Cass. pen. n. 47767 del 25 ottobre 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Misure patrimoniali - Procedimento applicativo - Sequestro adottato dalla Corte di appello - Udienza in camera di consiglio cui intervengano i terzi proprietari o comproprietari dei beni oggetto di sequestro - Fissazione innanzi alla Corte di appello che ha disposto il sequestro - Necessità - Sussistenza - Fissazione innanzi al Tribunale - Esclusione.


Nel procedimento applicativo di misura di prevenzione patrimoniale, ove il sequestro sia stato disposto dalla Corte di appello a seguito di ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo del Tribunale, l'udienza in camera di consiglio, cui sono chiamati a intervenire i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, è fissata innanzi alla medesima Corte di appello che ha adottato il vincolo, anziché davanti al Tribunale, come prevede l'art. 23, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 38028 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 2

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