa, atteso che la questione di competenza precede logicamente qualsiasi questione di merito e, dunque, anche l'accertamento in concreto dei fatti di causa in relazione ai quali la competenza del giudice adito è invocata o contestata.
Cass. civ. n. 15639/2009
E inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio in relazione ad un procedimento cautelare di sequestro giudiziario introdotto dinanzi d un giudice (nella specie, la sezione specializzata agraria in composizione collegiale) dopo che un altro giudice (nella specie, il tribunale in composizione monocratica) abbia declinato la propria competenza cautelare "ante causam", attesa la natura non decisoria né irretrattabile dei provvedimenti assunti sulle richieste inerenti all'emissione di provvedimenti cautelari, ed attesa la conseguente ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., nel solo caso in cui il primo giudice si sia pronunciato sulla competenza con sentenza, o, comunque, con pronuncia a carattere decisorio ed irretrattabile, suscettibile di acquistare efficacia definitiva.
Cass. civ. n. 5391/2009
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero in quello c.d. lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte impugnante.
Cass. civ. n. 5331/2009
Non è ammissibile la proposizione del regolamento di competenza necessario (previsto dall'art. 42 cod. proc. civ.) nel caso in cui, provvedutosi alla riunione di cue cause connesse (che conservano, in ogni caso, la loro autonomia), il giudice adotti una sentenza di incompetenza relativa ad una sola delle cause omettendo del tutto la trattazione e la decisione sull'altra causa riunita, sussistendo, in siffatta ipotesi, il diritto di appello in ordine a tale omissione decisionale, che costituisce il rimedio idoneo per far valere anche i vizi del procedimento. (Nella specie la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha cassato la decisione impugnata con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello avverso una sentenza di incompetenza adottata in primo grado relativa ad una sola causa riunita, avente ad oggetto un'azione risarcitoria da inadempimento, con omissione totale della decisione sull'altra controversia oggetto di riunione riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 19512/2008
Ove la sezione specializzata agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale, affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso avverso tale provvedimento, nel quale si chiede la declaratoria di competenza della sezione specializzata agraria di diverso tribunale attinendo alla ripartizione del potere giurisdizionale all'interno dello stesso ordine pone una questione di competenza e non di giurisdizione, ed è perciò qualificabile come regolamento di competenza ; lo stesso è peraltro inammissibile, atteso che avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza.
Cass. civ. n. 4015/2008
Quando le parti hanno interesse ad una statuizione che, pur inerendo alla questione di competenza, tuttavia è diversa dalla decisione che sulla questione medesima ha assunto il giudice del merito e non intendono rimettere in discussione tale decisione, avverso quest'ultima è ammissibile l'appello e non il regolamento di competenza, giacché la materia del contendere è circoscritta ai soli profili accessori della sentenza di incompetenza.
Cass. civ. n. 21971/2007
Il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale abbia revocato la sospensione dell'esecuzione già disposta dal giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo immobiliare, è inammissibile, non ricorrendo, in tale fattispecie, né l'ipotesi dell'articolo 42 c.p.c. né quella dell'articolo 295 c.p.c.
Cass. civ. n. 21858/2007
Nel regime dell'art. 38 c.p.c. novellato dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 – nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d'ufficio, entro tempi stabiliti – la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio – deve dichiarare la tardività dell'eccezione o del rilievo.
Cass. civ. n. 19271/2007
Quando il giudice d'appello pronuncia sentenza, con la quale in via pregiudiziale risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l'appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti avanti al giudice dichiarato competente, la decisione è una sentenza che decide sul «merito» e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte rimasta soccombente sia sulla questione di «merito» inerente l'ammissibilità dell'appello, sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario (con il quale la Corte di cassazione sarà investita quanto alla questione di competenza) ai sensi del n. 2 dell'art. 360, mentre se la parte intende impugnare la decisione solo sulla competenza e non quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento facoltativo di competenza. Ne consegue che ove la parte abbia proposto cumulativamente ricorso per cassazione ordinario sulla decisione relativa all'ammissibilità dell'appello (nella specie sia sotto il profilo che la sentenza di primo grado non sarebbe stata appellabile perché resa in causa equitativa, sia sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi di appello) e una subordinata istanza di regolamento di competenza in riferimento alla decisione sulla competenza, quest'ultima istanza è da considerare assorbita dal ricorso ordinario (nella fattispecie – concernente la decisione con cui il tribunale giudice d'appello aveva annullato la sentenza di primo grado, con cui il giudice di pace aveva accolto la domanda di restituzione di quote di premio assicurativo corrisposte in forza di intesa restrittiva della concorrenza, dichiarando la competenza della corte d'appello ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 – la Suprema Corte ha, peraltro, anche rilevato che non risultava nemmeno dedotta una censura sulla competenza e, nel rigettare il ricorso ha fissato per la riassunzione dinanzi alla Corte d'appello termine ai sensi dell'art. 50 c.p.c.).
Cass. civ. n. 8354/2007
La sentenza non definitiva con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza (o, come nella specie, abbia escluso la sussistenza di litispendenza o continenza) è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 c.p.c., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita, che è prevista soltanto per l'appello e per il ricorso ordinario in cassazione.
Cass. civ. n. 7922/2007
Il regolamento di competenza avverso la sentenza, con la quale il giudice, che abbia concesso una misura cautelare, accolga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 614 c.p.c. emesso per le spese dell'attuazione di detta misura, dichiarando che su tali spese deve provvedere il giudice della causa di merito, è inammissibile, in quanto tale pronuncia non definisce il giudizio con una pronuncia sulla competenza, ma con una dichiarazione di improponibilità.
Cass. civ. n. 5125/2007
Avverso il provvedimento con cui il giudice abbia deciso solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie tendenti, secondo la prospettazione della parte, a fornire la prova anche relativamente alla competenza, non è ammissibile l'appello (come, invece, proposto nella fattispecie), bensì solo il regolamento necessario di competenza. Tale principio è fondato sulla circostanza che l'utilizzazione di prove costituende è estranea al sistema processuale con riferimento alla determinazione della competenza, atteso che la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, c.p.c. – a norma della quale il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione –, pur riferendosi ad un'ipotesi particolare (ovvero alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili), ha carattere di generalità, rilevandosi, al riguardo, che la novella al codice di procedura civile apportata con la legge n. 353 del 1990, aggiungendo un comma all'art. 38 c.p.c., ha, appunto, generalizzato il suddetto criterio, stabilendo che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti, senza assunzione di prove orali ma, eventualmente, solo sulla scorta dell'esperimento di sommarie informazioni, ove necessario. Da ciò consegue, altresì, che, in sede di regolamento necessario di competenza, non è censurabile la mancata ammissione di prove costituende, mentre sono suscettibili di valutazione le prove precostituite, essendo la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili ex actis.
Cass. civ. n. 825/2007
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento che non ha carattere definitivo e decisorio, quale deve ritenersi il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo.
Cass. civ. n. 23891/2006
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito, ritenendo la questione di competenza della sezione societaria, disponga ex art. 1 D.L.vo n. 5 del 2003 il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, in quanto la ripartizione delle funzioni tra la sezione societaria e le altre sezioni del tribunale è estranea al concetto di competenza ed attiene alla distribuzione degli affari all'interno di uno stesso ufficio, come avviene per le cause di competenza della sezione lavoro. (La Suprema Corte ha altresì precisato che ben diversa deve considerarsi la situazione di competenza delle sezioni specializzate agrarie, per le quali si è in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale o la sezione specializzata agraria, in quanto il legislatore, per assicurare che esse vengano decise da giudici aventi specifiche cognizioni tecniche, ha disposto l'integrazione del collegio con componenti non togati forniti di specifica competenza in materia).
Cass. civ. n. 16799/2006
È inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dal P.M. avverso il provvedimento adottato dal tribunale, su conforme parere – quanto al merito – del P.M. stesso, in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare sull'approvazione del rendiconto del tutore: ciò sia per difetto dei requisiti della decisorietà e definitinità del provvedimento impugnato con il regolamento, sia per difetto del presupposto indefettibile, per l'esercizio del potere di impugnazione, costituito dalla difformità della decisione rispetto alle conclusioni di merito prese dalla stessa parte nel precedente grado, risolvendosi altrimenti l'interesse ad impugnare nella mera esigenza teorica di correttezza processuale, del tutto priva di pratica utilità in quanto non finalizzata ad una diversa pronuncia sul bene della vita alla cui tutela il procedimento in ogni caso mira.
