Cass. civ. n. 20145 del 18 agosto 2017

Testo massima n. 1


La restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione di un’ordinanza immediatamente esecutiva, concessa dal giudice di prime cure a titolo di provvisionale ex art. 24 della l. n. 990 del 1969 - ed implicitamente revocata dalla sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria - ben può essere chiesta per la prima volta in appello o con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso detta sentenza, atteso che tale istanza, oltre ad essere conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce, perciò, domanda nuova.

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