Cass. civ. n. 12171 del 16 maggio 2017
Testo massima n. 1
La procura “ad litem” relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio).
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