Cass. civ. n. 16193/2006
È ammissibile il regolamento di competenza avverso sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.
Cass. civ. n. 14448/2006
Non sussiste questione di litispendenza in relazione all'ordinanza con cui, a chiusura del procedimento per convalida, il giudice rimetta la causa al presidente del tribunale per i provvedimenti in ordine alla riunione ad altra causa connessa, pendente innanzi ad altro giudice del medesimo tribunale, atteso che in tal caso non si pone un problema di competenza fra diversi uffici giudiziari, ma di distribuzione degli affari all'interno di unico ufficio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 26208/2005
La necessità di qualificazione giuridica della domanda preclude il regolamento di competenza, ove sfoci in una pronuncia che, con la questione di competenza, investa anche il merito dell'azione, comportandone in sostanza il rigetto (nella specie si è dichiarata l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso sentenza del tribunale affermativa della competenza in tema di risarcimento da occupazione illegittima, facendosi questione – da parte ricorrente – della tempestività della domanda, ove qualificata in termini di opposizione alla stima).
Cass. civ. n. 11010/2005
Ai sensi del novellato art. 42 c.p.c., e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, deve ritenersi impugnabile con istanza di regolamento di competenza anche il provvedimento di sospensione del processo adottato ex art. 52 c.p.c. a seguito di ricusazione del giudice, giacchè pure in relazione ad un provvedimento sospensivo del processo di tal fatta, quantunque diverso e non analogo rispetto a quello previsto dall'art. 295 c.p.c. (per il quale il rimedio del regolamento di competenza è espressamente previsto), viene comunque in rilievo il pari interesse della parte ad ottenerne il controllo di effettiva rispondenza allo schema legale di riferimento, ad evitare che, ove il provvedimento sia in concreto adottato in difformità da detto schema, si abbia un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto (sia pure temporaneo) dell'iter processuale.
Cass. civ. n. 3586/2005
È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza contro una sentenza che abbia pronunciato sulla competenza in violazione delle norme processuali che dettano i limiti temporali per la proponibilità della relativa eccezione. A tal fine, la tardività dell'eccezione di incompetenza ben può essere dedotta e rilevata dinanzi alla Corte di Cassazione, giudice dell'ammissibilità del ricorso ad essa proposto.
Cass. civ. n. 1813/2005
Nel quadro della nuova disciplina di cui all'art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non vi è piú spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva come logico corollario l'impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogniqualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege.
Cass. civ. n. 20498/2004
La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività. Ne consegue che, estendendosi una simile connotazione alla definizione di una questione pregiudiziale, priva di effetti vincolanti all'infuori del procedimento nel quale viene resa, non è impugnabile con il regolamento di competenza un siffatto decreto camerale neppure per la parte in cui abbia implicitamente affermato la competenza stessa per territorio del giudice adito.
Cass. civ. n. 20320/2004
La ratio dell'art. 42, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, nella parte in cui prevede l'impugnabilità con regolamento di competenza dell'ordinanza che dispone la sospensione del processo ex art. 295, c.p.c., va identificata nel disfavore del legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza, con conseguente introduzione della possibilità di un immediato controllo sulla medesima, non incidendo tuttavia detta ratio sulla natura eccezionale della norma, che permette di impugnare un atto di carattere meramente ordinatorio, sicché detto regolamento deve ritenersi proponibile soltanto in relazione alle fattispecie di sospensione riconducibili all'art. 295, cit., ed alle ulteriori ipotesi di sospensione del giudizio di cognizione o di esecuzione contemplate dall'ordinamento processuale, qualora, sulla scorta di un raffronto con la regola posta da detta norma, sussista un rapporto di species a genus e la fattispecie sia, quindi, qualificabile come esemplificazione ed esplicitazione della sospensione necessaria disciplinata dall'art. 295, cit. (in applicazione del succitato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione ex art. 42 c.p.c., dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 623 ss. c.p.c.).
Cass. civ. n. 19838/2004
L'art. 42 c.p.c., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura intrinsecamente ed estrinsecamente ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la ritenuta esistenza di una causa pregiudiziale, è norma di stretta interpretazione, rispondendo all'esigenza di sottoporre a controllo un provvedimento, di regola non impugnabile con gli stessi mezzi stabiliti per le sentenze, comunque compressivo del diritto alla giurisdizione; ne consegue che la portata di tale disposizione non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento ordinatorio di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, bensì, al contrario, nega la necessità della sospensione, per insussistenza della causa pregiudiziale, e non può perciò essere sottoposto alla predetta impugnazione con regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 17444/2004
Non è proponibile il regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di negazione della propria competenza, posto che, stante la particolare natura e struttura del processo di esecuzione, va esclusa l'applicabilità nel medesimo, in via generale, delle impugnazioni previste per il processo di cognizione, e quindi anche del regolamento di competenza; ne consegue che gli eventuali vizi che riguardano detto provvedimento possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'errore sulla competenza può essere considerato come rientrante nel concetto di «irregolarità» di cui all'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 15391/2004
Il principio secondo cui la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante, trova applicazione anche nei giudizi di opposizione avverso ordinanza ingiunzione, senza che rilevi in proposito l'eventuale perdita di un grado di giurisdizione nel caso in cui la controversia, da trattare ai sensi dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, venga invece trattata ai sensi degli artt. 22 e 23 della stessa legge – giacché il doppio grado di merito non costituisce un principio costituzionalmente protetto e la sua inosservanza non comporta necessariamente un pregiudizio per le parti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice del lavoro aveva rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la individuazione del giudice tabellarmente competente in ordine alla opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Provinciale del Lavoro aveva comminato sanzioni amministrative per omissione contributiva).
Cass. civ. n. 12905/2004
Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per «decisione di merito» s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia – per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione – risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri «decisione di merito» come tale impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza quella con cui la Corte d'appello, investita dell'appello contro una sentenza resa dal tribunale, prima di pronunziare sulla questione di competenza aveva esaminato una serie di eccezioni pregiudiziali sull'ammissibilità dell'atto di riassunzione, sulla ritualità dell'atto di appello per vizio di procura e sull'esistenza di un giudicato in ordine alla stessa questione di competenza).
Cass. civ. n. 12521/2004
La sentenza di merito è impugnabile non solo con il regolamento necessario di competenza, ma a mezzo della proposizione dell'appello, tutte le volte in cui pur contenendo una pronuncia sulla competenza, contenga anche una risoluzione di contenuto diverso, sia di carattere sostanziale che processuale, integrante una decisione sull'oggetto della controversia, a meno che tale decisione non sia incidentale ed esclusivamente strumentale rispetto a quella sulla competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso una sentenza con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale quale giudice del lavoro e rigettato il ricorso, senza considerare che detta pronuncia conteneva anche statuizioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, quale rapporto autonomo e non subordinato, che, ancorché funzionali alla statuizione sulla competenza, erano al tempo stesso vere e proprie decisioni sul merito della controversia).
Cass. civ. n. 9898/2004
L'accertamento del rapporto di continenza tra cause, effettuato dal giudice di merito a norma dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., non ha alcuna autonomia rispetto alla pronuncia sulla competenza, come sancito dall'art. 42 c.p.c., che prevede il rimedio esclusivo del regolamento di competenza per le sentenze che pronunciano sulla competenza «anche ai sensi degli articoli 39 e 40». Ne consegue che, ove il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo si dichiari incompetente, senza pronunciarsi sulla legittimità del decreto ingiuntivo, sull'implicito presupposto della sufficienza dell'accertamento dell'incompetenza per continenza delle due cause e dell'estensione della propria incompetenza anche alla pronuncia di nullità del decreto, la parte ha l'onere di ricorrere con il mezzo del regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 15957/2002
Il giudice dell'esecuzione è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività, e, in particolare, sentenze declinatorie della competenza dell'ufficio cui appartiene. Pertanto, il provvedimento con il quale detto giudice rilevi l'erroneo deposito, per incompetenza territoriale (inderogabile) del tribunale adito, dell'atto di pignoramento esprime un mero potere ordinatorio e non definitorio, ed ha, quindi, forma e natura di ordinanza (che non vulnera i diritti di difesa delle parti, essendo esperibili avverso di essa il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. o l'opposizione agli atti esecutivi). Da ciò consegue l'inammissibilità del regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 12949/2002
Il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 ss. c.p.c. non è ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa della competenza, non ravvisabile per implicito, pur in presenza della relativa eccezione di parte, nei provvedimenti meramente ordinatori, comunque modificabili ed in ogni caso non idonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avesse lasciato impregiudicata la questione di competenza, non rivestendo carattere decisorio in relazione ad essa l'ordinanza con la quale aveva rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e rinviato la causa per un tentativo di conciliazione, limitandosi ad affermare con formule dubitative e condizionali, in ordine alla eccepita incompetenza per territorio, che tra le parti sarebbe intervenuto un accordo derogatorio, senza tuttavia esaminare il documento dal quale esso si sarebbe evinto).
