Cass. pen. n. 47643 del 28 settembre 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITA' (LIMITI) - Disposizione di cui all’art. 1 d.l. n. 105 del 2023, convertito in legge n. 137 del 2023 - Natura giuridica - Conseguenze - Applicabilità alle attività di intercettazione già compiute nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della norma - Sussistenza.


In tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell'art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina "speciale" di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4071 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Decreto Legge 10/08/2023 num. 105 art. 1
Legge 09/10/2023 num. 137 art. 1
Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST.
Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1

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