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Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 30744 del 21 dicembre 2017

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 30744 del 21 dicembre 2017

Testo massima n. 1

L’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicché non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d’ufficio.

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