Cass. civ. n. 11209/2002
Il provvedimento che dispone la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., può essere impugnato esclusivamente con regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non anche con conflitto di competenza ex art. 45 stesso codice, atteso che sia l'art. 42 che l'art. 45 citati sono disposizioni di carattere eccezionale che, a norma dell'art. 14 preleggi, non possono trovare applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati, e che, comunque, dal combinato disposto degli artt. 295 e 298 c.p.c. si ricava che, una volta pronunziata la sospensione necessaria del processo, essendo pregiudiziale a questo altra controversia pendente innanzi allo stesso o ad altro giudice, il giudizio stesso può essere riassunto – anche nella eventualità che il provvedimento di sospensione sia stato assunto in carenza dei presupposti di legge – esclusivamente su istanza di una delle parti, e non certo ex officio o su istanza di altro giudice.
Cass. civ. n. 10559/2002
L'Istanza di regolamento di competenza, inammissibile avverso le sentenze arbitrali, può legittimamente convertirsi in ricorso ordinario per cassazione a condizione che essa presenti tutti i requisiti prescritti per quest'ultima forma d'impugnazione, ed a condizione, ancora, che il ricorrente non abbia inequivocabilmente espresso la propria volontà di proporre istanza di regolamento di competenza con dichiarata esclusione del ricorso ordinario.
Cass. civ. n. 9289/2002
Lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri – i quali, anche nell'arbitrato rituale, non svolgano comunque una forma sostitutiva della giurisdizione né sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato – costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che è inammisibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito pronunci (accogliendola o respingendola) su eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale.
Cass. civ. n. 5039/2002
In sede di impugnazione con regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., avverso l'ordinanza del giudice dichiarativa della sospensione del processo dinanzi a lui pendente per pregiudizialità di altro giudizio ex art. 295 del codice di rito, non possono trovare ingresso censure rivolte a capi del provvedimento diversi da quello concernente la disposta sospensione. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la doglianza avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di ingiunzione di pagamento in corso di causa ex art. 186 ter c.p.c., pronunciato nella medesima ordinanza disponente la sospensione).
Per la proponibilità del regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione necessaria del processo, l'art. 42 c.p.c. non richiede che questa sia emessa da un giudice incompetente, atteso che la citata norma del codice di rito – nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – assoggetta al detto mezzo di impugnazione tanto le sentenze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito della causa, quanto – e distintamente – i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Cass. civ. n. 3188/2002
In tema di procedimenti possessori, il provvedimento con il quale il tribunale dichiari, nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, dando disposizioni sull'acquisizione di elementi di valutazione e di giudizio relativi alla situazione dei luoghi, non è soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, ancorché privi della forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, essendo invece previsto, avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti che il giudice pronuncia al termine della fase a cognizione sommaria, anche per l'affermazione di competenza in essi contenuta, il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., richiamato dal nuovo testo dell'art. 703, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 12648/2001
Poiché l'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito (interpretazione della volontà delle parti di conseguire la composizione della lite ad opera di un terzo che non è giudice), la decisione che l'accoglie o la rigetta deve essere impugnata con i mezzi ordinari e non direttamente con il ricorso per regolamento di competenza, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 7446/2001
Benché l'art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge n. 353 del 1990, preveda il regolamento necessario di competenza quale impugnazione proponibile sia avverso una decisione che abbia statuito esclusivamente sulla competenza, sia avverso il provvedimento che abbia dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., i rimedi sono nettamente distinti e non esiste alcuna possibilità per la Corte, investita del regolamento avverso il provvedimento di sospensione, di provvedere direttamente – né di ufficio, né su istanza di parte – sulla competenza del giudice a quo, in difetto di una decisione sulla competenza adottata da quest'ultimo.
Cass. civ. n. 6754/2001
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, per il disposto dell'art. 75, comma terzo, c.p.p., se la prima è stata esercitata in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel giudizio penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia penale irrevocabile, con ordinanza soggetta al regolamento di competenza ex artt. 42 e 295 c.p.c.
Cass. civ. n. 5692/2001
Il giudice dell'esecuzione (mobiliare o immobiliare) è per definizione carente del potere di emettere sentenze o comunque decisioni con carattere di definitività e, segnatamente, sentenze affermative o declinatorie della competenza dell'ufficio al quale appartiene. Deve, conseguentemente, escludersi che il provvedimento con il quale lo stesso disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé o dinanzi ad altro giudice (ritenuto competente per materia, per valore o per territorio) possa essere impugnato con il regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento emesso nell'esercizio dei poteri ordinatori del processo esecutivo, impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi in forza del generale principio secondo cui i vizi dei provvedimenti giudiziari che, avuto riguardo al potere con essi concretamente esercitato ed al loro contenuto, corrispondono ad uno schema configurato dalla legge processuale, possono essere fatti valere solo attraverso i rimedi per essi specificamente predisposti dalla legge stessa.
Cass. civ. n. 3485/2001
La ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro appartenente ad un dato tribunale e giudice ordinario di altro tribunale pone un problema di competenza in senso proprio; è pertanto ammissibile il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di un tribunale, adito con il rito ordinario, che abbia declinato la propria competenza a favore di un diverso tribunale del lavoro, sussistendo la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.
Cass. civ. n. 3144/2001
Fra giudici ordinari ed arbitri non possono configurarsi questioni di competenza, potendo tali questioni porsi, in senso tecnico, solo fra giudici, e gli arbitri non possono essere considerati tali. Cosicché in ogni caso il contrasto sulla validità di una clausola compromissoria, ovvero sul deferimento ad arbitri di una causa ad opera di un determinato compromesso o di una determinata clausola compromissoria, non può essere considerata questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Né rileva che la sentenza impugnata abbia dichiarato la propria “incompetenza” per essere la causa “devoluta alla competenza arbitrale”, risolvendosi tale decisum in una declaratoria d'improponibilità della domanda per ragioni di merito, come tale non impugnabile con regolamento, dovendosi tenere conto, a tal fine, dell'effettivo contenuto della pronuncia e non della formula usata nel dispositivo.
Cass. civ. n. 2825/2001
In sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla competenza, sia che si tratti di questioni processuali sia che riflettano il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Cass. civ. n. 558/2001
Il socio di una società a responsabilità limitata, la quale abbia presentato istanza per il proprio fallimento, non è legittimato a proporre il regolamento di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto il regolamento può essere proposto dagli stessi soggetti legittimati ad opporsi alla dichiazione di fallimento ai sensi dell'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal cui novero è escluso colui che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento. In tal caso il socio non può essere considerato portatore di un autonomo interesse, perché la delibera assembleare che esprimeva la volontà societaria favorevole all'istanza di fallimento, anche in rappresentanza della sua quota, ha efficacia vincolante per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, ai sensi degli artt. 2377 e 2486 c.c., ed è esecutiva fino alla sospensione o all'annullamento.
Cass. civ. n. 281/2001
L'ordinanza con la quale il giudice, nel disporre la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, pronuncia sulle eccezioni di incompetenza, quali quelle di litispendenza e continenza, contiene una statuizione sulla competenza sì che, essendo equiparabile ad una sentenza, può esser impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, a meno che non sia emessa dal giudice di pace.
