Cass. civ. n. 22256 del 25 settembre 2017

Testo massima n. 1


Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.

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