Cass. civ. n. 15986/2000
Non è ammissibile il regolamento di competenza contro l'ordinanza di incompetenza pronunciata in sede cautelare (nella specie, ante causam), atteso che i provvedimenti emanati nell'ambito del procedimento cautelare, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia tra le parti, hanno carattere strumentale e provvisorio e non possono, pertanto, acquistare efficacia definitiva.
Cass. civ. n. 15843/2000
Il provvedimento con il quale il giudice adito nega la sospensione del procedimento, richiesta per eccepita pendenza dinanzi ad un giudice straniero della medesima causa (cosiddetta litispendenza internazionale), ai sensi dell'art. 7, L. 31 maggio 1995, n. 218, non è impugnabile con istanza di regolamento di competenza, per le medesime ragioni per le quali non è ammissibile l'impugnazione avverso il diniego di sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e cioè perché l'art. 42 c.p.c. non consente un'interpretazione estensiva, né analogica, essendo norma eccezionale, e perché soltanto il provvedimento che sospende il processo, incidendo sul diritto delle parti alla decisione, giustifica la deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti ordinatori, separatamente ed anticipatamente dalla sentenza, con l'ulteriore conseguenza che invece il provvedimento che nega la sospensione del processo non viola gli artt. 3 e 24 Cost.
Cass. civ. n. 15524/2000
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (provvedimenti urgenti per il processo civile) è inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti in materia cautelare, in quanto i medesimi essendo privi del carattere della definitività sono impugnabili unicamente con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
Il provvedimento che preso atto della pattuizione di un arbitrato libero dichiara l'inammissibilità della domanda non risolve una questione di competenza, bensì di merito, e, pertanto non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 15447/2000
Con riguardo a pretese creditorie nei confronti ad una impresa in amministrazione straordinaria, benché si verifichi una situazione di improponibilità – o, se proposta, di improseguibilità – della domanda fino a quando i crediti stessi non siano fatti valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, qualora tuttavia il giudice investito delle suddette pretese non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda (in base all'indicato motivo) ma si sia pronunciato sulla competenza, avverso il relativo provvedimento è ammissibile il regolamento di competenza. (Nella specie la Suprema Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso una ordinanza con la quale il pretore del lavoro adito aveva affermato la propria competenza a trattare una controversia instaurata da un ex dipendente di una impresa in amministrazione straordinaria al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del subito licenziamento, l'ordine di reintegra e la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni).
Cass. civ. n. 15241/2000
Anche dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado qualora non sia esclusivamente in discussione la questione riguardante l'assoggettamento o meno di una controversia al rito del lavoro (per la quale la soppressione dell'ufficio del pretore ha determinato l'inammissibilità del regolamento di competenza), ma si ponga altresì un problema di individuazione del giudice territorialmente competente, il regolamento di competenza è ammissibile e la Corte di cassazione deve pronunziarsi su entrambe le questioni – del rito da applicare e di competenza per territorio del giudice adito – che si pongono in stretta connessione l'una con l'altra.
Cass. civ. n. 12447/2000
Il provvedimento, emesso a conclusione della fase interdittale del procedimento possessorio, con il quale il pretore rimette al giudice competente per valore l'esame della domanda in petitorio, ha natura sostanziale di sentenza sulla competenza pur se emesso in forma di ordinanza ed è pertanto soggetto a regolamento necessario, in difetto del quale la questione di competenza rimane coperta da giudicato.
Cass. civ. n. 1045/2000
A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado delle controversie di lavoro (diverse da quelle di cui all'articolo 133 D.L.vo n. 51 del 1988) è il tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.
Cass. civ. n. 10108/2000
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., dà disposizioni per attuare un'ordinanza cautelare dal medesimo emessa, perché quest'ultima non ha contenuto decisorio e non è irretrattabile, come si desume dalla medesima norma che dispone la proposizione di ogni altra questione nel giudizio di merito. Né l'inammissibilità del predetto regolamento verrebbe meno inquadrando la specie nel processo esecutivo, perché le disposizioni del giudice dell'esecuzione sono rimediabili con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 9775/2000
Il ricorso ordinario per cassazione con il quale si impugna la sentenza del giudice di secondo grado che dichiari l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto contro una pronuncia resa dal giudice di primo grado esclusivamente sulla competenza, può investire la sola declaratoria di inammissibilità del gravame, non anche la questione di competenza non esaminata dal giudice di appello.
Cass. civ. n. 6632/2000
Per aversi una pronunzia implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento ex artt. 42 ss. c.p.c., è necessario che il provvedimento abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza. Non può, pertanto, predicarsi la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale.
Cass. civ. n. 6584/2000
La sentenza del giudice di appello emessa in sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado, limitata ad una questione di competenza, è impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione e non con l'istanza di regolamento di competenza, tanto se il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame perché proposto in luogo del regolamento di competenza, quanto nel caso inverso in cui, superando implicitamente od esplicitamente la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione, abbia pronunciato sulla competenza del primo giudice, poiché in entrambe le ipotesi il giudice di appello statuisce non già sulla propria competenza, bensì su una questione pregiudiziale di rito, preliminare a qualunque altra attinente alla individuazione del mezzo di impugnazione consentito.
Cass. civ. n. 5222/2000
L'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione del processo non può formare oggetto di autonoma impugnazione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, ma è suscettibile di impugnazione con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, istanza che, essendo del tutto distinta ed autonoma rispetto all'eventuale reclamo (inammissibile) proposto al tribunale avverso l'ordinanza di sospensione del processo, non è collegata all'esito di detta impugnazione ai fini del decorso del termine perentorio per la proposizione del ricorso, fissato dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione.
Cass. civ. n. 1974/2000
Non è impugnabile con il regolamento di competenza l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, data la natura strumentale e provvisoria del provvedimento che non comporta alcuna decisione definitiva neppure implicita sulla competenza.
Cass. civ. n. 1167/2000
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'accertamento tecnico preventivo, in quanto ha natura meramente ordinatoria e comunque strumentale rispetto al giudizio di merito e non contiene statuizioni sulla competenza.
Cass. civ. n. 13426/1999
In sede di decisione – successivamente al 2 giugno 1999 – sull'istanza di regolamento di competenza d'ufficio sollevata da un pretore del lavoro, adito in riassunzione, relativamente ad una controversia, sulla quale il tribunale, originariamente adito come giudice ordinario, si sia dichiarato incompetente nel presupposto della riconducibilità della controversia stessa all'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, una volta rilevato che effettivamente la controversia – contrariamente a quanto opinato dal pretore – rientrava nell'ambito di quella competenza e che a seguito dell'efficacia a far tempo del 2 giugno del 1999 delle disposizioni del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le sue competenze, sia ordinarie che in materia di controversie di lavoro e previdenziali sono state trasferite al tribunale in composizione monocratica, come fa manifesto il combinato disposto degli artt. 1 (che nel sopprimere l'ufficio pretorile ha trasferito al tribunale le sue competenze, se non diversamente disposto) e degli artt. da 81 ad 86 di detto D.L.vo (che hanno sostituito alla parola «pretore», quella “tribunale” o quella “giudice”, negli artt. 413, primo comma, 417, terzo comma, 426, primo comma, 427, primo comma, 428, secondo comma, e 444 c.p.c.), la Corte di cassazione deve dichiarare che sulla controversia sussiste la competenza del tribunale quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro, poiché la controversia – esigendo ancora nella fase istruttoria – non rientra tra gli “affari pendenti”, per la cui definizione l'art. 1, primo comma primo inciso, e l'art. 42 del detto decreto legislativo, hanno mantenuto provvisoriamente in vita l'ufficio pretorile, dovendosi identificare detti affari (per il settore civile) esclusivamente nelle controversie che avanti al pretore si trovavano pendenti (alla detta data) nello stato indicato dal primo comma dell'art. 133, delle quali sono eccettuate le controversie che vengano rimesse in istruttoria, le quali sono definite dal tribunale in composizione monocratica e quale giudice del lavoro, sulla base delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo.
Cass. civ. n. 13255/1999
Non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Cass. civ. n. 12806/1999
Il provvedimento di sospensione del giudizio, che il giudice di merito abbia adottato sul presupposto della ritenuta rilevanza di un giudizio penale ai fini della decisione della causa civile, è qualificabile come provvedimento di sospensione necessaria, anche se non cita espressamente l'art. 295 c.p.c., e quindi è ammissibile la sua impugnazione con regolamento di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., così come modificato dall'art. 6 della L. n. 353 del 1990. (Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare: nel merito la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di merito, sia per l'insussistenza di un nesso di pregiudizialità logica tra il giudizio penale e giudizio sulla legittimità del licenziamento, considerata la motivazione di quest'ultimo, sia per la non ricorrenza delle restrittive condizioni a cui, secondo la disciplina vigente, è subordinata l'incidenza del giudicato penale sul giudizio civile, anche in presenza di un astratto rapporto di pregiudizialità).
Cass. civ. n. 12586/1999
Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., tenendo conto che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento la notificazione della sentenza costituisce equipollente della comunicazione della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 12566/1999
È impugnabile con regolamento di competenza il provvedimento, che, pur rivestendo la forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, in quanto provenga da un organo fornito di potestas iudicandi e non si limiti a impartire disposizioni di carattere meramente ordinatorio circa l'ulteriore trattazione della causa, ma esamini e risolva la questione, dibattuta tra le parti, circa la competenza del giudice adito a decidere la controversia; mentre il giudice istruttore nelle cause con riserva di collegialità è istituzionalmente carente del potere di emanare decisioni con carattere di definitività sulla competenza, e la relativa ordinanza non ha forza di sentenza e non è impugnabile con regolamento; allorquando il giudice decide in funzione di giudice unico, il provvedimento dallo stesso emesso che decida sulla giurisdizione o sulla competenza, indipendentemente dalla forma, ha natura sostanziale di sentenza.
Cass. civ. n. 8847/1999
Il provvedimento con il quale il pretore, adito ai sensi dell'art. 704, secondo comma, c.p.c., in pendenza del giudizio petitorio per il rilascio di un immobile, abbia ordinato la reintegrazione nella detenzione qualificata dello stesso, con decreto reso inaudita altera parte (disponendo la comparizione delle parti dinanzi a sé per la eventuale conferma, modifica o revoca del provvedimento), non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, ammissibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, ancorché emessi in forma diversa dalla sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo.
Cass. civ. n. 8031/1999
Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è proponibile non soltanto l'opposizioneexart. 18 l. fall., ma anche, qualora si contesti esclusivamente la competenza del tribunale fallimentare, il regolamento facoltativo di competenza (art. 43 c.p.c.), purché nello stesso termine stabilito per l'opposizione di quindici giorni dalla comunicazione dell'estratto della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 5500/1999
È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione del processo disposta dal giudice ai sensi dell'art. 337 c.p.c. per aver rilevato la pendenza tra le stesse parti del giudizio di appello avverso una sentenza resa su questione parzialmente identica – nella specie il lavoratore aveva instaurato il primo processo impugnando il licenziamento per mancanza di giustificato motivo; il secondo per vizi formali dell'atto risolutivo – perché tale sospensione è discrezionale e opportuna per economia processuale, considerando che l'accoglimento dell'appello, ancorché per altro titolo, farebbe venir meno l'interesse alla prosecuzione del secondo giudizio.
Cass. civ. n. 3975/1999
Il provvedimento con il quale il pretore del lavoro, rilevato che il rapporto dedotto in causa non rientra tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. e, disposto il mutamento del rito, rinvia la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, non contiene una pronuncia sulla competenza e non è suscettibile pertanto, di impugnazione con l'istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 3473/1999
I provvedimenti cautelari non sono idonei, per la loro natura, ad acquistare efficacia definitiva se non tempestivamente impugnati, ma sono caratterizzati dalla provvisorietà e dalla strumentalità, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti. Conseguentemente essi non possono essere impugnati con l'istanza di regolamento di competenza, poiché questa presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.
Cass. civ. n. 1209/1999
Il provvedimento con il quale il pretore nel procedimento possessorio, emessi i provvedimenti temporanei indispensabili, rimette le parti innanzi al Tribunale, è impugnabile – ove venga censurata non l'individuazione del giudice competente per il giudizio, ma la mancata fissazione dell'udienza davanti allo stesso pretore per la trattazione del “merito possessorio” – con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (Si veda sent. Corte Cost. n. 253/94) e non con il regolamento di competenza, non ponendo la censura una questione di competenza, ma una questione di procedura.
Cass. civ. n. 529/1999
Il decreto con il quale il giudice designato per la trattazione del ricorso cautelare (sequestro conservativo ante causam) fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, avendo carattere puramente interlocutorio ed essendo privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, siccome finalizzato all'emissione dell'ordinanza cautelare (che è reclamabile), non è impugnabile con il regolamento di competenza, postulando quest'ultimo una decisione irretrattabile sulla competenza.
Cass. civ. n. 29/1999
È inammissibile il regolamento di competenza ad istanza di parte contro la declaratoria di incompetenza sull'istanza di fallimento resa sul prioritario riscontro che la procedura concorsuale sia pendente davanti ad altro tribunale ritenutosi competente, non integrando l'anzidetto provvedimento una pronuncia sulla competenza suscettibile di autonoma impugnazione ex art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 10480/1998
La sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non impugnabile in Cassazione né ai sensi dell'art. 360 c.p.c., né dell'art. 111 Cost., ma, dopo l'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e cioè con ricorso per regolamento di competenza, da notificare alle controparti nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., con decorrenza dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione o dalla sua comunicazione, se pronunciata fuori udienza; pertanto è inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che abbia i requisiti di sostanza – tra cui il rispetto del predetto termine – e forma per esser convertito in quello ai sensi dell'art. 42 c.p.c.
Cass. civ. n. 10254/1998
L'ordinanza con la quale il giudice adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, fissa l'udienza per la precisazione delle conclusioni è priva della natura e dei requisiti di una sentenza sulla competenza, sicché è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'anzidetta ordinanza.
Cass. civ. n. 8374/1998
Il particolare mezzo di impugnazione cui sono stati assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione, cioè l'istanza di regolamento di competenza, fa sì che, avuto riguardo alla controversia considerata dal giudice di merito come pregiudiziale, la Corte debba rendere una statuizione sulla questione descritta dall'art. 295 c.p.c., in modo che il processo, a seconda della decisione della Corte, possa proseguire o debba restare sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un'ulteriore pronuncia del giudice di merito. Ciò comporta che l'oggetto dell'accertamento della Corte non è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi all'accertamento se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito ha dichiarato la sospensione del giudizio, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso in applicazione dell'art. 295 c.p.c., per essere pendente una controversia pregiudiziale.
Cass. civ. n. 8053/1998
Anche i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione con la forma dell'ordinanza sono impugnabili con il regolamento di competenza quando, pure implicitamente, decidono una questione di competenza; è tuttavia necessario che una questione sulla competenza insorga o sia posta nella fase disciplinata dagli artt. 547 e 548 c.p.c., entrando nel dibattito processuale, di modo che l'ordinanza risolva, anche per implicito, tale questione o che in ogni caso la decisione di detta questione costituisca un antecedente logico del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione. (Nella specie, essendo stata proposta opposizione all'esecuzione in ragione dell'impignorabilità dei crediti del terzo e conseguente richiesta sospensione con remissione dell'opposizione al tribunale competente, il g.e. aveva provveduto all'assegnazione delle somme; la S.C., in applicazione del principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di assegnazione, posto che la rimessione al tribunale era stata invocata come mera conseguenza delle contestazioni in ordine alla pignorabilità del credito e alla dichiarazione resa dal terzo).
Cass. civ. n. 7128/1998
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. – sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione all'esecuzione, a norma degli artt. 175 ss. c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente – costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 6134/1998
Affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatori, retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, ancorché tali provvedimenti non rispettino l'ortodossia processuale (come quando il pretore, a seguito dell'opposizione del convenuto ometta, in violazione dell'art. 667 comma secondo c.p.c., di statuire immediatamente sulla competenza) o eccedano dai poteri spettanti al giudice nella specifica fase in cui intervengono.
Cass. civ. n. 4568/1998
Il regolamento di competenza può essere proposto solo contro le sentenze, ovvero quei provvedimenti che pur non rivestendo la forma della sentenza, abbiano una portata decisoria e siano suscettibili di incidere con gli effetti del giudicato su un conflitto di diritti soggettivi. Tale non può ritenersi il decreto di convocazione del debitore contro il quale sia stata presentata istanza di fallimento, trattandosi di provvedimento che non preclude l'eventuale successiva dichiarazione di incompetenza territoriale del tribunale adito, dichiarazione che può essere sollecitata dal debitore senza il rispetto di forme particolari o di limiti temporali.
Cass. civ. n. 3983/1998
È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza di diniego di reintegra nel possesso, emessa dal giudice del petitorio per difetto di applicabilità dell'art. 704 c.p.c. anche se, avendo il pretore precedentemente adito già declinato la sua competenza per materia, il secondo giudice avrebbe dovuto chiedere d'ufficio il regolamento di competenza, perché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 703, secondo comma, c.p.c. tale provvedimento, provvisorio ed inidoneo a produrre effetti sostanziali o processuali con autorità di giudicato, è reclamabile, come il diniego di provvedimento cautelate per incompetenza, dopo le pronunce della Corte costituzionale sull'art. 669 terdecies c.p.c. (nn. 253 e 197, rispettivamente del 1994 e 1995).
Cass. civ. n. 9073/1997
Qualora una sentenza statuisca su una molteplicità di domande indipendenti, decidendone talune nel merito e per altre, previa declaratoria di incompetenza per materia, fissando un termine per la riassunzione davanti al giudice individuato come competente (nella specie, davanti alla corte d'appello, in base alla qualificazione della causa come giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di occupazione) la parte interessata ad una pronunzia nel merito in ordine anche alla domanda sulla quale il giudice si è dichiarato incompetente, può impugnare tale statuizione solo con il regolamento necessario di competenza, la cui proposizione sospende il termine per la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente per materia, mentre in difetto di tale impugnazione egli ha l'onere di riassunzione tempestiva dinnanzi a quel giudice, in mancanza della quale si determina l'estinzione del processo.
Cass. civ. n. 5264/1997
La norma novellata di cui all'art. 669 septies c.c., nel prevedere che l'ordinanza di incompetenza emessa nei procedimenti cautelari non preclude la riproposizione della medesima domanda, va interpretata nel senso che essa esclude, sì, la formazione di un giudicato, rendendo, di conseguenza, inammissibile l'istanza per regolamento di competenza, ma ciò limitatamente alla ipotesi in cui, dichiaratosi incompetente il primo giudice, quello indicato come competente, e successivamente adito, non declini, a sua volta, la propria competenza, trattenendo il processo innanzi a sé. Qualora, invece, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo, successivamente adito, abbia pronunciato un analogo provvedimento negativo della propria competenza, dovrà ritenersi applicabile, rispetto a tale decisione, la norma generale di cui all'art. 42 c.p.c. e, conseguentemente, ammettersi l'istanza di regolamento di competenza, non essendo ipotizzabile che l'ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, al fine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare, nel sistema delineato dall'art. 669 septies, un potenziale vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (nella specie, adito per effetto di una domanda nunciatoria, il pretore si era dichiarato incompetente in favore del locale tribunale che, a sua volta, aveva declinato la propria competenza, attesa la mancata pendenza di domanda per il merito. Investita della questione con istanza di regolamento di competenza la Corte Suprema, enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto ammissibile il regolamento, affermando, di conseguenza, la competenza del pretore).
Cass. civ. n. 3258/1997
L'ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione personale tra coniugi, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura ed efficacia di provvedimento incidentale, fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza, essendo volto a dettare una regolamentazione dei rapporti fra coniugi e nei confronti della prole, nella pendenza del giudizio, sicché l'affermazione della competenza territoriale del giudice adito, contenuta in detto provvedimento non è suscettibile di acquistare definitività e non preclude la reiterazione della contestazione di detta competenza da parte del convenuto nella prima udienza davanti all'istruttore. Pertanto, avverso detto provvedimento non è ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 2797/1997
Il provvedimento del tribunale dei minorenni, che – nell'ambito di un procedimento instaurato per ottenere la decadenza dalla potestà del genitore sul figlio minore, ovvero l'adozione di altre misure volte ad ovviare alla condotta pregiudizievole al figlio, secondo le previsioni degli artt. 330 e 333 c.c. – decida esclusivamente sulla competenza, ha contenuto decisorio su di essa, indipendentemente dalla forma rivestita dallo stesso (dovendo la sostanza prevalere sulla forma) e, quindi, può essere impugnato con regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 2693/1997
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'ordinanza, con la quale la corte d'appello neghi la modificazione dei provvedimenti provvisori inerenti ai rapporti fra i coniugi medesimi e la prole, sotto il profilo che tale modificazione sia preclusa dalla fase del processo e che la relativa problematica debba essere affrontata in sede di decisione della causa, non integra pronuncia sulla competenza, ma risolve questioni meramente «interne» al procedimento, circa i modi ed i tempi per provvedere su quei rapporti, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 2458/1997
La nozione di «merito» della causa, cui fanno richiamo gli articoli 42 e 43 in tema di regolamento di competenza ha una portata ampia, comprensiva di ogni questione comunque diversa dalla competenza, nella quale rientrano quindi le questioni preliminari di rito o di merito e in genere le questioni procedurali. Pertanto qualora nel processo di primo grado una delle parti chieda l'ammissione di una prova a sostegno di una eccezione di incompetenza da essa sollevata, e il mezzo istruttorio non venga ammesso perché ignorato o ritenuto inammissibile o irrilevante, la parte che intenda dolersi di tale pronunzia deve proporre appello contro la sentenza che abbia deciso sulla competenza, così esplicitamente o implicitamente disattendendo la richiesta istruttoria, mentre contro tale sentenza è inammissibile l'istanza di regolamento, essendo precluso in tale sede alla Corte di cassazione di esaminare le censure relative alla mancata ammissione delle prove, e potendo solo delibarsi su questioni strumentali alla decisione sulla competenza quando le relative risultanze probatorie siano state acquisite e debba discutersi solo del loro rilievo ai fini di tale decisione.
Cass. civ. n. 2042/1997
Il provvedimento con il quale il pretore in pendenza del giudizio di merito dichiara la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, limitatamente ai provvedimenti temporanei indispensabili, ai sensi dell'art. 704, comma secondo, c.p.c., non è soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se privi della forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, ma è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., richiamato dall'art. 703 (nuovo testo) c.p.c.
Cass. civ. n. 702/1997
La decisione, con la quale il tribunale ordinario dichiari improcedibili le domande, sul rilievo che la competenza a conoscere le stesse spetta al tribunale fallimentare della stessa sede, non è impugnabile con regolamento di competenza, sia in quanto essa non rappresenta una «decisione sulla competenza», sia perché, non essendo il tribunale ordinario e quello fallimentare territorialmente diversi, l'aver adito il primo in luogo del secondo non fa sorgere una questione di competenza, ma integra un caso d'improcedibilità della domanda, denunciabile in sede di gravame ordinario.
Cass. civ. n. 10288/1996
Nell'ipotesi in cui il giudice abbia provveduto ad una previa delibazione circa la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio esclusivamente, in funzione di una statuizione sulla competenza, la relativa pronuncia è impugnabile solo col regolamentoexart. 42 c.p.c., senza che possa rilevare in contrario l'ampiezza delle indagini eventualmente compiute e sostanzialmente coincidenti con quelle sul merito. (Nella fattispecie il giudice d'appello, ai fini della pronuncia sulla competenza, aveva accertato l'insussistenza del dedotto rapporto di lavoro perché le prestazioni del socio di società cooperativa integravano adempimento del contratto societario).
Cass. civ. n. 5229/1996
La pronunzia che, decidendo negativamente sulla competenza, risolva ulteriori questioni, di natura sostanziale o processuale, solo in via incidentale e funzionale rispetto alla statuizione adottata, non costituisce decisione di merito preclusiva del regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. Ne deriva che è impugnabile soltanto con il suddetto regolamento e non con l'appello, la sentenza con cui il pretore-giudice del lavoro, dichiaratosi incompetente per materia, pronunzi altresì, quale effetto direttamente consequenziale della ritenuta incompetenza, la nullità del sequestro conservativo da lui concesso ante causam, non impedendo tale ulteriore statuizione, di carattere accessorio e conseguenziale, alla quale è estranea ogni questione di legittimità relativa al provvedimento cautelare diversa da quella della competenza ad emetterlo, la trasmigrazione del giudizio ad altro giudice, dovendosi stabilire se la controversia circa il sequestro ed il connesso giudizio di convalida nonché di merito debba svolgersi dinanzi al foro adito o altrove.
Cass. civ. n. 4676/1996
Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per «decisione di merito» s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, siano esse di carattere sostanziale e processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia – per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione – risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri «decisione di merito», come tale impugnabile non solo con regolamento di competenza, ma anche con ordinario ricorso per cassazione, quella con cui il tribunale, investito dell'appello contro una sentenza resa dal pretore – in controversia per risarcimento dei danni, proposta da un proprietario-concedente nei confronti del conduttore di un fondo agricolo – negava che la sentenza non definitiva, emessa dal pretore nel medesimo giudizio ed affermante la competenza per materia di detto giudice, avesse acquistato autorità di cosa giudicata, stanti i caratteri di definitività e di autonomia di siffatta decisione sul giudicato).
Cass. civ. n. 898/1996
L'art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 92 della stessa legge come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, consente, alla stregua del suo tenore letterale, di esperire il regolamento di competenza contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 stesso codice, mentre non prevede analoga possibilità avverso quelli che la sospensione negano.
Cass. civ. n. 1981/1996
I provvedimenti camerali relativi all'affidamento di minori (ex art. 38 att. c.c.), pur non avendo natura contenziosa, ove statuiscano sulla competenza, assumono, con riguardo a tale (sola) statuizione, natura di sentenza, per cui risultano, in tale veste, impugnabili con il regolamento di competenza (sub specie del regolamento necessario, attesa l'impossibilità dell'alternativa con il ricorso ex art. 360 c.p.c.). Ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto in via ordinaria si converte in ricorso per regolamento di competenza quando sia tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. e sia stato formulato in modo da palesare una non equivoca volontà della parte di non avere inteso avvalersi di un mezzo destinato a sollevare censure diverse da quelle attinenti alla questione di competenza.
Cass. civ. n. 1720/1996
Il provvedimento emesso dal giudice adito in un procedimento cautelare soggetto alla normativa introdotta dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353 non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, essendo esso soggetto solo a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., sia che dichiari l'incompetenza, sia che rigetti il ricorso per motivi di rito o di merito, sia che lo accolga in tutto o in parte.
Cass. civ. n. 1404/1996
Il rimedio del regolamento di competenza è ammissibile, nei riguardi di una sentenza dichiarativa di fallimento, solo a condizione che, al momento della proposizione del regolamento medesimo, lo stesso ricorrente non abbia optato per la diversa possibile alternativa dell'opposizione ex art. 18 l. fall., ivi eccependo anche l'incompetenza del giudice che ha dichiarato il fallimento. Ove, invece, quest'ultimo procedimento sia stato già radicato, resta preclusa, in forza del principio di alternatività, l'esperibilità dell'istanza di regolamento facoltativo ad opera della stessa parte. Tuttavia, nel caso in cui l'istanza di regolamento di competenza e l'atto di opposizione risultino essere stati notificati nella stessa data, la situazione di incompatibilità logica e di conseguente necessaria alternativa fra i due procedimenti è da risolvere in favore del regolamento ex art. 43 c.p.c., per la prevalenza che il legislatore ha inteso dare al regolamento di competenza, ove esperito, rispetto agli altri possibili mezzi di impugnazione ordinari della stessa sentenza.
Cass. civ. n. 10767/1995
Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 giugno 1994 – la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare deriva che sono reclamabili, ai sensi della menzionata norma, non soltanto i provvedimenti concessivi, ma anche quelli che negano il provvedimento cautelare. Tra questi ultimi devono ritenersi compresi anche quelli che declinano la competenza, nei confronti dei quali, pertanto, non è ammissibile la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., riservata solo ai provvedimenti che hanno carattere di decisione irretrattabile sulla competenza.
Cass. civ. n. 8714/1995
L'art. 42 c.p.c (come modificato dall'art. 6 della L. 26 novembre 1990, n. 353) il quale dispone, fra l'altro, che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, esclusivamente il caso di sospensione con pregiudizialità, stante il richiamo ai soli provvedimenti adottati ai sensi del menzionato art. 295, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza in ipotesi di c.d. sospensione impropria, quale quella prevista dall'art. 48 dello stesso codice. (Nella specie dopo la proposizione del regolamento di competenza avverso un provvedimento con cui il presidente del tribunale, rigettando un'istanza di riunione ex art. 273 c.p.c., aveva disposto, ai sensi del successivo art. 274, che le cause venissero chiamate innanzi al medesimo giudice istruttore, il ricorrente aveva chiesto a quest'ultimo di dichiarare sospesi i processi a norma dell'art. 48 c.p.c., proponendo poi un secondo regolamento di competenza — dichiarato inammissibile dalla S.C. — avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione).
Cass. civ. n. 8375/1995
Qualora nella contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, il giudice successivamente adito si pronunci sulla competenza e tale pronuncia venga impugnata con istanza di regolamento di competenza, la Suprema Corte che accerti l'incompetenza del giudice preventivamente adito e la competenza, invece, del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, essendo chiamata a decidere con piena autonomia rispetto alla pronuncia impugnata ed alle deduzioni delle parti in modo che resti definitivamente preclusa la possibilità di ulteriori contestazioni circa l'individuazione del giudice cui è devoluta la cognizione della causa, deve statuire anche a prescindere dal principio della prevenzione, indicando il giudice competente in base ai criteri fissati dalla legge. Ne consegue che in ipotesi di azione possessoria proposta in via riconvenzionale dinnanzi al tribunale presso cui pende una domanda di risoluzione di un contratto di appalto, che non è petitoria e non può, quindi, radicare la competenza del predetto giudice sulla domanda possessoria ai sensi dell'art. 704 c.p.c., e di successiva azione possessoria proposta dalle parti dinnanzi al pretore competente per materia, ai sensi dell'art. 8, comma secondo n. 1 c.p.c., la Corte di cassazione non può dichiarare l'incompetenza del giudice successivamente adito in base al criterio della prevenzione perché una siffatta pronuncia non precluderebbe affatto ogni ulteriore questione sulla competenza, che rimarrebbe proponibile se sulla domanda di reintegra pronunciasse il tribunale preventivamente adito, benché incompetente.
Cass. civ. n. 7684/1995
Il provvedimento con il quale il pretore, nella fase preliminare e sommaria del procedimento possessorio, dispone informazioni presso i carabinieri in ordine al presunto spoglio, riservando espressamente ogni decisione sulle eccezioni pregiudiziali dell'intimato, ha carattere provvisorio e ritrattabile, in quanto strumentale alla decisione con cui viene definita la successiva fase di merito e non è, pertanto, impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 6776/1995
La sentenza con la quale il giudice adito dichiara la propria competenza senza investire il merito della causa può essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza a norma dell'art. 42 c.p.c., con la conseguenza che ove detta impugnazione non sia stata proposta deve ritenersi priva di effetti la riserva di impugnazione differita formulata dal soccombente.
Cass. civ. n. 2236/1995
Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità l'ordinanza del pretore che declina la propria competenza ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 1985/1995
L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare (nella specie, instaurato a seguito di domanda di provvedimento ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere, prima dell'inizio del giudizio di merito, l'autorizzazione ad eseguire lavori di ricostruzione di solaio comune), con la quale il giudice dichiari la propria incompetenza per valore, non preclude la riproposizione della domanda – riproposizione che non è soggetta ad alcuna condizione (art. 669 septies, primo comma, prima parte, c.p.c.), – con la conseguenza che, avverso detta ordinanza, non è esperibile l'impugnazione per regolamento di competenza ed il relativo ricorso, se proposto, va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 1598/1995
L'ordinanza declinatoria della competenza pronunciata ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c. in pendenza del giudizio arbitrale dal giudice adito con istanza di concessione di provvedimento cautelare, non è idonea ad assumere natura ed effetti di sentenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., essendo insuscettibile di incidere sugli interessi sostanziali delle parti, stante la riproponibilità della domanda di provvedimento cautelare anche allo stesso giudice dichiaratosi incompetente, con la conseguenza che avverso di essa non è ammissibile l'istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 1322/1995
Affinché si abbia una sentenza sulla competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza. Non è, pertanto, impugnabile con l'istanza di regolamento, in quanto priva di natura di sentenza sulla competenza, l'ordinanza del pretore che nella causa di licenza per finita locazione abbia rigettato l'istanza di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., rimettendo le parti innanzi a sé per il prosieguo.
Cass. civ. n. 10909/1994
È ammissibile l'istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, nel decidere un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto unitamente alla domanda di merito, respinga l'eccezione di incompetenza proposta dal resistente, atteso che detta pronuncia, per la parte che riguarda la competenza, lungi dal presentare natura strumentale e cautelare, ha il contenuto e la sostanza di una sentenza.
Cass. civ. n. 822/1994
L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare, sia prima dell'inizio del giudizio di merito, sia nella pendenza di esso, con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza, o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito, o lo accoglie in tutto o in parte, non è soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza – esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se non abbiano forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata – essendo la stessa passibile unicamente di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (introdotto dall'art. 74 della L. 26 novembre 1990, n. 353, il quale, ai sensi dell'art. 50 della L. 21 novembre 1991, n. 374, è entrato in vigore l'1 gennaio 1993, non essendo stato ricompreso nella previsione di cui all'art. 2, comma 5, della L. 4 dicembre 1992, n. 477 e successive modificazioni). Il provvedimento cautelare, infatti, che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato da altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio (anche nel medesimo grado).
Cass. civ. n. 8516/1994
Ai sensi dell'art. 42 c.p.c. — secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa, può essere impugnata solo con regolamento (necessario) di competenza — la locuzione «decisione sul merito della causa» va intesa in senso non limitato alle pronunce sul rapporto sostanziale, in contrapposizione a quelle di mero rito, ma esteso alle pronunce risolutive di qualsiasi questione diversa dalla competenza, sia essa di natura materiale o formale, pregiudiziale al processo o preliminare di merito, sempreché non si tratti di questione — come, nella specie, relativa alla natura giuridica agraria, o meno, del contratto intercorrente tra le parti — il cui esame sia stato compiuto incidenter tantum ai soli fini della statuizione sulla competenza e senza che possa rilevare l'ampiezza delle indagini istruttorie eventualmente compiute e sostanzialmente coincidenti con quelle sul merito.
Cass. civ. n. 1187/1994
Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, adito con istanza di sequestro conservativo, rilevi la pendenza di causa nel merito davanti allo stesso tribunale, e rimetta gli atti al giudice istruttore di essa, ai sensi dell'art. 673 secondo comma c.p.c., non ha natura sostanziale di sentenza sulla competenza, e, quindi, non è impugnabile con istanza di regolamento, atteso che non inerisce alla ripartizione della funzione giurisdizionale fra uffici giudiziari distinti, secondo criteri di materia, valore o territorio, ma attiene alla suddivisione di compiti fra componenti del medesimo ufficio.
Cass. civ. n. 7290/1993
Il provvedimento relativo al rilascio dell'immobile locato, ex art. 665 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento provvisorio che non decide alcun punto della controversia, né contiene, per sua natura o funzione, una pronunzia implicita sulla competenza, salva l'ipotesi in cui il rapporto dedotto in giudizio sia devoluto alla cognizione di un giudice speciale o specializzato.
Cass. civ. n. 524/1993
Affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può ritenersi che contenga una implicita statuizione al riguardo il provvedimento ordinatorio (nella specie, di rigetto dell'istanza di sequestro conservativo), che è retrattabile ed è comunque inidoneo a pregiudicare la decisione finale.
Cass. civ. n. 4573/1991
In tema di denunzia di nuova opera l'ordinanza con la quale il pretore chiude la fase cautelare ha valore di sentenza per quanto concerne la statuizione sulla competenza in relazione alla successiva fase di merito ed è pertanto impugnabile con istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 2084/1991
L'istanza per regolamento di competenza può esperirsi per ottenere che la Corte di cassazione dichiari la competenza di un giudice diverso da quello indicato nel provvedimento impugnato, ma non già per fare accertare dalla corte medesima che la competenza del giudice indicato deve essere dichiarata per una ragione diversa da quella ritenuta.
Cass. civ. n. 19/1991
È ammissibile il regolamento di competenza nei confronti di un provvedimento con cui il pretore, adito ex art. 700 c.p.c., affermi la propria competenza per territorio, dando disposizioni per l'ulteriore trattazione della causa, attesa l'autonomia del procedimento ai sensi del citato art. 700 rispetto al successivo giudizio di merito, che deve essere iniziato con distinto atto introduttivo.
Cass. civ. n. 8399/1990
La sentenza con cui il giudice dichiara l'improponibilità della domanda per essere stata la controversia deferita in forza di clausola compromissoria ad arbitrato irrituale, è una pronuncia di merito, non sulla competenza, come tale non impugnabile con il regolamento di competenza. Tuttavia la proposizione del regolamento non osta alla sua conversione nel ricorso ordinario per cassazione, nel concorso di tutti i requisiti di detta impugnazione, sempreché il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre esclusivamente l'istanza di regolamento, con espressa esclusione del ricorso ordinario.
Cass. civ. n. 7968/1990
Le pronuncie sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado, e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, c.p.c.
Cass. civ. n. 5825/1990
Il regolamento di competenza è rivolto ad impugnare una pronuncia, anche implicita, sulla competenza, non essendo ammissibile il regolamento preventivo di competenza. Tale mezzo di impugnazione presuppone, pertanto, che si sia esaurita la funzione del giudice, con la conseguenza che non è ammissibile avverso l'ordinanza con la quale il pretore, adito in sede di denuncia di nuova opera, dispone procedersi all'ispezione dei luoghi, giacché detto provvedimento non ha natura di una statuizione sulla competenza, stante la possibilità per il pretore di declinarla, o anche di affermarla, nell'ulteriore corso del processo innanzi a lui.
Cass. civ. n. 2997/1990
La determinazione del giudice, adito con la domanda principale, di non separare da questa la domanda riconvenzionale di competenza di un giudice superiore e di rimettere a questo la decisione dell'intero processo non comporta la decisione d'una questione di competenza, ma contiene una valutazione discrezionale sul miglior modo di tutelare le contrapposte esigenze dell'unico processo e della rapidità delle decisioni, sicché la relativa pronunzia, avendo carattere ordinatorio, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 1359/1990
La sentenza del giudice di secondo grado, la quale abbia rigettato, anziché dichiararlo inammissibile, l'appello contro la sentenza di primo grado proposto esclusivamente per motivi relativi alla competenza, è impugnabile con regolamento (necessario) di competenza, dovendo assegnarsi rilievo, ai fini dell'ammissibiità di tale istanza, non all'error in procedendo del giudice di appello ma al contenuto della sentenza emessa dal medesimo.
Cass. civ. n. 6900/1988
Il provvedimento reso dal giudice istruttore (o dal presidente del tribunale, in sostituzione dell'istruttore), ai sensi dell'art. 701 c.p.c., sull'istanza di misure cautelari ed urgenti avanzata dopo l'instaurazione della causa di merito, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza, in ordine a tale causa ancorché affronti la relativa questione, e, quindi, non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, in considerazione della sua provenienza da un organo istituzionalmente privo di potestà decisoria sulla suddetta questione, la cui definizione resta affidata in via esclusiva al collegio.
Cass. civ. n. 711/1986
Qualora sia stato proposto, con unico atto, sia il ricorso per il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sia il ricorso per l'instaurazione del connesso giudizio di merito, il provvedimento d'urgenza deve ritenersi emesso in pendenza della causa di merito con la conseguenza che tale provvedimento, ancorché contenga un'espressa pronuncia sulla competenza, non è impugnabile col regolamento non essendo idoneo ad assumere il contenuto sostanziale di sentenza, che è proprio del provvedimento che definisce il giudizio di merito.
Cass. civ. n. 3971/1986
Con riguardo a procedimento disciplinato dal rito del lavoro, il provvedimento con cui il pretore, ancorché sia sorto contrasto tra le parti in ordine alla sua competenza, ammetta la prova richiesta da una di esse e, fissando la data per il relativo espletamento, si riservi esplicitamente ogni altra decisione, non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, in quanto la pronunciata riserva — quantunque inosservante del disposto dell'art. 420, quarto comma c.p.c., che non consente il differimento della decisione sulla competenza — ne esclude anche una implicita decisione.